Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12121 del 11/06/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 12121 Anno 2015
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: TRICOMI IRENE

SENTENZA

sul ricorso 13335-2008 proposto da:
SMIRNI

MILETTI

GIUSEPPA

C.F.

SMRGPP52L58F892H,

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato GARLATTI
ALESSANDRO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015
contro

680

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, (C.P. 01165400589),
in persona

del legale rappresentante Era tempore,

Data pubblicazione: 11/06/2015

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA
LUIGI e LUCIA PUGLISI , che lo rappresentano e
difendono giusta procura speciale notarilejOn atti;
controricarrente –

di MILANO, depositata il 30/01/2008 r.g.n. 1619/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/02/2015 dal Consigliere Dott. IRENE
TRICOMI;
udito l’Avvocato FAVATA EMILIA per delega LA
PECCERELLA LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 145/2008 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 145 del 2008, rigettava
l’appello proposto da Smimi Miletti Giuseppa, nei confronti dell’INAIL, avverso la
sentenza n. 309 del 2006, emessa tra le parti dal Tribunale di Monza, che aveva
rigettato la domanda di condanna dell’INAIL al pagamento dell’indennità per il periodo
di inabilità temporanea dall’8 giugno 2004 al 5 ottobre 2004, e delle provvidenze di
cui all’art. 13, comma 2, della legge n. 38 del 2000, in ragione dell’infortunio in itinere
occorso in data 26 marzo 2003.
2. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre la Miletti
prospettando tre motivi di ricorso.
3. Resiste l’INAIL con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre premettere che in data 26 marzo 2003 la ricorrente, dopo essere
scesa dalla macchina con la quale si recava la lavoro, inciampava nel marciapiede e
cadeva a terra in avanti, in appoggio sulle mani e sulle ginocchia.
Nel primo referto del pronto soccorso, all’esito delle radiografie,
veniva
rilevato “trauma contusivo mano destra e sinistra, ginocchio destro e sinistro”, con
prognosi di tre giorni.
L’INAIL, riconosceva un periodo di inabilità temporanea, in ragione di detto
infortunio in itinere, dal 26 marzo al 1° luglio 2003.
Un ulteriore periodo di inabilità temporanea dall’8 giugno 2004 al 5 ottobre
2004 era connesso all’intervento chirurgico effettuato dalla Miletti in data 8 luglio
2004, in artroscopia di meniscectomia mediale selettiva e lateral relase della rotula.
La Corte d’Appello ha escluso che tale periodo di inabilità temporanea sia
conseguenza dell’infortunio in itinere.
Espone il giudice di secondo grado che il CTU aveva evidenziato che
l’appellante era soggetto obeso, con evidente valgismo bilaterale del ginocchio, con ad
oggi un quadro clinico sovrapponibile per le due ginocchia, a parte piccoli esiti
cicatriziali artroscopici. La Miletti risultava già affetta da una patologia degenerativa
a carico del corno posteriore del menisco mediale e da una grave condropatia rotulea
(III grado) per conflitto laterale in flessione.
Il CTU, concludeva quindi nel senso che “Tali quadri patologici di usura
meniscale mediale e di importante sofferenza della cartilagine articolare laterale della
rotula al ginocchio destro, clinicamente riscontrabili anche sul ginocchio sinistro, sono
da interpretarsi come patologia da sovraccarico per il sovrappeso e come patologia da
disallineamento assiale del ginocchio e dell’apparato estensore e non come conseguenza
dell’evento lesivo del 26 marzo 2003”.
Le lesioni riscontrate erano definite dal CTU come patologia degenerativa del
corno posteriore del menisco e come condropatia di III grado della rotula: l’evento
traumatico del 26 marzo 2003 era da interpretarsi “come occasione di slatentizzazione
clinico-somatologica di patologia degenerativa resistente e come concausa non
sufficiente e non efficiente del manifestarsi della patologia degenerativa”.
La Corte d’Appello, quindi, riteneva sussistere una patologia preesistente,
rispetto alla quale l’aggravamento” si inseriva in un quadro di degenerazione della
cartilagine preesistente, che valutato secondo il principio di equivalen7 causale di cui
all’art. 41 cp, e considerato l’onere probatorio pur sempre gravante sull’attore,
induceva a ritenere che la caduta a terra del marzo 2003 era mera occasione di
evidenza della patologia degenerativa e non concausa della stessa, né dell’intervento
chirurgico in questione a cui seguiva l’inabilità temporanea in questione.
3

2. Con il primo motivo di ricorso è dedotta contraddittorietà e difetto di
motivazione, mancata valutazione della con causalità, in relazione all’art. 360, n. 3 e n.
5, cpc.
Assume, in particolare, la ricorrente che la Corte d’Appello non dà alcun rilievo
al rapporto concausale dell’evento lesivo, atteso che essa medesima già al pronto
soccorso presentava forte dolore ed impotenza funzionale del ginocchio destro, e la
gravità della situazione era ravvisabile nel codice di urgenza con cui la stessa era stata
accettata al pronto soccorso, e nelle successive terapie antidolorifiche e di terapie
ionoforesi e laserterapie
3. Con il secondo motivo è dedotta la sussistenza del nesso causale tra
l’infortunio occorso il 23 marzo 2003 e la successiva riapertura dell’infortunio.
Ad avviso della ricorrente l’intervento chirurgico, come risultante dalla
documentazione allegata, costituiva la necessaria conseguenza del trauma contusivo
subito nel marzo 2003.
L’intervento era stato consigliato già alla chiusura del primo periodo di inabilità
temporanea ed era stato eseguito l’anno successivo a seguito di una scelta meditata
della ricorrente.
4. Con il terzo motivo è dedotta mancata valutazione della concausalità
dell’evento lesivo del 26 marzo 2003 di accertamento del nesso causale e del principio
di equivalenza delle condizioni. Violazione degli artt. 40 e 41 cp, per i quali assume
rilevanza ogni antecedente causale che, anche solo indirettamente, concorre alla
causazione dell’evento. Mancata valutazione della concausalità dell’evento lesivo del
26 marzo 2003.
Assume la ricorrente che la Corte d’Appello ha ritenuto che la patologia in
questione fosse riferibile al sovrappeso e al disallineamento dell’apparato estensore,
senza dare alcuna rilevanza neppure concausale all’infortunio del 26 marzo 2003, in
contrasto con le previsioni normative secondo le quali va riconosciuta efficienza
causale ad ogni antecedente che abbia contribuito anche solo in maniera indiretta e
remota a produrre l’evento.
5. I suddetti motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione
della loro connessione. Gli stessi sono fondati e devono essere accolti.
6. Occorre premettere che l’art. 12 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, ha
espressamente ricompreso nell’assicurazione obbligatoria la fattispecie dell’infortunio
“in itinere”, inserendola nell’ambito della nozione di occasione di lavoro di cui all’art. 2
del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Già in precedenza, tuttavia, con la sentenza n. 1976 del 1972 le Sezioni Unite di
questa Corte hanno affermato il principio secondo cui il nesso di occasionalità con il
lavoro per l’indennizzabilità dell’infortunio del lavoratore è ravvisabile non solo quando
l’infortunio avvenga nell’ambiente di esecuzione del lavoro ma anche quando il fatto,
che abbia determinato l’infortunio, pur non verificandosi in tale ambiente, rientra
nell’ambito del lavoro assicurato e costituisce uno specifico rischio del lavoro da cui il
prestatore d’opera debba essere protetto.
Sempre le Sezioni Unite di questa Corte (cfr, Cass., SU, n. 3734 del 1994)
hanno avuto modo di rilevare che la mancanza, nel T.U. n. 1124 del 1965, di una
generale previsione di tutela dell’infortunio in itinere non esclude la indennizzabilità di
questo, qualora le circostanze del suo verificarsi siano tali da determinare un vincolo,
obiettivamente ed intrinsecamente apprezzabile, con la prestazione dell’attività
lavorativa.
4

Il Presidente
Federico Roselli

Teim,

o

Tanto premesso, va ricordato che è principio consolidato nella giurisprudenza di
questa Corte che anche nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell’art. 41 cp, per cui il
rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle
condizioni, secondo il quale va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che
abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento,
mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l’intervento di un fattore
estraneo all’attività lavorativa, che sia per sé sufficiente a produrre l’infermità tanto da
far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l’esistenza del nesso
eziologico richiesto dalla legge (Cass., n. 23990 del 2014).
La Corte d’Appello, non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio
laddove, con motivazione contraddittoria, pur facendo riferimento all’evento lesivo
come un “aggravamento” che si inseriva in un quadro degenerativo della cartilagine
preesistente al fatto, ha escluso la riconducibilità dell’invalidità temporanea in questione
all’incidente occorso alla Miletti, riconosciuto come infortunio in itinere, ritenendo
l’evento occasione di evidenza della patologia e non concausa della stessa.
Tanto comporta non solo un difetto di motivazione della sentenza impugnata, ma
conseguentemente anche una violazione del richiamato principio dell’equivalenza delle
condizioni di cui all’art. 41 cp.
La sentenza impugnata, pertanto, va cassata con rinvio alla Corte di Appello di
Milano in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio
di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le
spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’Il febbraio 2015

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