Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1212 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 21/01/2021), n.1212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8359/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n.

12

– ricorrente –

contro

V.F., residente a (OMISSIS);

– intimato –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Calabria n. 1602/2/2015, pronunciata il 14.10.2015 e depositata il

23.10.2015;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21 ottobre 2020 dal Consigliere Saieva Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. V.F. impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza la cartella di pagamento relativa all’anno di imposta 2003, con la quale gli era stato richiesto il pagamento dell’importo di Euro 26.634,86, di cui Euro 12.450,00 a titolo di imposta, Euro 12.450,00 a titolo di sanzioni, Euro 1.729,70, a titolo di interessi, oltre Euro 5,16 per spese di notifica ed Euro 1.238,54 per compensi dell’Agente della Riscossione.

2. La cartella seguiva la notifica dell’avviso di accertamento emesso dall’Ufficio di Castrovillari con cui era stato rideterminato il reddito di partecipazione del contribuente nella società Ceramiche V. di V.F. & G. s.n.c.; accertamento non impugnato dal contribuente, il quale dinanzi alla C.T.P. eccepiva la mancata notifica dell’atto presupposto alla cartella di pagamento, nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e) in quanto dall’esame della ricevuta della raccomandata spedita dall’Ufficio contenente l’atto impositivo, risultava che la notifica era stata effettuata con la procedura prevista per i soggetti irreperibili, ai sensi dell’art. 60 citato, anzichè quella prevista dall’art. 140 c.p.c., stante l’assenza meramente temporanea del destinatario.

3. La C.T.P. accoglieva il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale della Calabria, con sentenza n. 1602/2/2015, pronunciata il 14.10.2015 e depositata il 23.10.2015, dichiarava inammissibile l’appello interposto dall’Ufficio per omesso deposito della ricevuta di spedizione, eseguita per posta raccomandata nel termine di legge, come previsto, per il giudizio di appello, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, il quale prevede, ai fini della rituale costituzione in giudizio dell’appellante, il deposito, nel termine di trenta giorni dalla spedizione, non solo di copia del ricorso spedito per posta, ma anche della ricevuta di spedizione dell’atto per raccomandata a mezzo del servizio postale.

4. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, cui il contribuente non ha opposto alcuna difesa.

5. Il ricorso è stato fissato nella camera di consiglio del 21 ottobre 2020, ai sensi degli artt. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. L’agenzia ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, e art. 22, comma 1, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4 ritenendo erronea la decisione della C.T.R. che aveva dichiarato inammissibile l’appello per avere l’Ufficio al momento della costituzione omesso di depositare la ricevuta di spedizione postale del gravame, così come prescritto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, richiamato dallo stesso D.Lgs., art. 53, comma 2, nella considerazione che la funzione di tale ricevuta sarebbe quella di consentire la verifica della tempestività non solo dell’impugnazione, ma anche della costituzione in giudizio del ricorrente, in quanto il termine di trenta giorni a tal fine previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22 decorre dalla data di spedizione e non da quella di ricezione del ricorso.

2. Il ricorso è fondato.

3. Questa Corte a Sezioni Unite, nelle sentenze 29/05/2017, n. 13452 e n. 13453, ha affermato, con riguardo alla notificazione dell’appello nel processo tributario, a mezzo del servizio postale, che: 1) “il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)”; 2) “non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”.

4. Ne deriva che la presenza o meno in atti della ricevuta di spedizione postale del ricorso è processualmente ininfluente ove sia comunque prodotto tempestivamente l’avviso di ricevimento del plico (Cass. Sez. 5, 17/09/2015 n. 18296 e, da ultimo, Sez. 5, 28/02/2020 n. 5495).

5. Nel caso di specie, dalla verifica degli atti processuali – ai quali questa Corte ha accesso diretto, quale giudice del fatto processuale risulta dall’avviso di ricevimento ritualmente depositato in giudizio, che l’appello è stato spedito il 3 aprile 2012 (rilevabile dal timbro a secco dell’ufficio) e ricevuto in data 5 e 6 aprile 2012; e poichè la sentenza di primo grado era stata depositata il 4 ottobre 2011, l’impugnazione era pertanto, tempestiva, così come la costituzione in giudizio dell’Ufficio avvenuta il 20 aprile 2012, e quindi, nel rispetto del termine di 30 giorni sia dalla data di spedizione che dalla data di ricezione.

6. Per tutto quanto sopra esposto la sentenza impugnata, in accoglimento del motivo di ricorso, va cassata con rinvio alla C.T.R. della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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