Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12117 del 13/06/2016


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Cassazione civile sez. I, 13/06/2016, (ud. 16/06/2015, dep. 13/06/2016), n.12117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

EQUITALIA ETR S.P.A., (già E.TR. ESAZIONE TRIBUTI S.P.A.) (C.F.

(OMISSIS)), in persona dell’amministratore delegato e legale

rappresentante sig. R.G., rappresentata e difesa, per

procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. Ivana Carso ed

elett.te dom.ta in Roma, Via Costabella n. 26, presso lo studio

dell’avv. Antonella Fiorini;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO EDILCASA S.R.L.;

– intimato –

avverso il decreto n. 4110 Cron. del Tribunale di Foggia depositato

il 12 ottobre 2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16

maggio 2016 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Foggia ha respinto l’opposizione proposta da Equitalia E.Tr. s.p.a. allo stato passivo del fallimento Edilcasa s.r.l., dal quale erano stati esclusi crediti iscritti a ruolo per complessivi Euro 533.546,74, di cui Euro 497.211,76 in privilegio ed Euro 36.334,98 in chirografo.

Il Tribunale ha ritenuto che per l’ammissione al passivo fallimentare non sia sufficiente la produzione degli estratti dei ruoli, ma sia necessaria altresì la prova dell’avvenuta notificazione delle corrispondenti cartelle, che consente al destinatario (curatore o debitore in bonis) di proporre eventuali impugnazioni. Nella specie, invece, le cartelle non erano state prodotte, sicchè non era possibile conoscere il loro contenuto, nè accertare la riferibilità ad esse delle copie delle relate di notifica depositate dalla opponente.

Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui non ha resistito la curatela fallimentare intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 2719 c.c. e dell’art. 215 c.p.c., si afferma che le copie fotostatiche hanno la stessa efficacia probatoria dei documenti originali, a condizione che la parte contro cui sono prodotte non ne abbia chiaramente contestato la conformità; il che, nella specie, era appunto mancato da parte della curatela.

1.1. – Il motivo è inammissibile, non attenendo alla ratio della decisione del Tribunale, il quale non ha negato la conformità delle fotocopie agli originali degli atti depositati dall’opponente, ma ha affermato la necessità della prova dell’avvenuta notificazione delle cartelle esattoriali, non ritenendo sufficiente la sola produzione degli estratti di ruolo e ritenendo altresì lacunosa la prova della notificazione delle cartelle.

2. – Con il secondo motivo, denunciando violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 87 si sostiene che il concessionario della riscossione può insinuare i crediti al passivo fallimentare sulla base del semplice ruolo, ancorchè non notificato (per estratto, con la cartella) al debitore.

2.1. – Il motivo è fondato.

Per l’ammissione al passivo fallimentare dei crediti insinuati dai concessionari della riscossione dei tributi è sufficiente, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 87, comma 2, nel testo introdotto dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, la produzione del solo estratto del ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, di ammettere il credito con riserva, da sciogliere poi ai sensi dell’art. 88, comma 2 D.P.R. cit. (cfr. Cass. 6126/2014, 6646/2013, 6520/2013, 25962/2011, 12019/2011, 5063/2008).

Poichè a mente di quest’ultima disposizione “la riserva è sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o del concessionario, quando è inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio è stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto”, può concludersi che il concessionario ha l’onere di notificare la cartella al solo scopo di provocare la scadenza del termine a disposizione del contribuente (e dunque del curatore) per impugnare l’atto davanti al giudice tributario (termine che soltanto la formale notifica della cartella fa decorrere, pur essendo il contribuente legittimato all’impugnazione anche sulla base della conoscenza del ruolo conseguita aliunde, come recentemente statuito da Cass. Sez. Un. 19704/2015). Ne consegue, peraltro, che la notifica non è necessaria, ad alcun fine, allorchè la pretesa creditoria iscritta a ruolo, insinuata al passivo fallimentare, non abbia natura tributaria (ma, ad esempio, previdenziale) e dunque non si ponga l’esigenza di accertare il diritto controverso davanti a un giudice speciale come quello tributario: in tal caso le eventuali contestazioni del curatore possono e debbono essere sollevate davanti allo stesso giudice fallimentare (giudice delegato, in sede di determinazione dello stato passivo, tribunale in sede di opposizione) e da lui risolte.

3. – Il terzo e il quarto motivo di ricorso, relativi alla documentazione della notifica delle cartelle, restano assorbiti dall’accoglimento del secondo motivo.

4. – In conclusione il decreto impugnato va cassato in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato al capoverso del par. 2.1 e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, dichiara assorbiti il terzo e il quarto; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Foggia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2016

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