Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12119 del 18/05/2010
Cassazione civile sez. III, 18/05/2010, (ud. 15/03/2010, dep. 18/05/2010), n.12119
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
I.A. DITTA (OMISSIS), elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 149, presso lo studio dell’avvocato
SPERDUTI PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIAMMARCO MATILDE giusta delega rn calce al ricorso;
– ricorrente –
e contro
D.C.R., D.C.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1129/2005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
emessa il 22/06/2005, depositata il 14/12/2005 R.G.N. 1082/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/03/2010 dal Consigliere Dott. PETTI Giovanni Battista;
udito l’Avvocato SPERDUTI PAOLO;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI Massimo
che ha concluso con integrazione del contraddittorio; il rigetto del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con citazione del 5 novembre 1992 R. e D.C. L., nella veste di proprietari di un fondo agricolo convenivano dinanzi al Tribunale di Chieti la ditta I.A. e ne chiedevano la condanna al risarcimento dei danni per la essiccazione di un frutteto, determinati dallo scavo fognario per conto del Comune di Ortona. La domanda era proposta anche nei confronti del Comune.
Resisteva la ditta, restava contumace il Comune. La ditta appaltatrice chiamava in garanzia la assicuratrice Unipol, che si costituiva e deduceva la non operativita’ della polizza. Era esperito tentativo di conciliazione obbligatoria, e quindi disposta ed espletata CTU. 2. Il tribunale di Chieti con sentenza del 28 giugno 2002 condannava la sola ditta a risarcire i danni, e regolava le spese di lite secondo la soccombenza, come in dispositivo.
3. Contro la decisione proponeva appello principale la ditta e incidentale i danneggiati.
4. La Corte di appello di Aquila con sentenza 14 dicembre 2005 rigettava gli appelli e compensava tra le parti le spese di lite.
5. Contro la decisione ricorre la ditta I. deducendo unico motivo di ricorso.
Non resistono le controparti.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso non merita accoglimento.
Nel motivo unico si deduce “carenza di motivazione e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nella parte in cui impongono di decidere secondo le prove dedotte e allegate”.
Si deduce che il giudice dello appello non avrebbe esaminato la deduzione, come motivo di appello, della sopravvenuta carenza di interesse in capo ai danneggiati avendo il Comune corrisposto il risarcimento dei danni. Tanto dovrebbe desumersi da documenti che si assumono prodotti in giudizio, quali una delibera del 1995 ed un verbale di amichevole convenzione del settembre 1994.
7. In senso contrario si osserva che tale motivo presenta un profilo di inammissibilita’ per difetto di autosufficienza, non avendo riprodotto i documenti in questione, ed impedendo quindi a questa Corte di valutarne il contenuto in ordine alla difettosa motivazione.
Non senza rilevare che esiste chiara motivazione della Corte sul punto, che esclude la tesi del difetto di interesse, posto che i danni sono richiesti non per il fatto dannoso del Comune ma per il fatto della ditta appaltatrice, come accertato anche sulla base delle conclusioni del Consulente tecnico di ufficio.
Nulla per le spese, non avendo svolto difese le controparti.
PQM
RIGETTA il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010