Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1212 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 21/01/2020), n.1212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27625-2012 proposto da:

E.F., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CESARE

BECCARIA 23, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO ANTONELLI,

rappresenta difesa dall’avvocato LUCA PIZZOLI giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza h. 259/2012 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 18/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/10/2019 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

DE RENZIS LUISA che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine il rigetto del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato DI CAVE che si riporta al

controricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate notificava a E.F., esercente l’attività di ristorante-pizzeria, un avviso di accertamento di tipo analitico-induttivo con il quale determinava, per l’anno di imposta 2006, un reddito di impresa di Euro 120.726, a fronte del reddito dichiarato di Euro 24.745.

Contro l’avviso di accertamento la contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Rieti che lo accoglieva con sentenza n. 60 del 2011, annullando integralmente l’atto impositivo.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale del Lazio che con sentenza n. 259 del 18.4.2012 lo accoglieva parzialmente, riducendo del 40% il maggio reddito accertato.

Contro la sentenza di appello E.F. propone cinque motivi di ricorso per cassazione.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Chiede di dichiarare inammissibile il ricorso perchè proposto per questioni di merito; subordinatamente ne chiede il rigetto per infondatezza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.11 ricorso, ammissibile, è fondato nei termini di seguito indicati. Deve essere prioritariamente esaminato il quarto motivo con il quale si denuncia: “Motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: omessa ovvero meramente apparente -ovvero in via progressivamente alternativa e gradata, insufficiente, ovvero ancora contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

La censura di vizio della motivazione è fondata. Lo schema pseudo-argomentativo seguito dal giudice di appello è il seguente: da un lato si afferma che “l’accertamento dell’Ufficio è stato condotto in modo analitico induttivo tenendo conto dei vari elementi da prendere in considerazione ai fini della determinazione dei ricavi”; dall’altro che “la contribuente a sua volta ha formulato deduzioni analitiche e specifiche”; premesse le contrapposte posizioni delle parti, che tendenzialmente si escludono a vicenda, il giudice di merito, immotivatamente ed illogicamente, le considera entrambe fondate ed adotta la decisione “equidistante” di dare ragione in parti quasi uguali ad entrambi i contendenti, procedendo ad una riduzione dei ricavi nella misura forfettaria del 40%, operando sostanzialmente in via equitativa al di fuori dei casi in cui è ammessa la decisione secondo equità. Siffatta modalità di motivazione, generica e priva di contenuto effettivamente argomentativo, elude del tutto l’esame delle concrete critiche, svolte nelle controdeduzioni della parte appellata concernenti -a titolo esemplificativo- la metodologia seguita dall’Ufficio per la ricostruzione induttiva dei ricavi, la determinazione del numero delle porzioni dalle materie prime, l’accertamento del quantitativo degli sfridi, ecc..

2.L’accoglimento del quarto motivo assorbe i restanti motivi di ricorso.

La sentenza deve pertanto essere cassata in accoglimento del quarto motivo di ricorso, assorbiti i restanti; la causa deve essere rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, alla quel è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 21 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA