Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12112 del 16/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 16/05/2017, (ud. 22/02/2017, dep.16/05/2017),  n. 12112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4659/2015 proposto da:

B.S., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI BONINO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

GAIA SERVIZI DI UTILITA’ SOCIALE S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE DEGLI AMMIRAGLI 46, presso lo studio dell’avvocato

GIANLUCA CAPUTO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GABRIELE FAVA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1108/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 01/12/2015 r.g.n. 282/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/02/2017 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto;

udito l’Avvocato GIANLUCA CAPUTO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 1108/2015 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia n. 429/2015 del Tribunale di Milano con la quale, in accoglimento dell’opposizione all’ordinanza emessa in sede sommaria ex lege n. 92 del 2012, era stato dichiarato legittimo il licenziamento intimato a B.S., ritenendo sussistente una giusta causa di recesso consistita nel grave inadempimento per omessa vigilanza sul corretto svolgimento dell’attività e, quindi, sul regolare svolgimento del servizio nei termini fissati dal capitolato, quale direttore della RSA di (OMISSIS).

2. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure hanno precisato che: a) dalle risultanze istruttorie si evinceva la condivisibilità del giudizio espresso dal primo giudice circa il grave inadempimento con riferimento agli obblighi di vigilanza sulla corretta esecuzione dell’appalto; b) le contestazioni riproposte con l’atto di appello riguardavano documentazione in parte prodotta per la prima volta con l’atto di appello e, in parte, di formazione successiva ai fatti di causa; c) l’eccezione di carenza del requisito dell’immediatezza andava disattesa in considerazione dei tempi resisi necessari per effettuare verifiche e controlli complessi; d) analogamente non era fondata la riproposta eccezione di non proporzionalità della sanzione: nel caso in esame, infatti, sussisteva sia un evidente danno economico sia un danno complessivo derivante dalle carenze nel servizio; e) in mancanza della deduzione di un licenziamento discriminatorio e/o ritorsivo e/o per motivo illecito determinante, era da ritenersi corretta la decisione del Tribunale circa la mancata ammissione delle prove orali relative ad una dedotta condotta dequalificante e mobbizzante.

3. Per la cassazione propone ricorso B.S. affidato a due motivi.

4. Resiste con controricorso la Gaia Servizi di utilità Sociale srl.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione alla L. n. 604 del 1966, art. 5 e all’art. 2119 c.c., nonchè la violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7. Denuncia la violazione della ripartizione dell’onere probatorio ex art 2697 c.c., posto dalla L. n. 604 del 1966, art. 5, a carico del datore di lavoro, perchè la Corte territoriale aveva recepito integralmente le mere allegazioni della Gaia srl e, di contro, aveva negato a vario titolo la rilevanza e la attendibilità degli elementi istruttori assunti ad iniziativa del lavoratore, violando, quindi, palesemente le norme in tema di onere della prova; obietta, poi, che il richiamo in motivazione dell’episodio del 12.10.2015, non oggetto di specifica contestazione nella raccomandata del 6.12.2013, costituiva palese violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7.

3. Con il secondo motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dal “riepilogo ore” depositato il 29.1.2015 da esso ricorrente che smentiva i conteggi prodotti dalla Gaia srl, nonchè dalla circostanza che pendevano giudizi, promossi dalla Cooperativa CRM nei confronti della Gaia SUS, ove si rivendicavano diritti di credito in forza degli intercorsi rapporti contrattuali, che confermava l’inesistenza di alcun inadempimento del personale della citata Cooperativa soggetta al controllo dell’odierno ricorrente.

4. Il primo motivo è inammissibile.

5. In primo luogo deve evidenziarsi che è inconferente il riferimento al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, perchè le norme poste dal codice civile in materia di onere della prova e di ammissibilità ed efficacia dei vari mezzi probatori attengono al diritto sostanziale, sicchè la loro violazione integra un error in judicando e non in procedendo (Cass. 19.3.2014 n. 6332).

6. In secondo luogo, va osservato che la doglianza si risolve, in sostanza, nella richiesta di revisione del “ragionamento decisorio” ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata che, in quanto sindacato di un accertamento di fatto, è precluso in sede di legittimità (tra le altre Cass. 5.3.2002 n. 3161).

7. Il secondo motivo è, parimenti, inammissibile.

8. Nella fattispecie in esame si verte in ipotesi di cd. “doppia conforme” in fatto (appello depositato il 20.3.2015 e sentenza di 2^ grado depositata l’1.12.2015) per cui il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, non può essere proposto ex art. 348 ter c.p.c., a meno che la motivazione sia affetta da vizi giuridici o manchi del tutto oppure sia articolata su espressioni ed argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, perplessi o obiettivamente incomprensibili: vizi, questi, non ravvisabili nella gravata sentenza che con motivazione congrua e logica ha indicato compiutamente gli elementi in fatto e in diritto posti a base della decisione.

9. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

10. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA