Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1212 del 21/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1212 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 14503-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
TS TRASPORTI SPECIALI – GAS ED AFFINI SRL;
– intimata avverso la sentenza n. 27/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di GENOVA dell’i 1/11/2010, depositata il
18/04/2011;

9528

Data pubblicazione: 21/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella carnera di consiglio del
04/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Liguria,
confermando la sentenza di primo grado, ha annullato una cartella di pagamento emessa per
il recupero di imposte non versate nell’anno 2003.
La Commissione Tributaria Regionale ha fondato la propria decisione sull’assunto della
validità della richiesta di sanatoria ex art. 9 bis 1. 289/02 avanzata dalla contribuente,
ancorché non seguita dal tempestivo pagamento di tutte le rate, e sulla conseguente
affermazione che l’Ufficio avrebbe avuto diritto di esigere solo le residue somme non
versate, maggiorate di sanzioni, ma non le sanzioni sull’intero importo originariamente
dovuto.
L’Agenzia delle Entrate svolge un solo motivo di gravame, deducendo il vizio di violazione
di legge ex art. 360 n. 3 cpc e assumendo che la Commissione Tributaria Regionale
avrebbe violato l’ articolo 9 bis 1. 289/02 nel ritenere che gli effetti del condono previsto da
tale disposizione si producano anche nel caso di carente o intempestivo versamento delle
somme complessivamente dovute per il perfezionamento del condono.
La contribuente non si è costituita.
Il ricorso è fondato, perché la tesi giuridica seguita nella sentenza gravata si pone in contrasto
con l’ insegnamento questa Corte (sent. 20745/10, sent. 17396/10, in motivazione, ord.
17600/11) secondo cui il condono previsto all’art. 9 bis della legge n. 289 del 2002 – relativo
alla possibilità che gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti
dalle dichiarazioni presentate vengano definiti mediante il solo pagamento dell’imposta e degli
interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni – costituisce una
forma di condono clemenziale e non premiale (come, invece deve ritenersi per le fattispecie
regolate dagli artt. 7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le quali attribuiscono al
contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con
regole peculiari rispetto a quello ordinario); con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art.
9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del
1973 in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo
specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi
di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale e tempestivo pagamento di quanto
dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se è integrale e
tempestivo per tutte le rate; da ultimo, Cass. 19546/11 “In tema di condono fiscale, in assenza
di disposizioni quali quelle di cui agli artt. 8, 9, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 –

Ric. 2012 n. 14503 sez. MT – ud. 04-12-2013
-2-

« L’Agenzia delle Entrate ricorre contro la società TS Trasporti Speciali – gas ed affini – srl

che considerano efficaci le ipotesi di condono ivi regolate anche senza adempimento integrale
insuscettibili di applicazione analogica, perché connesse a norme di tipo eccezionale,
nell’ipotesi prevista dall’art. 9 bis della legge citata la non applicazione delle sanzioni si
verifica solo se si provvede al pagamento (in un’unica soluzione o in modo rateale) delle
imposte, nei terrnini e nei modi di cui alla medesima disposizione, con la conseguenza che, nel
caso di omesso o non integrale pagamento, l’istanza di definizione diviene inefficace e si

In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con
la declaratoria di manifesta fondatezza del ricorso e la cassazione della sentenza gravata con
decisione di merito ex art. 384 cpc di rigetto del ricorso introduttivo del contribuente”.
In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con
la declaratoria di manifesta fondatezza del ricorso e la cassazione della sentenza gravata con
decisione di merito ex art. 384 cpc di rigetto del ricorso introduttivo del contribuente..»

che la società contribuente non si è costituita;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla
ricorrente;
che non sono state depositate memorie difensive;
che il Collegio condivide le argomentazioni esposte nella relazione;
che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va accolto e la
sentenza gravata va cassata;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può
essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della
contribuente.
Le spese si compensano per le fasi di merito e seguono la soccombenza per il
giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e, decidendo nel
merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; compensa le spese
delle fasi di merito e condanna la contribuente a rifondere all’Agenzia delle
entrate le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 1.000 per onorari,
oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2013.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

verifica la perdita della possibilità di avvalersi della definizione anticipata”.

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