Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12116 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.16/05/2017),  n. 12116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13409-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato MARCO MACHETTA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6211/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 27/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di C.R. degli avvisi di accertamento con i quali erano stati rettificati, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4, i redditi per gli anni di imposta 2007 e 2008, la Commissione tributaria regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della decisione di primo grado (sfavorevole al contribuente), sul presupposto che il questionario inviato al contribuente, dal quale erano derivati gli atti impositivi, riguardava il controllo per il triennio 2007, 2008 e 2009 e sulla base del principio dell’obbligatorietà di un contraddittorio endo procedimentale, nella specie non assolto, annullava gli avvisi di accertamento.

Avverso la sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate con tre motivi.

Il contribuente resiste con controricorso.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità sollevate in controricorso siccome infondate. Il ricorso è, infatti, sufficientemente specifico, e rispondente ai dettami di cui all’art. 366 c.p.c.. La seconda eccezione con la quale si deduce, invece, l’inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis c.p.c., n. 1 è infondata per le ragioni che seguono.

2. Con il primo motivo si deduce violazione di legge laddove la C.T.R. aveva ritenuto obbligatoria l’instaurazione del contraddittorio preventivo ad avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2007 e 2008 e che le risultanze del redditometro costituissero mere presunzioni semplici la cui gravità, precisione, e concordanza nasceva procedimentalmente in esito al contraddittorio.

2.1. Le censure sono fondate alla luce dei principi ribaditi di recente, tra le altre, da Ordinanza n. 16912 del 10/08/2016: “In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai D.M. 10 settembre e D.M. 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicchè è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.” (Massime precedenti Conformi: N. 9539 del 2013; N. 1332 del 2016; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 17487 del 01/09/2016). Mentre, in ordine alla vigenza temporale della novella, è sufficiente richiamare Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 21041 del 06/10/2014: “In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai D.M. 10 settembre e D.M. 19 novembre 1992, riguardanti il cosiddetto redditometro, non pone alcun problema di retroattività, stante la natura procedimentale e non sanzionatoria che ne comporta, pertanto, l’applicabilità in rapporto al momento dell’accertamento.

2. La censura è fondata. IL D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, convertito nella L. n. 122 del 2010 prevede espressamente la sua applicabilità “con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto””. Infine, con riferimento all’obbligo generalizzato di instaurazione del contraddittorio va rilevato che, sul tema, sono intervenute le Sezioni Unite (Sentenza n. 24823/2015) le quali hanno statuito che “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. “a tavolino””.

3. L’accoglimento del primo motivo di ricorso, comporta l’assorbimento del secondo (articolato in subordine) e del terzo (articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

4. Ne consegue, in accoglimento del solo primo motivo, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere anche sulle spese di questo giudizio.

PQM

In accoglimento del primo motivo, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese di questo giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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