Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12116 del 01/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 01/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 01/06/2011), n.12116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.A.D. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avv. RAFFAELLI NATALINA, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA in persona del suo Direttore

Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

VATICANO 45, presso lo studio dell’avv. PREJANO’ Antonio,

rappresentata e difesa dall’avv. RODINO’ Maurizio, giusta Delib. 10

luglio 2009, n. 2731 e giusta procura speciale in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1260/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 19.6.08, depositata il 28/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. IANNELLI

Domenico.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla odierna adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380c.p.c.:

“Con ricorso notificato il 29 giugno 2009, G.A. D., medico di medicina dei servizi, titolare dal 1 giugno 1989 di un rapporto convenzionale con la ASL n. (OMISSIS) di Cosenza, con sede di servizio presso i comuni di (OMISSIS), ha chiesto, con cinque motivi, la cassazione della sentenza depositata il 28 agosto 2008, con la quale la Corte d’appello di Catanzaro aveva confermato la decisione di primo grado, di rigetto delle sue domande dirette ad ottenere i rimborsi spese di accesso (previsti dall’accordo nazionale per i medici convenzionati di medicina di servizio) maturati dal settembre 1992, calcolati sulla base della distanza chilometrica intercorrente dal Comune di Castrovillari, di effettiva residenza al momento dell’instaurazione del rapporto ancorchè registrata all’anagrafe solo dal 26 giugno 1989, in luogo dei minori rimborsi corrispostigli sulla base della residenza solo anagrafica, al momento dell’instaurazione del rapporto, a (OMISSIS). Il giudice di primo grado, confermato da quello di appello, aveva altresì accolto la domanda svolta in via riconvenzionale dalla ex gestione liquidatoria della ASL n. (OMISSIS), per ottenere la restituzione dei maggiori importi liquidatigli per errore, per il titolo indicato, dal 1 giugno 1989 all’agosto 1992.

I motivi di ricorso attengono:

– alla nullità della sentenza in quanto essa appare sottoscritta da un magistrato non componente del collegio giudicante (dr. R. G., in luogo di A.A., effettivo presidente del collegio giudicante);

– alla inesistenza della sentenza impugnata, in quanto difetterebbe di quel minimo di elementi e presupposti indispensabili per produrre l’effetto di certezza giuridica. Infatti, oltre alla sottoscrizione di un Presidente diverso da quello che aveva pronunciato il dispositivo in udienza, sarebbe errata l’indicazione del collegio rispetto a quello che aveva deliberato la sentenza, diversa l’indicazione delle parti nel giudizio ( G.A. e Azienda sanitaria n. (OMISSIS) di Rossano anzichè G.A.D. e ASL n. (OMISSIS) di Cosenza e Gestione liquidatoria), diverso il numero di ruolo (1121/06 anzichè 1302/02), diverso il dispositivo e la data della relativa deliberazione e diversa la sentenza indicata come impugnata. Inoltre sarebbero presenti gravi incongruenze nella parte motiva della sentenza;

– alla violazione di legge e degli accordi nazionali disciplinanti nel tempo il rapporto convenzionale, per avere i giudici di merito assunto una nozione di residenza diversa da quella stabilita dall’art. 43 c.c., limitandosi al rilievo delle sole risultanze anagrafiche;

– alla violazione degli accordi nazionali disciplinanti il rapporto convenzionale succedutisi nel tempo, anche a volerli ritenere far riferimento alla mera residenza anagrafica;

– al vizio di motivazione della sentenza, laddove questa aveva ritenuto, contro le evidenti risultanze istruttorie, che comunque il ricorrente non avrebbe dimostrato che la sua residenza di fatto a (OMISSIS) risalisse ad una data antecedente al 1 giugno 1989.

Con controricorso, resiste alle domande di cui agli ultimi tre motivi di ricorso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, incorporante tutte le precedenti ASL e Gestioni liquidatorie della Regione Calabria, ai sensi della L.R. n. 9 del 2007, proponendo altresì contestualmente un ricorso incidentale, col quale, rilevando gli errori della sentenza indicati dal ricorrente, ne deduce per parte sua la nullità e l’inesistenza.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 è regolato dall’art. 360 c.p.c. e segg. con le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. citato.

Il ricorso principale è manifestamente fondato nei due primi motivi, assorbiti gli altri. Altrettanto manifestamente fondato è l’analogo ricorso incidentale. Ambedue i ricorsi vanno pertanto trattati in camera di consiglio per essere accolti.

La sentenza impugnata di per sè (per le discrasie tra intestazione e dispositivo da un lato e svolgimento dall’altro) e in rapporto agli atti di causa (atti introduttivi, verbali di udienza e dispositivo della sentenza letto in udienza) non identifica in maniera intelligibile l’ambito di riferimento, sia quanto all’oggetto che alle parti, al collegio giudicante, il numero di ruolo, alla data, età, per cui non appare idonea a costituire giudicato.

Come tale essa va pertanto ritenuta inesistente e va cassata, con rinvio ad altro giudice”.

E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente udienza in camera di consiglio.

G.A.D. ha depositato una memoria difensiva.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione. Conseguentemente, riuniti i ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., li accoglie nella parte in cui sostengono la nullità della sentenza, che va pertanto cassata, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Reggio Calabria.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi e li accoglie, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2011

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