Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12118 del 13/06/2016


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Cassazione civile sez. I, 13/06/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 13/06/2016), n.12118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27687-2010 proposto da:

BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A., (c.f. (OMISSIS)), incorporante

la BANCA CASSA DI RISPARMIO DI TORTONA S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SABOTINO 2/A, presso l’avvocato VALENTINO VULPETTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE LA PLACA, giusta

procura speciale per Notaio dott. CESARE PAROLA di CUNEO – Rep.n.

64.338 del 3.5.2016;

– ricorrente –

contro

O.M.T. S.R.L. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, (C.F.

(OMISSIS)), in persona del Commissario Straordinario pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE’ CALBOLI 9,

presso l’avvocato PIERO SANDULLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MASSIMO BASILAVECCHIA, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 722/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 07/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/05/2016 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato RAFFAELE LA PLACA che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato ANNA PATANIA, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 7 maggio 2010, la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Tortona del 26 febbraio 2008, che, in accoglimento dell’azione proposta L. Fall., ex art. 67, comma 2, ha condannato la Banca Europea Regionale s.p.a. al pagamento in favore della O.M.T. s.r.l. in amministrazione straordinaria della somma di Euro 527.997,36, con interessi dai singoli pagamenti.

La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: a) i capitoli di prova testimoniale articolati dalla banca sono superflui o irrilevanti, dettagliatamente indicandone oggetto e ragioni; b) le rimesse furono solutorie, dal momento che dagli elementi raccolti risulta come le operazioni svolte sul conto corrente n. 12148 mirassero tutte alla progressiva riduzione del debito maturato verso la banca, con la prova della revoca per fatti concludenti dell’affidamento concesso alla società su detto conto corrente; risulta, infatti, che la società continuò ad operare, ma entro lo stretto limite dei versamenti propri o di terzi, il tutto rigorosamente controllato dalla banca, così che la società operava di fatto con le proprie effettive disponibilità ed al di fuori da qualsiasi affidamento; c) la scientia decoctionis è dimostrata da plurimi elementi, quali lo stesso disegno complessivo volto alla revoca di fatto nel settembre 2002 dell’affidamento concesso solo nel maggio precedente, il controllo continuo dei pagamenti pervenuti da terzi, la ricerca esasperata di bene fondi, le risultanze della Centrale Rischi, la scomparsa dei maggiori committenti della società dal mercato.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la soccombente, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la procedura. Le parti hanno anche depositato le memorie di cui all’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 2, per avere la corte d’appello fondato la valutazione circa la conoscenza dello stato di insolvenza sulla revoca di fatto degli affidamenti accordati nel 2002, sul continuo controllo da parte della banca dei pagamenti di terzi a favore della società, sulla impossibilità di questa di attendere i normali tempi di pagamento, le risultanze della Centrale Rischi, il comportamento processuale della banca, ecc.: tutti indizi che, tuttavia, non sono univoci e concordanti.

Con il secondo motivo, deduce il vizio di motivazione contraddittoria, laddove la corte del merito ha affermato che l’apertura del conto corrente n. 2566 avvenne in concomitanza di rilevante scoperto dell’altro conto n. 12148, in quanto, invece, dagli estratti conto risulta che il saldo passivo fosse ivi inferiore alla linea di credito concessa.

Con il terzo motivo, la ricorrente si duole della mancata ammissione dei capitoli di prova testimoniale, che non erano superflui o irrilevanti, come con motivazione insufficiente e contraddittoria ritenuto dalla corte del merito.

2. Il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente per la loro intima connessione, sono inammissibili.

Sotto l’egida ora della violazione di legge, ora del vizio di motivazione, la ricorrente mira invero a contestare il convincimento in fatto espresso dalla corte territoriale circa la natura solutoria delle rimesse, da essa accertata sulla base di plurimi indizi.

Inoltre, l’argomentare della corte del merito rispetta il principio, da questa Corte più volte affermato (fra le altre, Cass. 29 luglio 2014, n. 17195; 19 marzo 2015, n. 5520), secondo cui, in tema di revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie in conto corrente bancario, per potersi escludere la revocabilità di rimesse affluite su un conto scoperto, in quanto dipendenti da operazioni bilanciate, è necessario il venir meno della funzione solutoria delle stesse in virtù di accordi intercorsi tra il solvens e l’accipiens, che le abbiano destinate a costituire la provvista di coeve o prossime operazioni di prelievo o di pagamenti mirati in favore di terzi, così da potersi escludere che la banca abbia beneficiato dell’operazione sia prima, all’atto della rimessa, sia dopo, all’atto del suo impiego.

3. – Il terzo motivo è inammissibile.

Costituisce principio consolidato che, in tema di ricorso per cassazione, i vizi motivazionali della sentenza impugnata non possano essere utilmente dedotti ove la censura si limiti alla contestazione di una valutazione delle prove effettuata in senso difforme da quello preteso dalla parte o dell’omessa specifica considerazione di determinate prove dalla stessa allegate, perchè rientra nel potere discrezionale del giudice di merito l’individuare le fonti del proprio convincimento, il valutare all’uopo le prove, il controllarne l’attendibilità e la concludenza e lo scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti; ciò stante il motivo di ricorso con il quale alla sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, dev’essere inteso a far valere, a pena d’inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 4, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, o ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e insanabile contrasto tra gli stessi (e multis, Cass. 15 marzo 2011, n. 6091).

4. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2016

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