Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12115 del 18/05/2010

Cassazione civile sez. III, 18/05/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 18/05/2010), n.12115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA VALLEBONA 10, presso lo studio dell’avvocato L.

E., rappresentato da se’ medesimo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, da cui e’ difeso per legge;

– controricorrente –

e contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI

MINISTRI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4582/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 4/6/2004, depositata il 25/10/2004,

R.G.N. 2673/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/02/2010 dal Consigliere Dott. TRAVAGLINO Giacomo;

udito l’Avvocato L.E.;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per la inammissibilita’ del

ricorso.

 

Fatto

IN FATTO

L.E. propose appello avverso la sentenza del tribunale di Roma con la quale era stata dichiarata inammissibile, in relazione alla vicenda di cui di qui a poco si dira’, la sua domanda di accertamento e di condanna della Presidenza del Consiglio ed era stata rigettata quella di condanna al risarcimento dei danni proposta nei confronti del Ministero della giustizia.

L’appellante era stato condannato dal tribunale di Perugia alla pena di tre anni di reclusione per il delitto di cui all’art. 368 c.p., con sentenza confermata dalla locale corte di appello. A seguito di annullamento di tale pronuncia da parte della 6^ sezione penale della corte di cassazione, la corte di appello di Firenze, in sede di rinvio, avrebbe nuovamente confermato la sentenza di primo grado.

La doglianza del L. in sede civile verteva sulla circostanza per cui il suo mandato al difensore di fiducia nel processo penale (l’avv. Mi.), corredato da atto di elezione di domicilio, era stato depositato presso la cancelleria della 6^ sezione della Corte di Cassazione, ove era andato smarrito per colpa del personale della cancelleria.

In conseguenza di tale smarrimento, a suo dire, la 2^ sezione penale della S.C., investita dell’impugnazione da lui proposta avverso la sentenza della Corte Fiorentina, non aveva potuto rilevare che quest’ultima aveva omesso di notificare il decreto di citazione del 2.2.1999 al predetto difensore – domiciliatario, e aveva pertanto rigettato il ricorso senza rilevare la nullita’ del giudizio.

La pronuncia di inammissibilita’ della domanda risarcitoria di cui in epigrafe e’ stata confermata dalla corte di appello di Roma, dinanzi alla quale L.E. aveva impugnato la sentenza di primo grado.

La sentenza della corte capitolina e’ oggetto dell’odierno gravame, sorretto da 4 motivi di ricorso e illustrato da memoria.

Resiste con controricorso l’avvocatura generale dello Stato.

Diritto

IN DIRITTO

Va preliminarmente rilevata e dichiarata la inammissibilita’ del controricorso, attesane la insanabile tardivita’.

Il ricorso e’ infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la corte di appello esaminato e deciso tutte le domande proposte in citazione sia in materia di accertamento dei fatti sia in materia di diritto in ordine all’accertamento della scomparsa della nomina, contenente l’elezione di domicilio in Roma – C.ne Clodia 19 presso l’avv. Mi. e alla responsabilita’ civile della cancelleria che aveva l’obbligo di custodire i documenti ricevuti.

Con il secondo motivo, si denuncia la mancanza di motivazione ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. per non avere la corte di appello esaminato e deciso tutte le domande proposte in citazione sia in materia di accertamento dei fatti sia in materia di diritto in ordine all’accertamento della scomparsa della nomina, contenete l’elezione di domicilio presso l’avv. Mi.

e alla responsabilita’ civile della cancelleria che aveva l’obbligo di custodire i documenti ricevuti.

Con il terzo motivo, si denuncia la mancata valutazione delle prove documentali ai sensi dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3 trattandosi di prove determinanti ai fini della decisione.

Con il quarto motivo, si denuncia, infine, la illogicita’ della motivazione ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 e la illogicita’ delle supposizioni su quella che sarebbe stata la decisione della cassazione penale qualora fosse stata rinvenuta la memoria con l’allegata nomina a difensore dell’avv. Mi. contenente anche l’elezione di domicilio.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati attesane la intrinseca connessione logico – giuridica, muovono tutti, nella sostanza, dal presupposto secondo cui la mancanza – nel fascicolo processuale relativo al ricorso dinanzi alla 2^ sezione penale della Corte di Cassazione avverso la sentenza emessa dalla corte di appello di Firenze in sede di rinvio – della nomina dell’avv. Mi. a difensore di fiducia del ricorrente abbia avuto, come conseguenza, il rigetto del ricorso del L. da parte del giudice di legittimita’ per inesistenza della nomina de qua.

Essi, benche’ suggestivamente e appassionatamente articolati, sono, nel loro complesso, privi di pregio.

Tutte le censure mosse alla sentenza del giudice territoriale ripropongono, a vario titolo, in larga misura (ad eccezione della pretesa violazione dell’art. 112. c.p.c. da parte della corte toscana), doglianze gia’ svolte in sede di appello, sintetizzabili nella. ritenuta, violazione del proprio diritto di difesa (e al giusto processo) conseguente alla scomparsa dell’atto processuale contenente la nomina a difensore di fiducia dell’avv. Mi.:

cosi’ ponendosi, da parte del ricorrente, in una relazione di inconfutabile rilevanza etiologica la mancanza del documento de quo con il successivo rigetto del ricorso da parte della corte di legittimita’.

I motivi di ricorso svolgono, dunque, talvolta espressamente, talvolta all’esito di un procedimento logico per induzione, un ragionamento di tipo assiomatico secondo il quale, se la seconda sezione della Corte di Cassazione investita del gravame avverso la sentenza di rinvio avesse avuto la disponibilita’ dell’atto di nomina del secondo difensore di fiducia depositato presso la cancelleria (della sesta sezione) della stessa Corte investita del primo ricorso avverso la sentenza della corte di appello di Perugia, quel gravame essa avrebbe accolto.

Essi si infrangono, peraltro, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto:

– Che nella seconda sentenza della S.C. era realmente affermata la circostanza secondo cui “tra i difensori del L. non risulta certo che potesse includersi anche l’avv. Mi., benche’ della presentazione da parte sua di una memoria di udienza nell’anteriore giudizio di cassazione sia stata fatta menzione in due occasioni nella sentenza di annullamento, giacche’ la mancanza della sua nomina tra gli atti del processo non consente di verificare l’esistenza e l’estensione del mandato a lui eventualmente conferito anche al successivo giudizio di rinvio”;

– Che, peraltro, quanto alla ritenuta nullita’ assoluta che avrebbe investito, nell’ordine, il decreto di citazione, il giudizio di rinvio che ne era seguito, la sentenza della corte di appello di Firenze – con specifico riferimento all’eccezione di omessa notifica a tale legale, quale secondo difensore di fiducia, dell’udienza fissata per la trattazione dinanzi al giudice fiorentino – la stessa corte di legittimita’ aveva ritenuto (con riferimento alle disposizioni del vecchio codice di procedura penale, applicabile alla vicenda processuale ratione temporis) che “il vizio derivante dall’omesso avviso del dibattimento ad uno dei due difensori di fiducia dell’imputato non va ricompreso tra le nullita’ generali, ma tra quelle speciali previste dall’art. 412 c.p.p. del 1930, conseguendone, coerentemente al suo inquadramento tra quelli verificatesi negli atti preliminari al giudizio, la sua non deducibilita’ se non immediatamente dopo compiute le formalita’ di apertura del dibattimento”;

– Che tale conclusione (sempre secondo la stessa S.C.) “non poteva trovare eccezione nell’assenza, in dibattimento, dell’altro difensore di fiducia ritualmente avvisato, giacche’ la completezza dei poteri al difensore di ufficio dall’art. 130 c.p.p. del 1930 valeva in ogni caso ad assicurare la piena assistenza dell’imputato”;

– Che, conseguentemente, anche se l’avv. Mi. fosse stato designato dal L. quale suo secondo difensore nel giudizio di rinvio, la mancata, tempestiva eccezione in udienza, da parte del difensore presente, della omessa notificazione al predetto avvocato dell’avviso del giorno fissato per il dibattimento escludeva la possibilita’ di rilevare, nel successivo giudizio di legittimita’, l’eventuale nullita’ anteriormente verificatasi;

– Che, pertanto, la corte di cassazione non ebbe a respingere il ricorso avverso la sentenza della corte fiorentina per la mancanza, nell’incarto processuale, dell’atto di nomina dell’avv. Mi.

– diversamente da quanto erroneamente opinato dal L., secondo il quale tale mancanza avrebbe “impedito ai giudici di legittimita’ di rilevare e condividere la dedotta nullita’”;

– Che era chiaramente affermato, nella sentenza della S.C., come quello specifico motivo di ricorso sarebbe stato ritenuto infondato anche se fosse risultata in atti la nomina del Mi. quale secondo difensore di fiducia nel giudizio di rinvio per il motivo, rigorosamente processuale, secondo il quale tale nullita’ conseguente alla mancata notifica del decreto al secondo difensore non era stata eccepita immediatamente dopo compiute le formalita’ di apertura del dibattimento;

– Che era conseguentemente impredicabile l’esistenza di qualsivoglia.

nesso di causalita’ tra il lamentato smarrimento del documento in questione e il rigetto del ricorso con conferma della condanna, atteso che la stessa Corte di Cassazione ebbe ad esaminare la problematica della mancanza dell’atto di nomina a secondo difensore di fiducia dell’avv. Mi. esclusivamente sotto il suindicato profilo della mancata notifica del decreto di citazione dinanzi alla corte di appello di Firenze, notificato al solo avv. S., primo difensore, anch’egli di fiducia;

– Che, tra i motivi di ricorso esaminati dalla piu’ volte ricordata sentenza della S.C. (limitatasi all’analisi della questione della mancata notifica del decreto di citazione dinanzi alla corte di appello di Firenze al secondo difensore di fiducia), non vi era stato quello relativo alla nullita’ del decreto di citazione per il giudizio di rinvio per mancata notifica all’imputato nel domicilio eletto presso lo studio Minghelli, elezione risultante dalla stessa nomina di quest’ultimo con l’atto depositato presso la cancelleria della cassazione e poi scomparso, mentre tale questione era stata espressamente sollevata in seno al presente giudizio civile;

– Che, con riferimento a tale profilo, peraltro, andava comunque osservato che, se anche il documento in questione fosse stato presente nel fascicolo, non potevasi sol per questo opinare che la corte di cassazione avrebbe certamente rilevato d’ufficio la nullita’ del detto decreto di citazione per mancata notifica all’imputato presso il domicilio eletto, poiche’, nei giudizi precedenti a quello celebratosi dinanzi alla 6^ sezione penale della S.C., il L. aveva eletto domicilio presso l’avv. S., e la revoca dell’elezione di domicilio, in quanto atto a forma vincolata, riveste carattere costitutivo/recettizio, da effettuarsi (giusta disposto dell’art. 171 c.p.p. del 1930) secondo modalita’ (espressa dichiarazione di revoca della precedente elezione nella forma prescritta) che, ove non rispettate, impongono di ritenere la perdurante efficacia della prima elezione rispetto a quella successiva (viene, in proposito, citato il dictum di cui a Cass. 103/76, 13217/78, 7218/90);

– Che, pertanto, la revoca della precedente elezione di domicilio presso l’avv. S. e la nuova elezione presso l’avv. Mi., in assenza delle prescritte formalita’ di cui al citato art. 171 c.p.p., dovevano ritenersi tamquam non fuissent, senza considerare ancora che, pur rispettate quelle formalita’, si sarebbe comunque realizzata una fattispecie di elezione plurima e concorrente di domicilio, ipotesi nella quale la notifica e’ validamente eseguita presso uno solo dei due potenziali destinatari (viene citata Cass. 7218/90);

– Che, in definitiva, in mancanza di espressa e rituale revoca, con dichiarazione esplicita resa dall’imputato presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario procedente e raccolta a verbale, l’elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. S. non poteva considerarsi caducata e sostituita ipso facto da quella presso lo studio Minghelli, permanendo, di converso, per tutto il corso del procedimento – e, quindi, anche nel giudizio di appello e in quello di rinvio (viene citata Cass. 5418/83), secondo quanto opinato dalla quasi unanime giurisprudenza, ribadita anche nella vigenza del codice del 1989;

– Che, anche sotto tale profilo, non vi era alcuna certezza che la 2^ sezione penale della corte di cassazione, in presenza del documento in contestazione, avrebbe senz’altro rilevato d’ufficio la nullita’ in questione, cosi’ pervenendo (automaticamente) all’accoglimento del ricorso, dovendosi ritenere assai piu’ probabile che il giudice di legittimita’, considerando del tutto inesistente e/o irrilevante quella nullita’, avrebbe comunque rigettato il ricorso.

– Che, in conclusione, proprio il prospettato rapporto eziologico tra la condotta colpevole lamentata (negligenza del personale di cancelleria nella conservazione di un atto del processo) e il rigetto del ricorso (con conseguente conferma della sentenza della corte di appello fiorentina) risultava del tutto impredicabile, poiche’ l’esito negativo del giudizio di legittimita’ si sarebbe, con ogni probabilita’, comunque verificato.

La sentenza, nel suo articolato e puntuale iter motivazionale, resiste alle critiche mosse dal ricorrente, in particolare a quella di omessa pronuncia, avendo, di converso esaminato accuratamente il complesso dipanarsi della complessa vicenda processuale che ha condotto alla conferma della sentenza di condanna del L., con argomentazioni sicuramente prive dei vizi logico – giuridici oggi lamentati, svolgendo argomentazioni che questa corte non puo’ che condividere e far proprie.

In particolare, va osservato che, avendo il giudizio civile orbitato intorno all’asse portante dell’opinato, non corretto svolgimento del procedimento penale, la corte di appello ha ricostruito in termini correttamente probabilistici l’esito di quel procedimento sulla base di un giudizio contro fattuale di segno negativo, applicando, in particolare, in tema di causalita’ civile, i principi ormai definitivamente affermati da questa corte di legittimita’ con la sentenza 21619/07 della Terza sezione, autorevolmente confermati dalle sezioni unite di questa stessa corte con la sentenza 576/08, principi che, divaricando i sentieri della causalita’ civile e penale, si reggono oggi sul criterio della probabilita’ relativa (o del “piu’ probabile che non”), e non anche su quelli dell’alto grado di probabilita’ logica e di credenza razionale predicati invece, in sede penale, con la sentenza F..

Tale accertamento, compiuto anche sulla base di una interpretazione di norme processuali che, sebbene non unanime, e’ stata adottata e fatta propria dal giudice fiorentino con argomentazioni del tutto corrette sul piano giuridico, e’ del tutto sottratto all’esame del giudice di legittimita’, chiamato oggi dal ricorrente ad una inammissibile trasposizione, in sede civile, quoad iudicium, delle questioni attinenti al processo penale (ormai coperto da giudicato), e ad una altrettanto inammissibile valutazione di circostanze di fatto foriere di ulteriori accertamenti, anch’essi di mero fatto, che il giudice territoriale ha gia’ ritenuto, del tutto correttamente, di dover respingere.

In realta’, in questa sede, sono state sostanzialmente riprospettate questioni gia’ dedotte con i motivi d’appello senza tener presenti i principi regolatori e, quindi, i limiti e le modalita’ introduttive del giudizio di legittimita’. Questo, infatti, non e’ configurato, nell’ordinamento vigente, come un terzo grado del giudizio nel quale possano essere ulteriormente valutate le istanze e le argomentazioni sviluppate dalle parti ovvero le emergenze istruttorie acquisite nella precedente fase, bensi’ e’ preordinato all’annullamento di quelle, tra le pronunzie di merito, nelle quali siano ravvisabili specifici vizi – di violazione delle norme sulla giurisdizione o la competenza, e/o di violazione delle leggi sostanziali o processuali, e/o d’omessa od insufficiente o contraddittoria motivazione – che le parti espressamente denunzino, con puntuale riferimento ad una o piu’ delle ipotesi previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 – 5, nelle forme e con i contenuti prescritti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, forme e contenuti che non consentono, a pena dell’inammissibilita’ dalla norma stessa comminata, la prospettazione d’una sequela di censure qualora ciascuna di esse non sia precisamente rapportata ad uno dei vizi denunziati e non pia specificamente argomentata in relazione ad esso secondo il dettato delle norme surrichiamate. Infatti, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3 dev’esser dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni – che debbono essere, anzi tutto, chiaramente intelligibili ed adeguatamente esaurienti, come richiesto dal principio di specificita’ dei motivi di ricorso posto dall’art. 366 c.p.c., n. 4 a pena d’inammissibilita’ – intese a dimostrare motivatamente come determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata risultino in contrasto con le invocate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimita’ (eventualmente con il conforto dalla prevalente dottrina), diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione d’adempiere il suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione;

ond’e’ che, ai fini dell’ammissibilita’ dei motivi di ricorso dedotto ai sensi della disposizione in esame, risulta inidoneamente formulata la critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito, nel decidere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata dal ricorrente non mediante puntuali contestazioni delle soluzioni stesse nell’ambito d’una valutazione comparativa in diritto con le diverse soluzioni prospettate nel motivo, bensi’ mediante la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata ed, ancor piu’, mediante un’ininfluente contrapposizione di tesi non supportate da pertinenti argomentazioni in diritto. Tanto meno puo’ poi ricondursi nell’ambito d’una censura per violazione di legge idoneamente formulata, secondo i principi sopra precisati, la deduzione con la quale si contesti al giudice del merito non di avere scorrettamente individuato la norma regolatrice della questione controversa o di averla applicata in difformita’ dal suo contenuto precettivo, bensi’ di avere o non avere erroneamente ravvisato, nella situazione di fatto in concreto accertata, la ricorrenza degli elementi costitutivi d’una determinata fattispecie normativamente regolata, giacche’ valutazione siffatta non comporta un giudizio di diritto ma un giudizio di fatto, da impugnarsi, se del caso, sotto il profilo del vizio di motivazione.

Profilo, quest’ultimo, in relazione al quale il motivo di ricorso per Cassazione dev’essere inteso a far valere, a pena d’inammissibilita’ ex art. 366 c.p.c., n. 4 in difetto di loro specifica indicazione, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicita’ nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilita’ razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi; non puo’, invece, essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, non vi si puo’ proporre un preteso migliore e piu’ appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalita’ di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame; diversamente, il motivo di ricorso per Cassazione si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, scilicet, di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalita’ del giudizio di legittimita’. Ne’, com’e’ del pari da tralaticio insegnamento di questa Corte, puo’ imputarsi al detto giudice d’aver omesse l’esplicita confutazione i tutte le tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina di tutti gli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacche’ ne’ l’una ne’ l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa all’esigenza d’adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti – come e’ dato, appunto, rilevare nel caso di specie da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per se’ sole idonee e sufficienti a giustificarlo;

in altri termini, perche’ sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse.

Alla luce, dunque, degli esposti principi generali, tutte le doglianze contenute nei motivi di ricorso devono esser disattese.

Essi, nel loro complesso, pur lamentando formalmente una (peraltro del tutto generica) violazione di legge e un decisivo difetto di motivazione, si risolvono, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito. Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali cosi’ come accertare e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto inaccoglibili perche’ la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione (ivi comprese, nella specie, le interpretazioni della giurisprudenza di legittimita’ in materia processualpenalistica si’ come selezionate, tra le diverse opzioni possibili, dal giudice fiorentino), postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere, come gia’ esposto poc’anzi, ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. E’ principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c., n. 5 non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico – formale e della conformita’ a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilita’ e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove ed. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile). Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perche’ in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimita’) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) si’ come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, cosi’ mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimita’ in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilita’ maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello – non condivise e per cio’ solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre piu’ consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilita’ nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimita’.

Il ricorso e’ pertanto rigettato.

La disciplina delle spese segue, in conseguenza della tardivita’ del controricorso del Ministero, come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

 

 

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