Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12118 del 01/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 01/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 01/06/2011), n.12118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

I.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CERVETERI 18, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

TOMAINO, rappresentata e difesa dall’avvocato ELIA MARIA CANDIDA,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati CORETTI ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, STUMPO VINCENZO,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 149/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 22.1.09, depositata il 04/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2011 dal Consigliere Relatore;

udito per il controricorrente l’Avvocato Carla D’Aloisio (per delega

avv. Antonietta Coretti) che si riporta agli scritti;

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla odierna adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 c.p.c.:

“Con ricorso notificato il 2 marzo 2010, I.S., iscritta al tempo dei fatti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di (OMISSIS), chiede con un unico motivo, relativo alla violazione dell’art. 144 c.p.c. e dell’art. 145 c.p.c., della L. n. 88 del 1989, art. 3, comma 2, D.P.R. n. 748 del 1972, art. 2 e L. n. 72 del 1985, art. 2 la cassazione della sentenza depositata il 4 marzo 2009, con la quale la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la decisione del primo giudice di rigetto della sua domanda relativa all’indennità di maternità in relazione ad un parto avvenuto nel 1997, per intervenuta prescrizione del diritto azionato.

L’intimato resiste alla domanda con rituale controricorso.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 è regolato dall’art. 360 c.p.c. e segg. con le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. citato.

Il ricorso è inammissibile e va pertanto trattato in camera di consiglio.

In esso, contenente unicamente censure relative alla violazione di norme di diritto, difetta infatti la formulazione del quesito di diritto, necessario ai fini dell’ammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c. (applicabile ratione temporis al caso in esame a norma del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e art. 27, comma 2 prima della sua abrogazione, operata a decorrere dal 4 luglio 2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d) il quale, per quanto qui interessa, recita:

“Nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto”.

In proposito si ricorda che è stato ripetutamente affermato da questa Corte che “il legislatore, nel porre a carico del ricorrente l’onere della sintetica ed esplicita enunciazione del nodo essenziale della questione giuridica di cui egli auspica una certa soluzione, rende palese come a questo particolare strumento impugnatorio sia sottesa una funzione affatto peculiare: non solo quella di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata (in un senso, ovviamente, che il ricorrente prospetta a sè più favorevole), ma anche quella di enucleare – con valenza più ampia e perciò nomofilattica – il corretto principio di diritto al quale ci si deve attenere in simili casi. L’interesse personale e specifico del ricorrente deve, insomma, coniugarsi qui con l’interesse generale all’esatta osservanza e all’uniforme interpretazione della legge” (cfr., per tutte, Cass. sez. 1A, 22 giugno 2007 n. 14682 o Cass. 10 settembre 2009 n. 19444).

Concludendo, si chiede che il Presidente della sezione voglia fissare la data dell’adunanza in camera di consiglio.” E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente udienza in camera di consiglio.

La ricorrente ha infine depositato una memoria difensiva, sostenendo che le conclusioni da lei assunte sarebbero interpretabili anche in termini di formulazione del quesito di diritto. L’argomento del ricorso essendo infatti quello della regolarità della notifica dell’atto introduttivo effettuata all’INPS presso la sede di Crotone dell’Ente, anzichè a Roma ove trovasi il legale rappresentante dello stesso, come ritenuto dalla sentenza impugnata, le conclusioni consistenti nella richiesta di “affermare che la notifica del ricorso è stata validamente effettuata presso la sede provinciale dell’INPS di Crotone”, così impedendo la prescrizione, soddisferebbe anche all’esigenza di formulazione del quesito di diritto.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, non ritenendo che le conclusioni riportate contengano, anche indirettamente, il quesito di diritto pertinente al motivo di ricorso, che riguardava la maturazione o meno della prescrizione alla stregua della regolarità o meno della notifica dell’atto introduttivo del giudizio nella sede periferica alla luce del combinato disposto delle norme citate nella rubrica del ricorso.

Il ricorso della I. va pertanto dichiarato inammissibile;

nulla per le spese, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo vigente all’epoca dell’introduzione del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2011

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