Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12120 del 08/05/2019

Cassazione civile sez. trib., 08/05/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 08/05/2019), n.12120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8205-2014 proposto da:

ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VICO GIAMBATTISTA

22, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FRUSCIONE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SALVATORE MILETO

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 102/2013 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,

depositata il 25/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/03/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato FRUSCIONE che ha chiesto

l’accoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Enel Servizio Elettrico spa propone ricorso – affidato a sei motivi – per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 102/2/2013 depositata il 25.9.2013, non notificata, la quale – accogliendo l’appello proposto dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e in riforma della sentenza della commissione tributaria provinciale di Terni- aveva rigettato il ricorso dell’Enel avente ad oggetto istanza di rimborso, ai sensi del T.U. delle Accise, (D.Lgs. n. 504 del 1995), in relazione ai crediti maturati a titolo di accisa sul consumo di energia elettrica ed a titolo di addizionale provinciale come scaturenti dalla dichiarazione dei consumi 2008 riferita all’anno di imposta 2007.

Va premesso che, a seguito di scissione di ramo d’azienda relativo alla vendita di energia elettrica (operativa dal 10.1.2018), Enel distribuzione spa aveva conferito le relative attività a Enel Servizio Elettrico spa, la quale aveva presentato, in data 26.10.2010, istanza di rimborso del credito suddetto – ai sensi del T.U. delle Accise, (D.Lgs. n. 504 del 1995), – maturato in capo ad Enel Distribuzione spa, da cui era derivata in capo all’odierno ricorrente la titolarità, rigettata dal competente ufficio delle Dogane, il quale aveva ritenuto che fosse maturato il termine di decadenza di due anni previsto dal predetto T.U., art. 14; avverso tale determinazione era proposto il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, conclusosi, come detto, con l’accoglimento del medesimo.

La sentenza della CTR ha accolto l’appello riconoscendo come fondata la eccezione di decadenza – sollevata dall’ufficio in sede di memoria – per omessa comunicazione dell’istanza di rimborso alla Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, intimata, non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

In via preliminare occorre dare atto che parte ricorrente, prima di procedere alla illustrazione dei motivi, scrive testualmente all’ultimo capoverso di pag. 7: “A doverosi fini di autosufficienza del presente ricorso e prima di illustrarne i motivi, si riproducono, qui di seguito, le due istanze, rispettivamente del 2008 e del 2010, sopra menzionate” senza che tuttavia la annunciata riproduzione trovi posto nel ricorso.

Come detto sopra, la controversia riguarda il diniego di rimborso di crediti maturati a titolo di accisa sul consumo di energia elettrica e a titolo di addizionale provinciale.

1- Con il primo motivo Enel denuncia “Nullità della sentenza ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 36,nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c, comma 1, n. 4”.

Il ricorrente, dopo avere trascritto per intero il contenuto della sentenza impugnata, la censura per avere la CTR “riassunto in maniera decisamente incomprensibile le argomentazioni delle parti limitatamente alla fase di appello (e dunque senza ricostruire in alcun modo i dati di fatto rilevanti, il giudizio di primo grado e il contenuto della sentenza appellata) sostanzialmente affermando che -secondo la impugnazione della dogana – l’istanza prodotta dalla odierna ricorrente non era finalizzata al rimborso ma al trasferimento del credito (senza specificare in cosa consistesse questo credito, come si fosse generato e come fosse formulata l’istanza); dopo di che, senza alcuna coerenza con questa già insoddisfacente premessa fattuale, essa è passata senz’altro alla parte motiva…”, per poi rilevare la fondatezza della eccezione di decadenza – sollevata dalla Agenzia – per omessa comunicazione della istanza di rimborso alla Agenzia delle Entrate. L’assunto di Enel evidenzia, in conclusione, l’assenza di una “idonea ricostruzione dei tratti essenziali della lite”, tale da fare comprendere il percorso logico seguito nel pervenire all’accoglimento della tesi dell’ufficio sulla natura di istanza di rimborso dell’atto per cui è causa, in contrasto con “la tesi dell’ufficio medesimo circa la natura di mera istanza di trasferimento del credito” dell’atto in parola, tesi pure richiamata dal giudice di appello.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, a ragione della mancata trascrizione – sulla cui doverosità ha peraltro convenuto lo stesso ricorrente – delle istanze per cui è causa, per come sopra segnalato.

2- Con il secondo motivo, Enel denuncia “Nullità della sentenza per violazione di giudicato interno, ai sensi degli artt. 324e 329 c.p.c., comma 2, e dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

Premesso che “il thema decidendum era costituito dalla natura (se, appunto, di rimborso o di mero trasferimento del credito), dell’istanza prodotta nel 2008 da Enel Distribuzione spa, e poichè proprio su tale tema si era pronunciata, in senso favorevole, la commissione di primo grado”, la CTR – è l’assunto di parte ricorrente – “non si è avveduta che sul tema della ammissibilità, L. n. 428 del 1990, ex art. 29, comma 4, dell’istanza prodotta da Enel Distribuzione spa nel 2008 era ormai sceso il giudicato”, atteso che l’accoglimento del ricorso di Enel servizio elettrico spa era avvenuto sul presupposto che l’istanza (di rimborso) è stata regolarmente prodotta nel termine di due anni da Enel Distribuzione spa e successivamente quel ramo di azienda è stato ceduto ad Enel Servizio elettrico spa”.

Il motivo non è fondato.

Si osserva invero che l’omessa comunicazione dell’istanza di rimborso (così qualificata dalla CTR) può essere rilevata anche d’ufficio (nella specie è stata sollevata dalla Agenzia – del tutto legittimamente – in sede di memoria) e se fondata – come nella specie – ne comporta la decadenza.

La sentenza della CTP non affronta questo specifico profilo e quindi è da escludere che si sia formato il giudicato interno, nemmeno in forma implicita, come ipotizza il ricorrente quando lamenta che l’ufficio – in presenza della decisione di primo grado che non aveva rilevato l’omissione in parola (come pure era suo “dovere”), così valutando come rituale ed ammissibile l’istanza de qua sotto ogni aspetto, ivi compreso quello in esame- avrebbe “potuto utilmente contestare l’ammissibilità di tale istanza, costituendo indiscutibilmente tale profilo una di quelle questioni pregiudiziali, rilevabili d’ufficio, idonee a passare in giudicato ove superate, anche se implicitamente, dalla decisione di accoglimento del ricorso nel merito”.

L’omessa comunicazione dell’istanza di rimborso alla Agenzia delle entrate è stata rilevata dall’ufficio – ritualmente – in sede di memoria; sulla relativa circostanza non si è formato il giudicato interno; l’omissione de qua comporta la decadenza, dal momento che la relativa spesa ha concorso a formare il reddito d’impresa (circostanza peraltro non contestata) per come ritenuto da cass. 13087 del 25.7.2012, espressamente richiamata da cass. 3053 dell’1.2.2019: da tale interpretazione non reputa di discostarsi la presente decisione.

3- Anche il terzo motivo (“Violazione e falsa applicazione della L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), è infondato. Si duole parte ricorrente che le somme oggetto dell’istanza di rimborso non formano reddito d’impresa e quindi non ricorre l’obbligo della comunicazione all’Agenzia delle Entrate ex L. n. 428 del 1990. La censura in commento è prospettata per la prima volta nella presente sede e quindi non è ammissibile.

4- Parimenti infondato è il quarto motivo recante: “Violazione e falsa applicazione della L. n. 428 del 1990, art. 29, commi 3 e 4, e del D.L. n. 688 del 1982, art. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 873 del 1982, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Assume Enel che l’addizionale provinciale chiesta a rimborso, in quanto tributo locale, sarebbe esclusa dall’adempimento di cui alla L. n. 428 del 1990. E’ stato a più riprese chiarito dalla Corte Cost. che i “tributi regionali derivati e le indicate addizionali, in quanto isituiti e regolati dalla legge statale, rientrano nella materia “ordinamento tributario dello Stato”, che l’art, 117 Cost., comma 2, lett. E), riserva alla competenza legislativa statale, a nulla rilevando che il gettito sia attribuito alle regioni” (Corte Cost. 121/2013).

5- Gli ultimi due motivi denunciamo vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Dal 2012 non è più possibile denunciare il vizio di motivazione; la riforma è stata ritenuta applicabile anche alla materia tributaria dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con la sentenza 8053/2014; per le ragioni ivi esposte anche gli ultimi due motivi sono da rigettare.

Il ricorso va dunque rigettato; nulla per le spese atteso che parte intimata non ha svolto attività defensionale non essendosi costituita.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2019

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