Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12114 del 01/06/2011
Cassazione civile sez. II, 01/06/2011, (ud. 11/03/2011, dep. 01/06/2011), n.12114
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
T.G., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale
in calce al ricorso, dall’Avv. Montori Vittorio, elettivamente
domiciliato nello studio dell’Avv. Maurizio Discepolo in Roma, via
Conca d’Oro, n. 184/190;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), in persona
dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di
procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. MASSETTI
Margherita, elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv. Di
Napoli Simona in Roma, via Vittoria Colonna, n. 32;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Ancona n.
427 del 20 giugno 2009;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11 marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso: “nulla
osserva”.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 24 dicembre 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: ” T.G. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 19 dicembre 2002, con la quale era stata dichiarata l’inammissibilità del suo ricorso avverso la delibera assembleare adottata il 31 luglio 2001 dal Condominio (OMISSIS).
La Corte di Ancona, con sentenza n. 427 depositata il 20 giugno 2009, ha rigettato l’appello del T., condannandolo al pagamento delle spese del grado. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il T. ha proposto ricorso, con atto notificato il 23 aprile 2010, sulla base di sei motivi. L’intimato Condominio ha resistito con controricorso.
Il ricorso è inammissibile, giacchè tutti i motivi in cui esso si articola (che denunciano tanto violazione e falsa applicazione di norme di diritto, quanto contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia) sono privi del quesito di diritto e del quesito di sintesi, l’uno e l’altro necessari ai sensi dell’art. 366- bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile. Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.
Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 11 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2011