Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12113 del 18/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 18/05/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 18/05/2010), n.12113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO

D’AREZZO 2, presso lo studio dell’avvocato NESPEGA ALESSANDRO,

rappresentata e difesa dagli avvocati DE DONNO GIOVANNI, TARANTINI

LUCIANO ALDO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 92/2006 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 06/02/2006 R.G.N. 750/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/04/2010 dal Consigliere Dott. NOBILE Vittorio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per: improcedibilita’.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 3-7-1996 S.S. conveniva in giudizio innanzi al Pretore di Lecce, giudice del lavoro, l’INPS per sentirlo condannare al ripristino della pensione di invalidita’, che, concessale nel 1981, le era stata revocata a seguito di visita di verifica, a decorrere dal 1-6-1995.

L’INPS si costituiva opponendosi all’accoglimento della domanda.

Il giudice, espletata CTU, con sentenza del 3-6-1997, rigettava la domanda.

La S. proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.

Il Tribunale di Lecce con sentenza del 29-9-1998 confermava la sentenza di primo grado.

La S. proponeva, quindi, ricorso per cassazione e la Corte di cassazione, con sentenza n. 5591 del 2002 in accoglimento del ricorso, cassava la sentenza del Tribunale di Lecce e rinviava alla Corte di Appello di Bari.

Con ricorso depositato il 16-4-2003 la S. riassumeva la causa reiterando le richieste proposte con l’originario ricorso introduttivo del giudizio di primo innanzi al Pretore di Lecce.

L’INPS si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.

Espletata nuova CTU la Corte di Appello di Bari con sentenza depositata il 6-2-2006, rigettava il ricorso e confermava la impugnata sentenza pretorile, compensando le spese.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la S. con un unico motivo.

L’INPS e’ rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la improcedibilita’ del ricorso ex art. 369 c.p.c., comma 1, essendo stato lo stesso notificato il 6-2-2007 e depositato il 5-3-2007, ben oltre il previsto termine di venti giorni.

Al riguardo e’ consolidato il principio secondo cui, attesa la perentorieta’ del detto termine, il deposito del ricorso per Cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica, comporta la improcedibilita’ del ricorso stesso e tale improcedibilita’ e’ rilevabile d’ufficio (Cass. 2-6-1997 n. 4894, Cass. 5-9-2000 n. 11693, Cass. 25-10-2000 n. 14068, Cass. 5-7-2003 n. 10626).

Infine non deve provvedersi sulle spese, non avendo l’istituto intimato svolto alcuna attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara improcedibile il ricorso nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

 

 

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