Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12117 del 18/05/2010

Cassazione civile sez. III, 18/05/2010, (ud. 08/03/2010, dep. 18/05/2010), n.12117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.G. (OMISSIS), R.R., R.

M. anche come eredi di R.E., considerati domiciliati

“ex lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato BARSOTTI PAOLO ADOLFO giusta

delega in atti;

– ricorrenti –

contro

COMPAGNIA NAVALE ASSICURAZIONI gia’ MERCURY SPA (OMISSIS) in

persona del dr. P.C. nella sua qualita’ di Direttore

Generale e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE FLAMINIO 26, presso lo studio dell’avvocato BALDI

GIUSEPPE e dell’avvocato BALDI FRANCESCO, che la rappresentano e

difendono giusta procura speciale con firme autenticate dal Dott.

Notaio CLARA TABACCHI in SAN DONATO MILANESE, 20/1/2010, rep. n.

68220, resistente con procura;

– resistente –

avverso la sentenza n. 46/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 1/12/2004, depositata il

25/01/2005, R.G.N. 1099/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/03/2010 dal Consigliere Dott. TALEVI Alberto;

udito l’Avvocato FRANCESCO BALDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’accoglimento con rinvio.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’impugnata decisione lo svolgimento del processo e’ esposto come segue.

“Con citazione avanti al Tribunale di Massa Carrara notificata nell’agosto 1992 R.R., R.M., R.E. e V.G., rispettivamente fratelli, padre e madre di R. G., convenivano in giudizio la Srl Autotrasporti Garibaldi, la Compagnia di Assicurazione Mercuri e P.B., nonche’ il Curatore del Fallimento della spa Finvesi e la Compagnia di Assicurazione Assitalia per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all’infortunio mortale occorso al loro congiunto in occasione del sinistro stradale verificatosi alle ore (OMISSIS), nel tratto compreso tra (OMISSIS).

Precisavano che in detta circostanza R.G., nel percorrere detta arteria con direzione (OMISSIS) alla guida di auto Volkswagen Scirocco, era venuto a collisione con l’autoarticolato appartenente alla Soc. Autotrasporti Garibaldi, assicurato presso la Mercuri, e condotto dal P., il quale, nel tentativo di immettersi in un area privata posta sulla destra rispetto alla direzione (OMISSIS), aveva ostruito l’intera carreggiata, larga, quest’ultima, metri 7,65, mentre il solo semirimorchio dell’autoarticolato (intestato alla fallita Fitivest ed assicurato presso l’Assitalia) aveva una lunghezza di metri 12,45. Si costituiva la Spa Mercuri Ass.ni resistendo alla domanda.

Sosteneva che la responsabilita’ del sinistro doveva ritenersi addebitarle in via esclusiva al R. che, procedendo a velocita’ elevata, era andato ad urlare l’autoarticolato nella parte terminale del rimorchio quando la manovra di ingresso nell’area privata era ormai terminata. Si costituiva l’Assitalia eccependo l’esclusione della garanzia assicurativa, operante, in ipotesi, solo a protezione del rischio “statico” del rimorchio sganciato dalla motrice.

Espletata prova orale, parte attrice finanziava a concludere nei confronti di Assitalia e Finvest.

Indi, con sentenza n. 415 depositata il 6 luglio 2001, il Tribunale, ravvisata l’esclusiva responsabilita’ del P. nella produzione materiale del sinistro, lo condannava, in solido con la Srl Autotrasporti Garibaldi e con la Spa Mercuri Ass.ni, a risarcire il danno morale ture proprio agli attori nella misura di L. 180 milioni a ciascun genitore e di L. 60 milioni a ciascuno dei due fratelli M. e R.R., tutto in valuta alla data della sentenza, con gli interessi legali della sentenza al saldo.

Osservava il primo giudice che in base all’accurata ricostruzione del sinistro operata dal CTU nominato in sede penale, era emersa da un lato la velocita’ non eccessiva dell’auto del R., dall’altro che il conducente dell’autoarticolato, per svoltare sulla destra nell’area privata, si era prima spostato sulla sinistra onde meglio penetrare con l’ingombrante veicolo in detta area, e poi aveva svoltato a destra, ponendosi in senso trasversale alla carreggiata, senza preoccuparsi dell’autoveicolo sopraggiungente da tergo, il cui conducente pote’ accorgersi della presenza dell’autoarticolato solo a distanza ravvicinata, data la “poco riflettente” sagoma laterale del camion, illuminata, sul fianco, solo dai due piccoli catadiottri.

Avverso tale sentenza proponevano appello Mercuri Ass. Spa Autotrasporti Garibaldi Srl e P.. Osservavano che il Tribunale non aveva preso in considerazione taluni fattori di grande rilievo nella determinazione del sinistro quali la velocita’ dell’autoveicolo ed il punto d’urto.

Una velocita’ prudenziale avrebbe consentito, secondo gli impugnanti, di evitare la collisione o quanto meno di contenere le conseguenze dell’urto. Quanto al punto d’urto, la sua ubicazione nella parte terminale dell’autoarticolato conforterebbe l’ipotesi che detto veicolo, al sopraggiungere dell’auto, si era gia’ addentrato nella strada laterale con la motrice ed il suo conducente. Quest’ultimo pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, non avrebbe avuto la possibilita’ di avvistare per tempo l’auto.

Al contrario l’automobilista, il cui campo visivo, secondo il CTU, sarebbe stato di 200/300 metri, avrebbe avuto il tempo di effettuare mia efficace frenata (nella specie neppure tentala), oppure (visto che l’autocarro si era gia’ addentrato nella strada laterale), di deviare sulla sinistra.

Si costituivano gli attori in primo grado eccependo la genericita’ del gravame e la novita’ della questione, prospettante, per la prima volta in appello, una riduzione del quantum per concorso di colpa della vittima. Ritenevano comunque infondata nel merito la proposta impugnazione. La causa veniva quindi trasmessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe”.

Con sentenza 1.12.04 – 25.1.05 la Corte d’Appello di Genova decideva come segue:

“Definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra domanda eccezione o deduzione, in parziale riforma della sentenza n. 415 emessa in data 6 luglio 2001 dal Tribunale di Massa, riduce al 50% l’importo risarcitorio e relativi interessi ivi liquidati in favore di R. R., R.M., R.E. e V.G..

Dichiara compensate tra le parti in misura di 1/2 le spese giudiziali liquidate in privo grado, con addebito alla Compagnia di Assicurazioni Mercury, alla Srl Autotrasporti Garibaldi ed a P.G. della rimanente frazione.

Conferma nel resto l’impugnata sentenza e condanna gli appellanti in solido a rifondere agli appellati 1/2 delle spese del presente grado, frazione che liquida in Euro 300,00 per esborsi, Euro 1300,00 per diritti, Euro 3200,00 per onorario, oltre IVA, CPA e 10% su diritti ed onorario, con compensazione della rimanente frazione”.

Contro questa decisione hanno proposto ricorso per Cassazione V.G., R.R. e R.M. anche come eredi di R.E. esponendo un motivo di ricorso unico (almeno formalmente).

La CAB Assicurazioni s.p.a. ora Societa’ di navale Assicurazioni s.p.a. ha depositato procura.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti con la prima parte dell’unico motivo lamentano, ai “…sensi dell’art. 360 c.p.c., sub 3) e sub 4), in relazione, quanto meno, agli artt. 300 e 83 stesso codice…”, assoluta irregolarita’ di costituzione del contraddittorio, e quindi nullita’ della sentenza impugnata esponendo: – che la sentenza di primo grado, con l’atto di precetto era stata notificata, in forma esecutiva, alla soccombente il 22 agosto 2001, con atto trasmesso, alla incorporante Societa’ “La Fiduciaria”, che nulla obiettava, confermando, quindi la perdita della capacita’ di stare in giudizio della Mercury, soggetto giuridico “morto”, rispetto al mondo del diritto; – che era irrituale l’atto d’appello con cui, la Mercury, “resuscitata”, aveva impugnato la sentenza del Tribunale di Massa, nel quale atto il difensore avv. Maneschi aveva dichiarato di agire, giusta delega in atti, per la “defunta” Mercury spa, nonche’ per l’Autotrasporti Garibaldi srl e per il sig. P.B.; mentre invece per questi ultimi due v’era procura a favore dell’avv. Maneschi, ne’ vi era stata neppure avanti il Tribunale, essendovi in detto grado delega esclusivamente da parte della predetta assicurazione; – che a causa dell’effetto interruttivo di cui all’art. 300 c.p.c., verificatosi prima della spedizione a sentenza della causa in prime cure, solo la Societa’ “La Fiduciaria” avrebbe potuto impugnare la pronunzia del Tribunale davanti alla Corte d’Appello di Genova; e non una “rediviva” Mercury, in forza di una delega ormai esaurita, a seguito della perdita della capacita’ di stare in giudizio della delegante.

Tali doglianze appaiono parzialmente fondate.

E’ vero infatti che l’avv. Maneschi (a quanto emerge dagli atti disponibili al momento della presente decisione) non disponeva di procura con riferimento alla S.r.l. Autotrasporti Garibaldi ed a P.B. (che in primo grado non si erano costituiti).

Il P., litisconsorte necessario in quanto conducente della motrice Fiat suddetta, e la S.r.l. Autotrasporti Garibaldi, litisconsorte processuale in quanto citata in primo grado e condannata nella relativa sentenza, dunque non possono essere considerati come rituali appellanti (e non hanno ritualmente partecipato al giudizio di secondo grado).

L’insussistenza di un contraddittorio integro in secondo grado comporta che l’impugnata sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione.

Non puo’ invece essere accolta la tesi dei ricorrenti con riferimento alla Mercury per le seguenti ragioni: – A) “Le norme che disciplinano l’interruzione del processo sono preordinate alla tutela della parte colpita dal relativo evento, la quale e’ l’unica legittimata a dolersi dell’irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa interruttiva; ne consegue che, la mancata interruzione del processo non puo’ essere rilevata d’ufficio dal giudice, ne’ essere eccepita dall’altra parte come motivo di nullita’” (Cass. Sentenza n, 24025 del 13/11/2009); – B) non vi sono prove valide dell’asserita “…perdita della capacita’ di stare in giudizio della Mercury..” prima della spedizione a sentenza della causa in prime cure; ne’ una prova in tal senso puo’ essere ravvisata nel fatto che l’asserita incorporante Societa’ La Fiduciaria “…nulla obiettava,.” (v. sopra), trattasi infatti di comportamento inidoneo ad assumere detta rilevanza probatoria.

Quanto ora esposto assorbe ogni problematica in ordine: -1) alla rituilita’ (o meno) delle notifiche del ricorso per Cassazione alla Autotrasporti Garibaldi S.r.l. ed a P.B. (alla luce dei principi del giusto processo e quindi, tra l’altro, anche della sua ragionevole durata) dato che la parte che provvedera’ alla riassunzione innanzi alla corte predetta dovra’ ovviamente curare la ritualita’ della notifica dell’atto di riassunzione anche alla Autotrasporti Garibaldi S.r.l. ed a P.B. che saranno (stavolta) cosi messi in condizione di poter partecipare ritualmente al giudizio d’appello; -2) alla seconda parte del motivo con cui i ricorrenti “…in riferimento all’art. 360 c.p.c. sub 5), quanto meno in relazione al dettato dell’art. 2054 c.c….” lamentano vizi logici della motivazione con riferimento alla ricostruzione dell’incidente ed alla valutazione delle colpe dei conducenti.

Al suddetto Giudice del rinvio va rimessa anche la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

LA CORTE Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa l’impugnata decisione e rinvia la causa, anche per la decisione sulle spese del giudizio per cassazione, alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 8 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

 

 

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