Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12115 del 13/06/2016


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Cassazione civile sez. I, 13/06/2016, (ud. 04/05/2016, dep. 13/06/2016), n.12115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7116-2012 proposto da:

R.M., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G. AVEZZANA 1, presso l’avvocato ORNELLA

MANFREDINI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

NINO SCRIPELLITI, ELENA BELLANDI, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.P. S.C.R.L., P.P.S., FONDIARIA – SAI

S.P.A.;

– intimati –

Nonchè da:

B.P. SOC. COOP. (C.F./P.I. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CARONCINI 27, presso l’avvocato MARINA WONGHER, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA IANNUCCI, giusta

procura a margine del controricorso e ricorso incidentale

condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

R.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G. AVEZZANA 1, presso l’avvocato ORNELLA

MANFREDINI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

NINO SCRIPELLITI, ELENA BELLANDI, giusta procura in calce al

ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

P.P.S., FONDIARIA – SAI S.P.A.;

– intimati –

Nonchè da:

P.P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MICHELE

MERCATI 51, presso l’avvocato GIUSEPPE ANTONINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO BELLINI,

giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale

condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

R.M., B.P. S.C., FONDIARIA – SAI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1530/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 28/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato ORNELLA MANFREDINI che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso principale, rigetto

dell’incidentale;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale B.

P., l’Avvocato MARINA WONGHER che ha chiesto il rigetto del

ricorso principale, accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso principale, assorbimento dei ricorsi incidentali.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato 1111 e il 13 settembre 1997, R.M. convenne in giudizio la Banca Mercantile Italiana (poi B.P.) e il suo dipendente P.P.S., e ne chiese la condanna, in solido, al risarcimento dei danni. Espose di avere intrattenuto con la predetta Banca, tra il gennaio 1985 e il 1994, un rapporto finalizzato alla gestione di investimenti finanziari su due conti correnti, che nel 1986 recavano una giacenza attiva di circa L. 900 milioni; il P.P. gli confessò, nel 1994, di essersi appropriato del suo denaro e di avere provocato un ammanco di oltre un miliardo di lire, mediante l’uso di vari mezzi fraudolenti, come la falsificazione sistematica dei documenti contabili e della sua firma, il compimento di operazioni abusive non autorizzate, la gestione dei flussi di denaro a suo vantaggio e l’apertura, all’insaputa del R., di una casella postale interna alla Banca, nella quale confluiva la corrispondenza bancaria che riportava la reale situazione dei suoi depositi; il P.P. fu rinviato a giudizio per il reato di furto e condannato, dal Tribunale penale di Firenze, con sentenza passata in giudicato, anche al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della Banca, costituitasi parte civile nei confronti del proprio dipendente.

Il Tribunale civile di Firenze, con sentenza n. 393 del 2008, rigettò la domanda del R., ritenendo inapplicabile l’art. 651 c.p.p. e, quindi, inefficace il giudicato penale nel giudizio civile, a causa della mancata costituzione di parte civile e della mancata allegazione della sua impossibilità di costituirsi nel giudizio penale.

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza 28 novembre 2011, ha rigettato il gravame del R.. La Corte ha confermato la decisione del primo giudice circa l’inopponibilità del giudicato penale sia al P.P., non essendosi il R. costituito parte civile nel processo penale, sia alla Banca, in quanto partecipe al processo penale non come responsabile civile, ma come parte civile, a tutela di un interesse proprio nei confronti dell’imputato;

ha qualificato il rapporto del R. con la Banca e con il dipendente come gestione patrimoniale (iniziata prima della L. n. 1 del 1991), ma ha ritenuto che l’unica domanda proposta contro la Banca fosse quella di responsabilità extracontrattuale, a norma dell’art. 2049 c.c., e l’ha rigettata; infatti, ad avviso della Corte, non vi era prova che il R. avesse conferito alla Banca, tramite il P.P., l’ordine di investire esclusivamente o prevalentemente in titoli di Stato; il R. aveva concorso nella produzione del danno, essendo consapevole della gestione imprudente del suo patrimonio da parte del P.P., in considerazione della lunga durata del rapporto, della frequenza delle operazioni di compravendita di titoli e di trasferimento di somme di danaro, della propensione del R. alle operazioni di borsa e dell’autonomia con cui il P.P. operava; inoltre, non era stata prodotta in giudizio la documentazione bancaria falsamente rappresentativa della gestione patrimoniale; le operazioni di storno di denaro da conti correnti di altri clienti sul conto del R., pur dimostrative dell’infedeltà gestionale del P.P., erano indicative, piuttosto, di operazioni illecite compiute ai danni di altri clienti.

Avverso questa sentenza il R. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui si sono opposti il B. P. e il P.P., i quali hanno presentato autonomi ricorsi incidentali, in forma condizionata, affidati a un motivo. Le parti hanno presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il R. denuncia la violazione degli artt. 75 e 651 c.p.p., per avere ritenuto che il giudicato penale di condanna, costituito dalla sentenza del Tribunale di Firenze n. 2057 del 2003, per il reato di furto commesso ai suoi danni, fosse inopponibile sia all’imputato P.P., sulla base dell’irrilevante presupposto che il R. non si fosse costituito parte civile nel processo penale, sia alla Banca, nonostante che questa avesse partecipato al giudizio penale, seppure nella qualità non di responsabile civile ma di parte civile, in quanto danneggiata dal comportamento del suo dipendente che aveva determinato il sorgere dell’obbligazione risarcitoria verso il R..

Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata si è discostata dal principio, enunciato da questa Corte e che si deve ribadire, secondo cui il giudicato penale di condanna fa stato, nel giudizio civile per il risarcimento del danno, anche a favore della vittima del reato che non si sia costituita parte civile; infatti, l’art. 651 c.p.p., che regola l’efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile di risarcimento del danno, non postula affatto la partecipazione del danneggiato al giudizio penale come parte civile (v. Cass. n. 16391/2009). L’efficacia vincolante del giudicato penale riguarda l’accertamento della sussistenza e dell’illiceità penale del fatto, nonchè della sua commissione da parte dell’imputato, avuto riguardo ai suoi elementi oggettivi (condotta, nesso causale, evento). Spetta evidentemente al giudice di merito, nel giudizio di rinvio, valutarne le conseguenze civilistiche, anche rispetto ai danni eventualmente evitabili dal danneggiato con l’ordinaria diligenza, a norma dell’art. 1227 c.c., comma 2, non investendo quel giudicato il fatto commesso dalla persona offesa (v. Cass. n. 1665/2016) nè l’eventuale concorso della stessa nella causazione del pregiudizio (v. Cass. n. 11117/2015). Il giudicato penale è vincolante anche nei confronti della Banca, quale responsabile civile, che ha concretamente partecipato al giudizio penale, seppure come parte civile nei confronti del proprio dipendente (danneggiante e condannato in quel giudizio), del cui operato era chiamata a rispondere, in virtù del rapporto di immedesimazione organica con esso. Nell’art. 651 c.p.p. è implicito il principio dell’efficacia vincolante della sentenza penale irrevocabile di condanna, nel giudizio civile di danno, nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato o sono stati posti in condizione di partecipare al processo penale e, quindi, anche nei confronti del responsabile civile che sia “intervenuto nel processo penale”. Questa conclusione è coerente con quanto stabilito dalla Corte costituzionale (n. 99/1973), che dichiarò l’incostituzionalità del previgente art. 27 c.p.p., che estendeva l’autorità del giudicato penale anche nei confronti del responsabile civile rimasto estraneo al giudizio penale perchè non posto in grado di parteciparvi.

Gli altri motivi del ricorso in esame sono assorbiti: il secondo, in ordine alla valutazione della responsabilità del P.P. dal punto di vista civilistico, che non può prescindere da quello penalistico, per quanto si è detto in relazione al primo motivo; il terzo, in ordine alla questione (cui si fa cenno anche nel primo motivo) della responsabilità contrattuale della Banca per inadempimento delle obbligazioni relative al contestato rapporto di gestione patrimoniale (oltre che ex art. 2049 c.c.); il quarto e quinto, in ordine all’esame della documentazione contabile prodotta o da produrre nel corso del giudizio e alla valutazione del comportamento del R. nella causazione del danno.

Sono assorbiti anche i ricorsi incidentali, per ragioni analoghe a quelle concernenti il terzo motivo del ricorso principale.

In conclusione, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale; dichiara assorbiti gli altri motivi e i ricorsi incidentali; in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2016

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