Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1212 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/01/2011, (ud. 17/11/2010, dep. 20/01/2011), n.1212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21315-2006 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CARSO 77

presso lo studio dell’avvocato PONTECORVO EDOARDO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ALBERINI LUCIANO, giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA (OMISSIS), MINISTERO DELL’ECONOMIA E

DELLE

FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 27/2006 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 22/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2010 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ALBERINI LUCIANO, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.M., titolare di una attività di commercio di tabacchi, impugnò gli avvisi di accertamento IVA 1996/1998. L’Ufficio aveva rilevato che, in quegli anni, la contribuente non aveva presentato le dichiarazioni, e che “l’attività di tabaccheria consiste anche nella vendita di prodotti collegati al fumo e ai prodotti riconducibili a caramelle, cioccolatini, gomme da masticare e affini, nonchè ad articoli da regalo; tutti questi prodotti sono, a differenza dei tabacchi, imponibili ai fini Iva …”. Coi ricorsi, la contribuente sostenne che, viceversa, non commerciava nessuno di questi generi, diversi dai tabacchi, perchè essi rientravano nell’attività del marito, titolare di un esercizio di snack-bar-tavola calda gestito nello stesso locale nel quale si trovava la tabaccheria. Nei giudizi di merito i ricorsi riuniti sono stati respinti. La S. ricorre con un motivo per la cassazione della decisione della CTR. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La CTR ha osservato: “come già evidenziato dai primi Giudici l’appellante non ha chiarito, nonostante la documentazione allegata, la propria estraneità al commercio della merce oggetto di contestazione, d’altro canto i documenti depositati con l’appello confermano la mancanza di autorizzazione al commercio del coniuge, il quale è in possesso della autorizzazione sanitaria esclusivamente per l’esercizio di ristorazione e somministrazione di bevande alcoliche e non per gli articoli da snack bar”.

Col ricorso si denuncia violazione di legge (D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5, comma 3, L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, art. 132 disp. att. c.p.c., comma 2, art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, art. 115 c.p.c., comma 1 e art. 116 c.p.c., comma 1 e art. 2697 c.c.) e vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Si assume che il giudice d’appello non abbia tenuto conto delle prove documentali prodotte in giudizio, che avrebbero dimostrato l’assunto della ricorrente, circa la sua estraneità al commercio delle merci in contestazione, ed il fatto che esse rientravano – contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR – nell’attività commerciale del Sa..

Il motivo è infondato. I documenti prodotti in appello e descritti nel ricorso per cassazione, non dimostrano alcun fatto decisivo, incompatibile con la verità processuale ritenuta nella sentenza impugnata. In specie la cessazione delle attività di profumeria e bigiotteria (docc. 1 e 2) non esclude il commercio degli oggetti ricompresi nella licenza di tabaccheria ed articoli da regalo; le autorizzazioni in possesso del Sa. (docc. 3 e 4) non contemplano, come notato dalla CTR, gli articoli da snack-bar; delle fatture commerciali intestate al Sa. (doc. 5) non è precisata la data; la fotografia del locale commerciale (doc. 6) non dimostra la riferibilità delle merci ad una piuttosto che all’altra delle attività che vi sono esercitate; il nulla osta della società proprietaria alla gestione nel locale dell’attività di tabaccheria (doc. 7) nulla dimostra circa i generi affini compresi nella stessa licenza commerciale.

Va dunque respinto il ricorso.

Le spese del giudizio debbono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio liquidate in Euro 1.200,00 per onorari oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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