Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12117 del 01/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 01/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 01/06/2011), n.12117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.D., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. RICCARDI VINCENZO,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AVIS SPA – INDUSTRIE STABIESI MECCANICHE E NAVALI in persona

dell’amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo studio dell’avvocato IZZO RAFFAELE,

rappresentata e difesa dall’avvocato CASTIGLIONE FRANCESCO, giusta

mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 188/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

15.1.09, depositata il 16/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla odierna adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 c.p.c.:

“Con ricorso notificato il 16 febbraio 2010, A.D., dipendente della AVIS s.p.a. dal 2 maggio 1969 fino al 30 settembre 1994, inquadrato nella quinta qualifica professionale di cui al C.C.N.L. metalmeccanici dal 1 luglio 79 e nella sesta categoria dal 1 febbraio 1993, chiede con un unico motivo (per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) la cassazione della sentenza depositata il 16 febbraio 2009, con la quale la Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado di rigetto della sua domanda – proposta con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 18 novembre 1999 e notificato il 23 dicembre 1999 – di riconoscimento della sesta categoria professionale con le conseguenti differenze retributive, in quanto ha ritenuto maturata la prescrizione quinquennale di queste ultime e quella decennale del diritto alla qualifica ed ha valutato infondata la domanda relativa a quest’ultimo diritto nella parte non prescritta (dal 23. 12.1989 al 1.2.1993).

Resiste alle domande l’intimata società con rituale controricorso.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, è regolato dall’art. 360 c.p.c. e segg. con le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. citato.

Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere respinto.

Il ricorso investe unicamente il capo della decisione di rigetto della domanda relativa alla qualifica superiore, quanto al periodo non colpito dalla prescrizione quinquennale.

Con esso il ricorrente censura la decisione impugnata anzitutto per avere la Corte territoriale “disapplicato o erroneamente applicato” i canoni legali di ermeneutica contrattuale, senza peraltro specificare in che senso sarebbe stata operata tale disapplicazione e senza comunque formulare in proposito un pertinente quesito di diritto (come richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366-bis c.p.c.), ma limitandosi a riprodurre le norme contrattuali di riferimento e asserire che alla qualifica di impiegato di sesto livello sarebbero riconducibili, alla stregua della prova testimoniale espletata, le mansioni da lui svolte nel corso del rapporto di lavoro.

In proposito, il ricorrente sostiene la propria valutazione con la rivisitazione di alcune dichiarazioni testimoniali e soprattutto della documentazione prodotta, che offrirebbe la prova piena di tale fondatezza della domanda.

Senonchè di tale documentazione il ricorrente non riproduce o riassume il contenuto e non indica in quale specifica sede processuale essa sia rinvenibile, in violazione delle regole di cui al combinato disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (cfr. al riguardo, recentemente Cass. S.U. nn. 6171/10 e 20075/10).

Ma anche con la rivisitazione di alcune dichiarazioni dei testimoni, il ricorrente non individua con precisione il fatto controverso decisivo per il giudizio che sia stato ignorato o valutato in maniera insufficiente o contraddittoria dal giudice di merito, limitandosi a lamentare la mancata valorizzazione del livello professionale dei suoi compiti, con affermazioni apodittiche e con giudizi che sostanzialmente tendono ad una rivalutazione di merito del materiale istruttorio, come viceversa non è consentito riproporre in sede di controllo di legittimità.

Concludendo, si chiede che il Presidente della sezione voglia fissare la data dell’adunanza in camera di consiglio.”.

E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente udienza in camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, rigettando pertanto il ricorso, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di giudizio, la cui liquidazione è operata in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla società le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 2.500,00, oltre 12,50%, IVA e CPA, per onorari.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2011

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