Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12115 del 01/06/2011

Cassazione civile sez. II, 01/06/2011, (ud. 11/03/2011, dep. 01/06/2011), n.12115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.A., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale

a margine del ricorso, dall’Avv. Oliva Patrizia, elettivamente

domiciliato nel suo studio in Roma, Lungotevere della Vittoria, n.

11;

– ricorrente –

contro

A.G., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Monaco Carmelo,

elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, via Conca d’Oro, n.

378;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO G.O.R. di Buccheri Ezio & C. s.n.c. e di BUCCHERI

Ezio, in

persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di

procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Bastianelli

Paola, elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, via E.Q.

Visconti, n. 61;

– controricorrente –

e contro

IMMOBILIARE LUCE s.r.l., in liquidazione, in persona del curatore pro

tempore Avv. C.A., rappresentata e difesa dal medesimo

Avv. C.A., elettivamente domiciliata presso il suo studio

in Roma, via Carlo Poma, n. 4;

– controricorrente –

e contro

Z.A.;

– intimata –

e sul ricorso proposto da:

A.G., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Carmelo Monaco,

elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, via Conca d’Oro, n.

378;

– ricorrente in via incidentale –

contro

V.A.; FALLIMENTO G.O.R. di Buccheri Ezio & C. s.n.c. e

di

B.E., in persona del curatore pro tempore; IMMOBILIARE

LUCE s.r.l., in liquidazione, in persona del curatore pro tempore ;

Z.A.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n.

1013 del 5 marzo 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11 marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso: “nulla

osserva”.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 24 dicembre 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: ” A.G. adiva il Tribunale di Roma assumendo di essere creditore di V.A. (per mancata restituzione di un rilevante prestito di danaro) e chiedeva l’accertamento giudiziale della simulazione dell’atto pubblico di compravendita di un appartamento in Roma, intervenuto il 29 aprile 1988 tra la venditrice Immobiliare Luce s.r.l. e gli acquirenti coniugi B. – Z., deducendo che lo stesso immobile, precedentemente oggetto di preliminare di compravendita nel 1987 tra la stessa venditrice ed V.A., era stato in realtà acquistato da quest’ultimo attraverso i prestanome.

Nella contumacia dei convenuti, a eccezione del Fallimento di B.E., dichiarato nelle more del processo e costituitosi a seguito di riassunzione del processo interrotto, il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda dell’ A..

La Corte di Roma, con sentenza n. 1013 del 5 marzo 2009, ha rigettato l’appello dell’ A., condannandolo a rifondere alle parti appellati costituite – il Fallimento e la s.r.l. Immobiliare Luce – le spese del grado. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso il V., con atto notificato il 14 aprile 2010.

Ha resistito, con controricorso notificato il 27 maggio 2010, l’ A., proponendo a sua volta, con il medesimo atto, ricorso incidentale.

Il Fallimento e la s.r.l. Immobiliare Luce hanno resistito con separati atti di controricorso.

Z.A. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso del V. è inammissibile, giacchè l’unico motivo in cui esso si articola (che denuncia e falsa applicazione di norme di diritto e nullità della sentenza) è privo del quesito di diritto, necessario ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ. , ratione temporis applicabile .

L’impugnazione incidentale dell’ A., proposta quando per esso era decorso il termine lungo di un anno e quarantasei giorni e quindi tardiva, perde di conseguenza ogni efficacia, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Letta la memoria del ricorrente in via principale.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra;

che le critiche ad essa rivolte con la memoria del ricorrente in via principale non colgono nel segno;

che, invero, l’illustrazione del motivo di censura (con cui si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 160 cod. proc. civ., relativi alla notificazione dell’atto di appello, e violazione e falsa applicazione dell’art. 161 cod. proc. civ., in relazione alla nullità della sentenza per nullità della notificazione dell’atto di appello) non si conclude con le formulazioni e le indicazioni prescritte dall’art. 366-bis cod. proc. civ.;

che l’art. 366-bis cod. proc. civ. è applicabile anche ai motivi con cui si deducano errores in procedendo (Cass., Sez. 1^, 26 ottobre 2009, n. 22578);

che – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Sez. Un., 11 gennaio 2011, n. 393) -il quesito di diritto deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte di cassazione in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata; ciò vale a dire che la Corte di legittimità deve poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico – giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare: in conclusione, l’ammissibilità del motivo è condizionata alla formulazione, iniziale o finale, di un quesito, compiuto ed autosufficiente, dalla cui risoluzione scaturisca necessariamente il segno della decisione;

che nel caso di specie il ricorrente in via principale non ha adempiuto all’onere, dai contenuti sopra precisati, della proposizione di una valida impugnazione;

che non costituisce quesito di diritto l’indicazione, nella narrativa del motivo di censura, anzichè in una parte del motivo a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, del fatto che il V., al momento della notifica dell’atto di appello, avvenuta presso la residenza anagrafica, si trovasse ristretto in carcere, tanto più che la Corte d’appello ha evidenziato come il V., nel costituirsi in giudizio, nulla avesse eccepito in ordine all’individuazione della sua residenza o attuale domicilio ai fini della notifica;

che, pertanto, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile, mentre il ricorso incidentale perde efficacia, ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ., in quanto tardivo;

che le spese di lite, liquidate come da dispositivo in favore del Fallimento e dell’Immobiliare controricorrenti, seguono la soccombenza;

che nei rapporti tra il V. e l’ A. le spese vanno compensate, atteso che quest’ultimo non ha svolto una linea difensiva oppositiva al ricorso del V..

P.Q.M.

LA CORTE dichiara, inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente in via principale al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti FALLIMENTO G.O.R. e Immobiliare Luce, che liquida, per ciascuna parte, in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Compensa le spese nei rapporti con l’ A..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 11 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2011

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