Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12117 del 16/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.16/05/2017), n. 12117
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13776-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
ITA INIZIATIVE TURISTICO ALBERGHIERE s.r.l.;
– intimata –
avverso la sentenza n.6746/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 15/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di I.T.A. s.r.l. di avviso di accertamento ai fini IRAP e IRES dell’anno 2007, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, Su due motivi, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R., confermando la decisione di primo grado, ha ribadito la nullità dell’avviso di accertamento perchè notificato direttamente al legale rappresentante della Società e non a questa presso la sua sede.
La Società non ha svolto attività difensiva.
A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il primo motivo di ricorso (prospettante la violazione degli artt. 145 e 143 c.p.c.) è manifestamente fondato, con assorbimento del secondo, alla luce del principio fissato da Cass. n. 22957 del 13/12/2012 per cui “in tema di notificazioni ad una persona giuridica, ed alla stregua dell’art. 145 c.p.c., comma 1, , nel testo dettato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2 applicabile “ratione tenzporis”, la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell’atto (nella specie, un ricorso di fallimento con il decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare) presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalità prescritte dagli arti. 138, 139 e 141 c.p.c., dovendo, altresì, ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all’amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c..
2. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al Giudice di merito il quale provvederà al riesame adeguandosi ai superiori principi e a regolare le spese di lite.
PQM
In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017