Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12112 del 13/06/2016

Cassazione civile sez. I, 13/06/2016, (ud. 16/02/2016, dep. 13/06/2016), n.12112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

M.V.M., in proprio e nella qualità di esercente

la potestà sul minore D.E.M., rappresentata e

difesa dagli avv.ti Alberto Tedoldi e Giammarco Cabrini,

elettivamente domiciliata in Roma, via G. B. Tiepolo 4, presso

l’avv. Giovanni Smargiassi, giusta procura in calce al ricorso, con

dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni relative al processo

presso il n. telefax (OMISSIS) e i seguenti indirizzi di posta

elettronica certificata: (OMISSIS);

alberto.tedoldi.milano.pecavvocati.it;

Giovannismargiassiavvocato.pec.it;

– ricorrente –

nei confronti di:

C.E.R., in qualità di genitore esercente la

responsabilità genitoriale sulla minore c.s.,

rappresentata e difesa, per delega a margine del controricorso,

dall’avv. Stefania Votano ((OMISSIS)) ed

elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma viale G.

Mazzini 123;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3250 emessa in

data 15 maggio 2014 e depositata il 1^ settembre 2014, R.G. n.

2455/13;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore

generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per

l’inammissibilità o in subordino il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. C.E.R., agendo nell’interesse della figlia s., con citazione del 23 febbraio 2011, ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale per i minorenni di Milano gli eredi di Du.Ma., deceduto il (OMISSIS), per sentire accertare, nei loro confronti, la paternità della figlia c.s. nata a (OMISSIS).

2. Si è costituita in giudizio M.V.M., in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore D.E.M., e si è opposta all’accoglimento della domanda di accertamento di paternità.

3. Il Tribunale per i minorenni, con sentenza n. 166/2013, pur dando atto del mancato esito della CTU intesa ad accertare la paternità biologica del Du., ha dichiarato, sulla base degli altri esiti istruttori, la paternità di Du.Ma. nei confronti di c.s..

4. Ha proposto appello la M. rilevando l’insufficienza degli elementi di prova della paternità e ha sottolineato come il Du. all’epoca del concepimento di c.s.

risiedesse stabilmente a (OMISSIS) dove aveva costituito la sua nuova famiglia mentre la C. abitava a (OMISSIS) insieme al suo nuovo compagno. Ha dedotto altresì che il Du. non aveva prestato alcun aiuto economico alla C. nè aveva favorito la creazione di legami con il presunto fratello di s. smentendo così con il suo comportamento di riconoscere la piccola s. come sua figlia.

5. La Corte di appello di Milano ha respinto l’appello.

6. Ricorre per cassazione la M. affidandosi a quattro motivi di ricorso illustrati da memoria difensiva.

7. Si difende con controricorso C.E.R..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

Il ricorso deve considerarsi ammissibile, anche per ciò che concerne le censure proposte ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, dato che la disposizione di cui all’art. 348 ter c.p.c., u.c., non è applicabile ai procedimenti soggetti ex art. 70 c.p.c. all’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

9. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione, falsa e omessa applicazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. e art. 269 c.c., avendo la sentenza fatto illegittimamente applicazione (o simmetricamente omesso di fare applicazione) del principio di non contestazione in materia indisponibile e in assenza di fatti comuni alle parti (oltre che in presenza di contestazione proporzionata alla genericità delle allegazioni svolte dall’attrice).

10. Il motivo è infondato. La ricorrente non ha contestato specificamente la frequentazione del Du. e della C. nel periodo di concepimento di s. ma si è limitata a rilevare che il Du. all’epoca risiedeva stabilmente a (OMISSIS). Sebbene gravi sul convenuto l’onere di contestare specificamente le deduzioni poste a fondamento della domanda dell’attore (cfr. Cass. civ., sez. 3, n. 19896 del 6 ottobre 2015 secondo cui il convenuto, al sensi dell’art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di “non contestazione” a seguito della modifica dell’art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall’attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negarli genericamente) non vi è stata, da parte della ricorrente, una contestazione specifica intesa a negare i viaggi a (OMISSIS) del Du. e la sua frequentazione con la C..

Tuttavia la Corte di appello non ha ritenuto provati rapporti sessuali fra il Du. e la C. sulla base di tale non contestazione specifica ma facendo riferimento alla deposizione di R.M., cugino di Du.Ma., il quale ha riferito che, all’epoca, il cugino gli disse che non era sicuro di essere il padre della nascitura. Del tutto improprio appare dunque il riferimento della ricorrente alla non applicabilità del principio di non contestazione in tema di diritti indisponibili.

11. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione, falsa applicazione dell’art. 214 c.p.c., comma 2, art. 215 c.p.c., per avere la sentenza illegittimamente ritenuto non disconosciuti alcuni documenti prodotti da parte attrice, pur essendoci stata al contrario, dichiarazione di non conoscenza della scrittura del de cuius, senza formule sacramentali, ma con specifico riferimento a quei documenti avversari.

12. Il motivo è infondato. La ricorrente specificamente contesta la utilizzazione come mezzo di prova della cartolina pervenuta alla piccola s. con gli auguri di compleanno e la firma “papà”.

Deduce infatti di aver disconosciuto il documento ma correttamente la Corte di appello (cfr. Cass. sez. lav. n. del 18042 del 20 agosto 2014, Cass. civ., sez. 3 n. 12448 del 19 luglio 2012 e n. 24456 del 21 novembre 2011 secondo cui il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, al sensi dell’art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza) ha ritenuto inidonea a integrare il disconoscimento della scrittura la difesa della ricorrente consistita nell’affermare che tale corrispondenza nulla dimostra essendo ignoto il mittente.

Peraltro la Corte di appello ha ritenuto rilevante ma non decisivo tale documento e ha considerato la sua attribuzione al Du.

plausibile anche e soprattutto sulla base delle deposizioni testimoniali e delle stesse dichiarazioni della ricorrente circa i frequenti viaggi in Sicilia del Du. per andare a trovare i parenti. Analogamente la Corte di appello ha ritenuto non specifico e inequivoco il disconoscimento della lettera del 10 dicembre 1999, prodotta in giudizio dalla C. al fine di provare la presenza a (OMISSIS) del Du. al momento della nascita di s. e la sua interlocuzione con l’Ospedale (OMISSIS) per sollecitare gli esami medici necessari a seguito di un precedente colloquio con il pediatra. Anche a voler ritenere in ipotesi eccessivamente formale il giudizio di equivocità attribuito dai giudici di appello alla reazione difensiva della M. alla produzione del documento, ai fini dell’integrazione del disconoscimento, deve anche qui rilevarsi come la presenza del Du. al momento della nascita di s.

sia stata ritenuta provata dalla Corte di appello in base ad alcune fotografie che ritraggono il Du. con la bambina appena nata nel (OMISSIS).

13. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione, falsa e omessa applicazione degli artt. 269, 2697, 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per aver posto a base della dichiarazione giudiziale di paternità, in assenza di prova del DNA e di allegazione e prova di frequentazione intima con il de cuius all’epoca del concepimento, esclusivamente prove presuntive, sprovviste dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (art. 2729 c.c.) e per aver violato i canoni di completezza nell’acquisizione probatoria (art. 115 c.p.c.) e di prudenza nell’apprezzamento (art. 116 c.p.c.) tanto più necessarie su materia indisponibile come le questioni di status, anche alla stregua della norma per cui la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti fra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità (art. 269 c.c.).

14. Il motivo è in parte inammissibile, laddove consiste in una mera contestazione alle valutazioni della Corte di appello sul valore probatorio da attribuire alle acquisizioni istruttorie. In parte è infondato laddove afferma e ritiene rilevante l’assenza di prova sui rapporti sessuali fra il Du. e la C. all’epoca del concepimento che sono stati logicamente ritenuti provati in base, se non altro, alla deposizione R. cui si è già fatto riferimento. Il ricorso è altresì fuorviante laddove rileva la mancata acquisizione di una prova sulla compatibilità del DNA senza rimarcare che l’impossibilità di eseguire una perizia genetica è dipesa dall’immediata cremazione del Du. dopo la sua morte in (OMISSIS). Sono state infine smentite dalla ricca motivazione le censure sul carattere non grave, preciso e concordante delle presunzioni su cui la Corte di appello avrebbe basato la propria decisione.

15. A tale riguardo va rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. lavoro, n. 14115 del 20 giugno 2006) “affinchè sia riconoscibile valore giuridico alle presunzioni, è necessario che gli elementi presi in considerazione siano gravi precisi e concordanti, ovvero siano tali da lasciar apparire l’esistenza del fatto ignoto come una conseguenza ragionevolmente probabile del fatto noto, dovendosi ravvisare una connessione tra i fatti accertati e quelli ignoti secondo le regole di esperienza che convincano di ciò, sia pure con qualche margine di opinabilità e senza che sia consentito al giudice, in mancanza di un fatto noto, fare riferimento ad un fatto presunto e far derivare da questo un’altra presunzione”. Nel caso in esame la Corte di appello ha rispettato questo criterio di valutazione delle prove facendo riferimento a una serie di fatti ed emergenze istruttorie quali la dichiarazione della C. sulla paternità confermata da numerosi testi; la frequentazione sessuale fra il Du. e la C. all’epoca del concepimento; il comportamento del Du. dopo la nascita della bambina del tutto coerente alla consapevolezza di una paternità e inteso ad assumere tale ruolo nei confronti della bambina oltre che della cerchia dei parenti della C. e degli amici comuni.

16. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, ex art. 360, n. 3, violazione e omessa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 2697 c.c.; ex art. 360 c.p.c., n. 5 (nuovo testo) omesso esame circa fatti decisivi oggetto di discussione fra le parti nonchè ex art. 360 c.p.c., n. 5 (vecchio testo, previa declaratoria di incostituzionalità del nuovo testo, vigente dal 2012) motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria su fatti decisivi e controversi, dimostrativa dell’insussistenza di una bastevole diuturnitas, capace di fondare tractatus et fama, ricostruite a posteriori attraverso presunzioni malferme, incerte e contraddittorie, omettendo di considerare: i) l’inesplicata inerzia della C. a insistere per il riconoscimento della figlia o ad agire per la dichiarazione giudiziale di paternità, per oltre dieci anni prima della morte del Du. ed anche in prossimità di questa, ben sapendo che sarebbe sopraggiunta dopo qualche mese, rendendo impossibile l’acquisizione della “prova regina” del DNA e ii) la stabile convivenza della C. con altro uomo nel periodo del concepimento, laddove C. e Du. erano divorziati ormai da diversi anni e quest’ultimo si era trasferito a vivere a (OMISSIS).

17. Anche questo motivo appare infondato perchè deve escludersi un omesso esame di fatti decisivi se si considera che la prova del DNA, come si è detto, non è stata possibile per l’avvenuta cremazione in (OMISSIS) del corpo del Du.. La circostanza del mancato riconoscimento della paternità di s. da parte del Du., nonostante il suo comportamento affettuoso e premuroso nei confronti della bambina e della madre, è stata presa in considerazione dalla Corte di appello che l’ha attribuita alla fine del matrimonio con la C. e alla costituzione di una nuova famiglia a (OMISSIS). Uguali considerazioni valgono per la mancata proposizione dell’azione di accertamento di paternità da parte della C. sino alla morte del Du.. Infine la Corte di appello ha, implicitamente, ritenuto non rilevante la convivenza della C. con altro uomo all’epoca del concepimento stante la totale assenza di rapporto del potenziale padre con la piccola s. e a fronte, invece, di un evidente esercizio di un ruolo genitoriale nel comportamento del Du..

18. Il ricorso va pertanto respinto con compensazione delle spese in considerazione della non chiarita situazione familiare nel corso della vita del Du. che non può imputarsi a nessuna delle parti in causa.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2016

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