Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12112 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. III, 22/06/2020, (ud. 09/12/2019, dep. 22/06/2020), n.12112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 426/2018 proposto da:

C.B., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

SERGIO MENNA;

– ricorrente –

contro

COMUNE GIULIANOVA, in persona del Sindaco, AZIENDA SANITARIA LOCALE

DI TERMANO, in persona del Direttore Generale, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio

dell’avvocato MARCO VINCENTI, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

COMUNE GIULIANOVA, AZIENDA NAZ. AUT. DELLE STRADE, (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1958/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 27/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/12/2019 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato SERGIO MENNA;

udito l’Avvocato PASQUALE DI SANTE;

udito l’Avvocato ROBERTO OTTI per delega.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione dell’11 marzo 2005, C.B. evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova, il Comune di Giulianova e la Asl di Teramo deducendo che il (OMISSIS), alle ore 23:30 circa, mentre percorreva la strada statale (OMISSIS) a bordo del motociclo Honda, un cane randagio, uscendo da una radura antistante la parte destra, aveva attraversato la strada costringendo il motociclista a frenare bruscamente, così perdendo il controllo del veicolo. A causa delle gravi lesioni subite era rimasto in stato di coma per diversi giorni. Ciò premesso chiedeva il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, a titolo di responsabilità extracontrattuale, attesa l’omessa adozione dei provvedimenti e delle cautele idonei a rimuovere il pericolo conseguente alla presenza dei cani randagi.

2. Si costituiva il Comune di Giulianova e chiedeva di chiamare in causa Anas S.p.A., concludendo per il rigetto.

3. Si costituiva Anas a seguito di chiamata ai sensi dell’art. 107 c.p.c., eccependo il difetto di legittimazione passiva e contestando la configurabilità della responsabilità della amministrazione. Si costituiva la Asl di Teramo contestando la pretesa attorea. La causa veniva istruita con prova testimoniale e consulenza medica.

4. Il Tribunale di Teramo, con sentenza del 23 marzo 2011 rigettava la domanda compensando le spese di lite rilevando che l’obbligo di cattura dei cani randagi è subordinato alla segnalazione del fenomeno del randagismo ai servizi veterinari della Asl. Nel caso di specie le deposizioni non dimostravano l’esistenza di segnalazioni della presenza di cani randagi dirette al servizio veterinario. Infine, il Tribunale rilevava che l’attore non aveva esteso la domanda nei confronti di Anas.

5. Con atto di citazione del 15 settembre 2011 C.B. proponeva appello avverso tale decisione deducendo la violazione della L.R. 21 settembre 1999, n. 86, riguardo all’omissione di misure di prevenzione; la violazione l’art. 107 c.p.c., sulla mancata estensione della domanda al terzo e riproponeva le domande ed eccezioni formulate in primo grado. Si costituiva il Comune chiedendo il rigetto della impugnazione; la Asl di Teramo dichiarava di non accettare il contraddittorio riguarda alle domande nuove formulate in appello. Si costituiva Anas eccependo l’improponibilità dell’appello per difetto di domande e, in via subordinata, concludeva per il rigetto dell’impugnazione.

6. La Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza del 27 ottobre 2017 rigettava l’impugnazione condannando l’appellante al pagamento delle spese di lite.

7. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione C.B. affidandosi a quattro motivi che illustra con memoria. Resistono con autonomi controricorsi Anas S.p.A. e, con unico atto, l’azienda Usl (OMISSIS) di Teramo e il Comune di Giulianova.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce la violazione l’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La Corte avrebbe errato nel ritenere inammissibile la domanda ai sensi dell’art. 2051 c.c., poichè l’orientamento di legittimità consente l’introduzione in appello di tale domanda, nell’ipotesi in cui l’attore abbia, sin dall’atto di citazione, enunciato in maniera chiara situazioni di fatto suscettibili di essere valutate ai sensi dell’art. 2051 c.c.. Nel caso di specie l’attore avrebbe descritto il fatto nella citazione come insidia stradale (pagina 20 del ricorso) “con riferimento al repentino attraversamento di un cane randagio soffermandosi su tutti i caratteristici profili eziologici ed allegando le circostanze di fatto della sua configurabilità (pagina 5 dell’atto di citazione)”.

2. Il motivo è inammissibile perchè dedotto in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, poichè, a prescindere dalla fondatezza o meno della tesi sostenuta con il primo motivo, il ricorrente avrebbe dovuto allegare o trascrivere o, quantomeno individuare all’interno del fascicolo di legittimità, l’atto di citazione al fine di consentire alla Corte di valutare la concreta prospettazione di chiare “situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, in quanto compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie prevista” dall’art. 2051 c.c..

3. A prescindere da ciò, l’ipotesi di responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., non è configurabile in un tratto stradale curato da Anas S.p.A. come rilevato da Cass. Sez. 6-3, n. 19542 del 2019 relativa ad attraversamento di cane randagio su strada Anas.

4. La ricognizione della fattispecie concreta, operata in sentenza in termini non attinti da alcuna conferente censura, palesa la non assimilabilità dell’ipotesi considerata a quella del sinistro stradale causato dalla presenza di un animale selvatico in autostrada, per la quale diversi precedenti di questa Corte ammettono la configurabilità di una responsabilità, ex art. 2051 c.c., dell’ente gestore (v. Cass. 12/05/2017, n. 11785; 29/03/2007, n. 7763; 02/02/2007, n. 2308, ma v. anche Cass. 6, 01/02/2018, n. 2477, con riferimento a strada a scorrimento veloce), salva la prova del caso fortuito.

5. Ed invero, pur prescindendo dai dubbi che un tale orientamento suscita con riferimento alla possibilità di configurare, in siffatta ipotesi, un nesso causale tra cosa in custodia ed evento di danno, l’affermazione di una responsabilità dell’ente gestore dell’autostrada ex art. 2051 c.c., riposa, nei citati precedenti, sul carattere circoscritto e delimitato della sede autostradale e sulla conseguente possibilità di tenerla al riparo dall’ingresso di agenti esterni dalle aree circostanti, oltre che sull’obbligo di provvedervi per essere la stessa destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza (Cass. 05/02/2013, n. 2660; Cass. 19/05/2011, n. 11016).

6. La configurabilità, dunque, in tale ipotesi di una responsabilità ex art. 2051 c.c., si fonda sulla possibilità di riscontrare in essa un effettivo potere di governo della cosa sussumibile nel concetto di custodia rilevante ai fini della richiamata norma; possibilità che tuttavia non sussiste con riferimento ad ogni tipo di sede viaria, ma è affermata, con riferimento a quella autostradale, in ragione delle sue peculiari caratteristiche.

7. Il rigetto dunque, in tale contesto, della domanda risarcitoria appare corretto, non essendo la fattispecie accertata riconducibile a quella normativa astratta di cui all’art. 2051 c.c..

8. Ciò, ripetesi, per la impossibilità di configurare nella specie un potere di governo della cosa esteso fino al punto da garantire che essa non sia attraversata da animali selvatici e dunque l’ascrivibilità dell’evento dannoso a responsabilità custodiale.

9. Con il secondo motivo si deduce la violazione della L.R. Abruzzo n. 86 del 1999 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale il dovere di prevenzione imposto dalla legge agli enti convenuti prescinde da qualsiasi tipo di segnalazione della presenza di randagismo. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’esplicazione di attività di vigilanza a carico del Comune deriverebbe dalla legge regionale indipendentemente dalla segnalazione del randagismo (Cass. n. 16802 del 2015).

10. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse ai sensi dell’art. 100 c.p.c., poichè la Corte territoriale ha adottato una doppia e autonoma motivazione. In primo luogo, ha escluso la sussistenza di un obbligo a carico dei soggetti convenuti, indipendente dalla prova della segnalazione della presenza di cani randagi nella zona interessata dal sinistro. In secondo luogo, con autonoma motivazione, ha anche escluso che dalle risultanze processuali emergesse la prova della qualità di cane randagio, in quello coinvolto nel sinistro. Poichè il primo motivo si fonda esclusivamente sulla pretesa esistenza di un obbligo di “esplicazione di attività di vigilanza anche a mezzo di guardie zoofile comunali” facendo leva sull’art. 14 della predetta L.R., che impone ai Comuni e alla Asl e ad altri soggetti di predisporre interventi necessari per la cattura di cani randagi o inselvatichiti, in difetto di censure relative alla seconda argomentazione della Corte territoriale, il motivo è, comunque, inidoneo a contrastare la decisione impugnata.

11. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 97 e 107 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Nel caso di specie, secondo parte ricorrente, la chiamata del terzo Anas S.p.A. non costituiva, nè chiamata in garanzia, nè in via di regresso, ma individuava tale soggetto come quello direttamente obbligato alla prestazione, con conseguente automatica estensione della domanda. Il Comune ed Anas avevano il medesimo interesse a chiarire se il tratto di strada fosse di competenza dell’uno o dell’altra ai fini dell’apposizione dei cartelli di pericolo e ciò in ragione dell’onere probatorio previsto all’art. 2051 c.c..

12. La censura è inammissibile poichè la Corte territoriale ha condiviso l’argomentazione del Tribunale secondo cui l’omessa pronunzia nei confronti di Anas, non dipendeva dal fatto di avere escluso in ogni caso un’estensione automatica della domanda nei confronti della società ANAS intervenuta, ma perchè, nella fattispecie in esame, l’attore aveva espressamente rinunziato a chiedere la domanda della citazione, come emergerebbe dalle conclusioni rese all’udienza del 19 ottobre 2010. Tale argomentazione non è contrastata dal motivo che, pertanto, non è specifico.

13. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 91-92 c.p.c. e art. 75 disp. att. c.p.c.. Nel caso di specie non ricorrerebbe l’ipotesi di condanna del soccombente, ma di “condanna esemplarmente spropositata ed iniqua”. La chiamata del terzo, Anas S.p.A., ad opera del Comune di Giulianova, risultava prima facie arbitraria, con la conseguenza che gli oneri processuali sostenuti dal terzo non avrebbero potuto essere posti a carico dell’attore.

14. Il motivo è inammissibile. Ove lo stesso debba essere inteso quale censura relativa alla quantificazione delle spese di lite (valorizzando il riferimento alla sproporzione della pronunzia) sarebbe inammissibile perchè assolutamente generico, non individuando alcun parametro alternativo di liquidazione e neppure le norme in concreto violate.

15. Ove, invece, si ritenga censurata la circostanza di avere posto a carico dell’attore anche le spese del terzo, la doglianza non individua le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla Corte di cassazione.

16. Opera nel caso di specie il principio secondo cui le spese sostenute dal terzo chiamato in causa su istanza di parte o di ufficio sono legittimamente poste a carico dell’attore soccombente indipendentemente dalla circostanza che questi abbia formulato domanda nei confronti del terzo (Cass. n. 24788 del 5 dicembre 2016). Nel caso di specie, peraltro, l’attore ha proposto esplicita domanda nei confronti del terzo, sia in appello, che nel presente giudizio.

17. Il ricorso è pertanto inammissibile con condanna al pagamento delle spese di lite. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascuno dei controricorrenti, liquidandole in Euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Si dà atto del presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 9 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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