Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12111 del 18/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 18/05/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 18/05/2010), n.12111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.L.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GARLATTI ALESSANDRO, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, PULLI CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, giusta mandato in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 668/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/09/2006 e.f.n. 131/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/04/2010 dal Consigliere Dott. PICONE Pasquale;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

La sentenza di cui si domanda la cassazione giudica infondato l’appello di B.L.M. contro la decisione del Tribunale di Milano – giudice del lavoro – n. 3178 del 2004, con la quale era stata rigettata la domanda proposta nei confronti dell’Inps (subentrato all’Istituto nazionale per la previdenza dei dirigenti industriali – Inpdai -) per la riliquidazione della pensione di anzianita’ spettante dal 31.3.2001 quale dirigente iscritto all’Inpdai in base alla retribuzione ricevuta e superiore rispetto a quella calcolata dall’Istituto previdenziale. La conferma della statuizione di rigetto della domanda e’ motivata dalla Corte di Milano con il rilievo che il B. non poteva pretendere che la somma ricevuta alla data di cessazione del rapporto di lavoro (nella misura di L. 231.192.277 nel mese di marzo 2001) fosse proporzionalmente imputata a ciascuno degli anni di durata del rapporto, trattandosi di un premio di fine servizio;

conseguentemente, ai sensi delle L. n. 44 del 1973, art. 1, e L. n. 76 del 1958, art. 22, correttamente l’Inpdap aveva considerato utile ai fini pensionistici soltanto la somma di L. 77.540.000, nei limiti del massimale contributivo della retribuzione corrispondente a tre mesi di lavoro nel 2001.

Il ricorso di B.L.M. si articola in unico motivo;

resiste con controricorso l’Inps.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

L’unico motivo di ricorso denunzia violazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 15 e segg., unitamente a vizio della motivazione, sottoponendo alla Corte il quesito di diritto se la L. 8 agosto 1995, n. 335, abbia abrogato le L. 27 dicembre 1953, n. 96, e L. 15 marzo 1973, n. 44, nella parte in cui, in tema di pensione spettante ai dirigenti industriali, contemplano limiti minimi e massimi su cui calcolare la contribuzione e se, di conseguenza, in base al principio di cui alla L. 20 aprile 1969, n. 153, art. 12 la pensione debba essere calcolata sull’intera retribuzione ricevuta e, quindi, con il computo dell’intera somma di L. 231.192.277 percepita nel 2001.

Il motivo e’ ammissibile, contrariamente all’assunto del controricorrente, in quanto individua in maniera sufficientemente precisa la questione sottoposta alla Corte con la formulazione del relativo quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. E’ altresi’ ammissibile sotto il diverso profilo della novita’ della questione: si sostiene infatti che la sentenza impugnata ha deciso la controversia sulla base di un quadro normativo non piu’ vigente e, di conseguenza, si e’ in presenza di questione proponibile anche per la prima volta in sede di legittimita’, siccome non coinvolge profili di fatto che non abbiano formato oggetto di accertamento del giudizio di merito.

Il motivo e’ pero’ privo di fondamento.

Si invoca, in sostanza, il principio enunciato dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 9 secondo cui, con effetto dal 1 gennaio 1996, per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, “si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, la L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12” (nel testo modificato dal comma 15 dello stesso articolo di legge).

Ma questo nuovo regime armonizza il sistema dei contributi e delle prestazioni pensionistiche dei settori pubblici e privati secondo il sistema della “pensione contributiva”, in luogo di quello della “pensione retributiva”, nei limiti pero’ del particolare regime transitorio previsto (vedi Cass. 8 maggio 2006, n. 10449).

E’ soltanto con riferimento al sistema contributivo che e’ possibile ritenere pensionabili tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, in relazione al rapporto di lavoro, ad eccezione degli elementi tassativamente esclusi (L. n. 153 del 1969, art. 12, nel testo sostituito dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 6, comma 1, che stabilisce la coincidenza, in via generale, tra retribuzione imponibile e prestazioni pensionistiche), secondo una regola in parte analoga a quella operante per il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c. Le disposizioni invocate dal ricorrente, quindi, non possono trovare applicazione al rapporto pensionistico dedotto nella controversia, atteso che il diritto alla pensione di anzianita’ e’ maturato per il ricorrente sulla base di 35 anni di servizio e dunque alla data del 31 dicembre 1995 il B. era in possesso di un’anzianita’ contributiva di diciotto anni;

pertanto, ai sensi della L. n. 225 del 1995, art. 1, comma 13 la pensione e’ interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo, rimanendo di conseguenza inapplicabili le disposizioni della stessa legge dalle quali il ricorrente vorrebbe far discendere l’abrogazione del massimale di contribuzione.

Considerato il contenuto del quesito di diritto formulato ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., non vi sono altre questioni da risolvere ai fini della decisione sul ricorso (in particolare, deve essere considerata estranea alla controversia quella relativa all’operativita’ del massimale in relazione alla somma ricevuta nel 2001 all’atto della cessazione del rapporto di lavoro).

Al rigetto del ricorso non consegue la statuizione sulle spese, ricorrendo le condizioni previste per l’esonero della parte soccombente dal rimborso a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo originario, quale risultante a seguito della sentenza costituzionale n. 134 del 1994, non essendo applicabile la modificazione introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, u.c. conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326) a giudizio introdotto in data 9.4.2003 (prima del 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore del decreto).

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso; nulla da provvedere in ordine alle spese e agli onorari del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

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