Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12120 del 18/05/2010

Cassazione civile sez. III, 18/05/2010, (ud. 15/03/2010, dep. 18/05/2010), n.12120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA AREZZO 54, presso lo studio dell’avvocato MINDOPI FLAVIANO,

che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LEONIDA BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato SPINELLI

GIORDANO TOMMASO, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 535/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

SEZIONE SECONDA, emessa il 3/11/2004, depositata il 03/02/2005 R.G.N.

5997/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2010 dal Consigliere Dott. PETTI GIOVANNI BATTISTA;

udito l’Avvocato FLAVIANO MINDOPI;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI Massimo,

che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con citazione del 16 marzo 1994 F.L., nella veste di assicurato, conveniva dinanzi al tribunale di Roma la impresa assicuratrice Vittoria assicurazioni e ne chiedeva la condanna al pagamento del premio per il furto della auto fiat uno, successivamente ritrovata e riparata dal carrozziere di fiducia. Si costituiva l’assicuratore eccependo la prescrizione e contestando la entita’ dei danni.

2. Il tribunale di Roma, con sentenza del 9 agosto 2001, rigettava la eccezione di prescrizione in presenza di atti interrottivi, ma riteneva inattendibile la prova orale e rigettava la domanda, compensando le spese.

3. Sul gravame dell’assicurato, resistendo la assicurazione, la Corte di appello di Roma con sentenza del 9 febbraio 2005 rigettava il gravame e condannava la parte appellante alla rifusione delle spese del grado.

4. Contro la decisione ricorre il F. deducendo unico motivo di censura; resiste l’assicurazione con controricorso ed eccepisce la tardivita’ del medesimo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non risulta ammissibile in quanto tardivo. La sentenza impugnata reca la data di deposito al 3 febbraio 2005 mentre l’atto di impugnazione risulta redatto e sottoscritto il giorno 9 marzo 2006 e notificato alla assicurazione resistente in data 31 marzo 2006 ben oltre il termine massimo perentorio previsto dall’art. 327 c.p.c..

La inammissibilita’ preclude lo esame del merito. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente in favore della parte resistente alle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO e condanna F.L. a rifondere alla assicurazione Vittoria le spese di questo giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1200,00 di cui 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

 

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