Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12119 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. III, 22/06/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 22/06/2020), n.12119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

DZILLE SS DI C.D. P.C. E

C.S., in persona dei propri legali rappresentanti,

C.S., C.D., P.C., domiciliati ex lege in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentanti e difesi dall’avvocato GIANNI MARIA SARACCO;

– ricorrenti –

contro

ALLIANZ SPA, in persona dei procuratori speciali e legali

rappresentanti, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

CARLO PASCOTTO;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza RG 1110/17 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 29/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/12/2019 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il ridetto;

udito l’Avvocato LAURA FORMENTIN per delega orale;

udito l’Avvocato SIMONA LATINI per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il (OMISSIS) si verificò un sinistro stradale, allorchè l’autocarro targato (OMISSIS), di proprietà della società semplice La Dzille s.s. e condotto da C.X., uscì di strada provocando la morte di un passeggero, Ch.Al..

Il conducente al momento del sinistro non era abilitato alla guida.

2. La società Assicuratrice del veicolo, Allianz s.p.a., risarciti i congiunti della vittima, chiese ed ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti della società La Dzille e dei suoi soci ( P.C., C.D. e C.S.), al fine di recuperare da essi la somma versata alle vittime a titolo di indennizzo.

3. Gli intimati proposero opposizione al decreto ingiuntivo.

Dedussero che il contratto di assicurazione escludeva la rivalsa dell’assicuratore nel caso di sinistro causato da persona non abilitata alla guida.

Ammisero che a tale regola il contratto derogava nel caso in cui “l’assicurato o il contraente siano a conoscenza delle situazioni che hanno determinato la mancata abilitazione”, ma aggiunsero che tale clausola doveva ritenersi nulla.

4. Il Tribunale d’Aosta con sentenza 28.3.2017 n. 124 rigettò l’opposizione.

Osservò che i soci della società La Dzille (i coniugi P.C. e C.D.) erano i genitori del conducente C.X., e dunque erano certamente a conoscenza del fatto che il proprio figlio non aveva la patente; e ciò rendeva legittima la rivalsa da parte dell’assicuratore.

Il Tribunale escluse poi che la clausola in esame fosse vessatoria ex art. 1341 c.c..

La sentenza venne appellata dai soccombenti.

La Corte d’appello di Torino, con ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., dichiarò inammissibile l’appello.

I soccombenti hanno impugnato per cassazione sia la sentenza d’appello, sia la sentenza di primo grado, ai sensi della norma appena indicata, con ricorso fondato su quattro motivi.

5. Il ricorso, già fissato nella Camera di consiglio del 4 aprile 2019, con ordinanza interlocutoria 24 maggio 2019 n. 14.320 è stato rimesso alla pubblica udienza, sul presupposto che “non ricorressero i presupposti della definizione del ricorso” in Camera di consiglio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

Col primo motivo di ricorso (pagina 8 del ricorso) i ricorrenti impugnano l’ordinanza pronunciata in grado di appello.

Lamentano che l’ordinanza avrebbe violato gli artt. 134 e 112 c.p.c., nonchè gli artt. 7 e 111 Cost..

Sostengono che la motivazione della sentenza d’appello sarebbe illogica, là dove afferma che gli appellanti (odierni ricorrenti) non hanno impugnato l’affermazione con cui il primo giudice ha stabilito che la clausola in contestazione era conosciuta dagli odierni ricorrenti. Deducono che, al contrario, essi avevano dedicato a tale argomento un intero motivo d’appello (il secondo), e censurato con esso la statuizione con cui il Tribunale aveva ritenuto conosciuta la suddetta clausola.

1.1. Il motivo, benchè rivolto contro un provvedimento ordinariamente non ricorribile per cassazione, è in questo caso ammissibile, alla luce giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte.

Con sentenza n. 1914/16, infatti, le Sezioni Unite hanno dichiarato impugnabile per cassazione l’ordinanza pronunciata in grado di appello ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., quando col ricorso si facciano valere “vizi propri” di quel provvedimento, cioè non mutuati dalla decisione di primo grado.

Nel caso di specie i ricorrenti lamentano in buona sostanza che la Corte d’appello ha ritenuto non impugnata una statuizione che essi invece avevano in realtà censurato col secondo motivo d’appello. Hanno infatti dedotto i ricorrenti che:

-) in primo grado invocarono la nullità della clausola che consentiva la rivalsa all’assicuratore, quando l’assicurato fosse a conoscenza “delle situazioni che hanno determinato la mancata abilitazione” alla guida;

-) il Tribunale negò la sussistenza di tale ipotesi di nullità;

-) tale statuizione venne impugnata col secondo motivo d’appello;

-) la Corte d’appello ha ritenuto non impugnata la suddetta statuizione.

Ebbene, l’errore in cui dovesse incorrere una Corte d’appello, ritenendo non proposto un motivo d’appello che invece è stato validamente formulato, rientra nella categoria dei “vizi propri” dell’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c..

Prova ne sia che, per far valere quell’errore, il soccombente non potrebbe impugnare la sentenza di primo grado, per la semplice ragione che l’errore di cui si duole non è affatto contenuto nella sentenza di primo grado.

1.2. Sebbene ammissibile, il motivo è tuttavia infondato.

La Corte d’appello, infatti, non ha mai affermato quel che i ricorrenti vorrebbero farle dire: ovvero che essi non hanno impugnato l’affermazione, compiuta dal Tribunale, di validità della clausola contestata.

La Corte d’appello ha invece affermato una cosa ben diversa, e cioè che non era stata censurata dagli appellanti l’affermazione secondo cui “la polizza conteneva la dicitura in grassetto che l’assicurato dichiarava di ben conoscere gli estremi delle garanzie” prestate dalla polizza.

Il che è esatto: gli appellanti, infatti, non hanno mai negato in facto che la polizza assicurativa contenesse quella dicitura, ma hanno semplicemente contestato in iure che, ai fini della validità della clausola contestata, fosse sufficiente quel semplice richiamo in blocco. Per contro, la Corte d’appello non ha mai affermato che sulla questione inerente la validità della clausola che autorizzava

l’assicuratore alla rivalsa si fosse formato il giudicato per difetto di impugnazione.

2. Il secondo motivo di ricorso.

Il secondo motivo di ricorso è rivolto contro la sentenza di primo grado.

Con esso i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 116,134 c.p.c., artt. 1341,1342 e 1362 c.c..

Espongono che erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto non vessatoria la clausola sopra trascritta, sul presupposto che essa delimitasse il rischio assicurato.

Allegano di contro i ricorrenti che la clausola in esame era una clausola vessatoria, perchè esponeva l’assicurato alla rivalsa dell’assicuratore a prescindere da qualsiasi sua condotta colpevole. Secondo i ricorrenti, una clausola come quella sopra trascritta potrebbe ritenersi valida soltanto nell’ipotesi in cui l’assicurato, oltre a essere a conoscenza che il conducente era privo di patente, gli avesse anche consapevolmente affidato il veicolo nonostante tale difetto di abilitazione alla guida.

Quando, invece, sia mancato l’affidamento volontario del mezzo, l’assicurato non potrebbe essere esposto alla rivalsa, e nel caso di specie il giudice di primo grado non aveva affatto accertato che vi fosse stato un affidamento o messa a disposizione del veicolo, da parte dell’assicurato, al conducente privo di patente. Anzi, era emerso il contrario, giacchè da non meglio precisati “documenti versati in atti e dalle difese delle parti” risultava “acclarato e non contestato” che il conducente, figlio dei soci della società assicurata, si era impossessato di nascosto delle chiavi del veicolo, senza alcuna autorizzazione da parte dei genitori.

Pertanto (questo il nucleo della censura), essendo mancata la prova di un consapevole affidamento del veicolo, l’assicurato non poteva essere esposto alla rivalsa dell’assicuratore.

I ricorrenti, in definitiva, sembrano voler sostener la seguente tesi: che a fronte d’una circolazione non autorizzata del mezzo, nulla rileva che l’assicurato sapesse che il conducente non fosse abilitato alla guida.

2.1. Il motivo è infondato.

La clausola la quale esclude la copertura per i sinistri causati da conducenti privi di patente è una clausola correttamente qualificata dal Tribunale come delimitativa del rischio; e le clausole delimitative del rischio, attenendo all’oggetto del contratto, non possono mai dirsi vessatorie.

La pretesa dell’assicurato, secondo cui la suddetta delimitazione del rischio potrebbe operare solo nel caso di volontario affidamento del mezzo, da parte dell’assicurato, ad un conducente privo di patente, è infondata per tre diverse ragioni.

La prima ragione è che, intesa nel senso voluto dai ricorrenti, la clausola sarebbe inutile. Infatti già l’art. 1900 c.c., comma 1, esclude l’indennizzabilità dei danni causati con dolo o colpa grave dall’assicurato: e certamente non può negarsi che sia in “colpa grave” il proprietario di un autoveicolo che lo affidi volontariamente a un conducente che egli sappia essere privo di patente.

La clausola perciò, se interpretata come vorrebbero i ricorrenti, sarebbe inutilmente duplicativa della suddetta previsione, e ciò non è consentito dal principio per cui i patti contrattuali vanno interpretati in modo che abbiano un senso, piuttosto che in modo da privarli di effetti.

La seconda ragione è che la clausola in esame non riduce affatto la responsabilità dell’assicuratore, ma la allarga.

L’assicuratore, infatti, per legge ha diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato quando sia stato costretto a pagare in favore della vittima, in virtù della regola di inopponibilità delle eccezioni contrattuali (art. 144 cod. ass.), un indennizzo che contrattualmente non era tenuto a pagare.

La clausola in esame derogava a tale regola, escludendo la rivalsa, e stabilendo un limite a tale esclusione.

La clausola dunque è “riduttiva” non dei diritti dell’assicurato o degli obblighi dell’assicuratore scaturenti dalla legge, ma solo dell’ampliamento della copertura prevista da un altro patto contrattuale. Rispetto al sistema legale, se fosse mancata quella clausola, l’assicuratore avrebbe infatti avuto un diritto di rivalsa pieno ed incondizionato. Dunque non può ritenersi “vessatoria” una clausola che amplia, invece che ridurre, i diritti dell’assicurato rispetto a quelli stabiliti dalla legge.

La terza ragione è che, al contrario di quanto sostengono i ricorrenti, la responsabilità del proprietario di un veicolo a motore per i danni causati dalla circolazione dello stesso, ex art. 2054 c.c., comma 3, è una responsabilità oggettiva. Essa, infatti, prescinde da qualsiasi condotta colposa o dolosa del proprietario, e può essere evitata solo dimostrando la circolazione prohibente domino.

Ma la circolazione prohibente domino, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, sussiste non già per il solo fatto che il proprietario abbia manifestato una volontà contraria alla circolazione del mezzo, ma sussiste soltanto quando il proprietario (sul quale incombe il relativo onere) dimostri di aver adottato tutte le misure ordinariamente esigibili, alla stregua dell’ordinaria diligenza, per impedire quella circolazione.

Nel caso di specie, invece, i ricorrenti non risultano mai avere allegato quali concrete circostanze abbiano adottato, al di là del riporre le chiavi del mezzo in un cassetto, per impedirne la circolazione.

La conclusione è che l’obbligo del proprietario di un veicolo a motore di risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo invito domino non è affatto imposto dalla clausola in esame, ma scaturisce dalla legge, e non può ritenersi vessatoria una causa replicativa di un precetto normativo.

Pertanto, esclusa la natura vessatoria della clausola, diventa irrilevante stabilire se fosse lecito o no richiamarla in polizza “in

blocco” insieme alle altre garanzie contrattuali.

3. Il terzo motivo di ricorso.

Col terzo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 134 c.p.c., artt. 1341 e 1342 c.c..

Anche con questo motivo i ricorrenti tornano a sostenere che la clausola contestata era vessatoria, che doveva perciò essere sottoscritta due volte, e non poteva essere richiamata “in blocco” nella polizza.

3.1. Il motivo resta assorbito dal rigetto del secondo motivo.

Infatti, una volta esclusa la natura vessatoria della clausola, viene

meno anche la necessità della doppia sottoscrizione.

4. Il quarto motivo di ricorso.

Col quarto motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 1362 c.c..

Sostengono che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere “operativa” la suddetta clausola sulla base “della mera conoscenza (da parte dell’assicurato) delle situazioni che hanno determinato la mancata abilitazione”.

Allegano che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere la clausola operante, basandosi sul presupposto che i genitori del conducente avrebbero messo consapevolmente a disposizione del figlio l’automezzo, in quanto tale circostanza era non vera e comunque mai dimostrata, essendo vero piuttosto che fu il figlio degli assicurati a sottrarre clandestinamente il veicolo.

4.1. Il motivo è inammissibile per varie ragioni.

In primo luogo il Tribunale non ha affatto rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo sul presupposto che i genitori misero l’autocarro a disposizione del figlio: ha, semplicemente, ritenuto irrilevante tale circostanza ai fini della rivalsa, e che fosse sufficiente a tale scopo la conoscenza, da parte dell’assicurato, del mancato possesso della patente di guida da parte del conducente.

In secondo luogo il motivo è inammissibile perchè censura la ricostruzione dei fatti.

In ogni caso il motivo sarebbe anche infondato nel merito.

La clausola in contestazione, infatti, per la sua operatività non richiedeva altro requisito di fatto che l’avverarsi d’un sinistro causato da persona che l’assicurato sapesse essere priva di patente.

La clausola non imponeva affatto, per la sua operatività, l’affidamento incauto del mezzo da parte del contraente o del proprietario assicurato, nè una condotta colposa o dolosa di costoro nell’affidare il veicolo a terzi, e tanto meno escludeva la rivalsa dell’assicuratore nel caso di circolazione invito domino.

5. Le spese.

Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di Cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna P.C., C.D., C.S., la La Dzille s.s., in solido, alla rifusione in favore di Allianz s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 8.200, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, er il versamento da parte di P.C., C.D., C.S., la La Dzille s.s., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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