Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12111 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 16/05/2017, (ud. 22/02/2017, dep.16/05/2017),  n. 12111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22336/2015 proposto da:

J.D.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PAOLO DI DONO 4/A, presso lo studio degli avvocati PAOLO

DE BERARDINIS e VINCENZO MOZZI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ANDREA ZAMBRANO, PIETRO ZAMBRANO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.P.A. – NUOVA DENOMINAZIONE DI

BANCA ARNER (ITALIA) S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAOVUR 19, presso lo studio degli avvocati FEDERICA PATERNO’,

ALDO BOTTINI, RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, FRANCO TOFFOLETTO, che la

rappresentano e difendono giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1197/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/03/2015 r.g.n. 3003/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/02/2017 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato PIETRO ZAMBRANO;

udito l’Avvocato BENEDETTA GAROFALO per delega verbale Avvocato

FEDERICA PATERNO’.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 1197/2014 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia n. 2794/2011 del Tribunale della stessa città, ha respinto la domanda di condanna al pagamento dell’indennità sostitutiva e ha condannato J.D.G. a restituire alla Banca Arner italia spa quanto percepito per il medesimo titolo in esecuzione della sentenza di primo grado.

2. La originaria domanda, proposta innanzi al Tribunale di Milano, era volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente dalla Banca con lettera dell’11.9.2009 nonchè la condanna al pagamento dell’indennità sostitutiva del mancato preavviso (per un importo di Euro 126.316,17), dell’indennità supplementare (quantificata in Euro 396.993,74); si chiedeva, altresì, dichiarare l’ingiuriosità del licenziamento con condanna della Banca medesima al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

3. L’adito giudice, in prime cure, riconobbe la giustificatezza del recesso datoriale ed accolse la domanda relativa all’insussistenza della giusta causa di licenziamento, condannando la Banca al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, liquidata nella somma complessiva lorda di Euro 121.234,50, oltre accessori e spese nella misura di 1/3.

4. A fondamento della propria decisione, invece, la Corte territoriale ha precisato che: a) il recesso per giusta causa del rapporto dirigenziale del Dr. J. aveva sicuramente natura disciplinare, come poteva evincersi dalla lettera di contestazione degli addebiti del 31.8.2009; b) il licenziamento era giustificato in considerazione del provvedimento sanzionatorio della Banca d’Italia; 3) la natura dei vari incarichi rivestiti e succedutisi nel tempo, dal Dr. J., non escludevano la sua responsabilità in ordine a quanto accertato dalla Banca d’Italia; d) era fondato l’appello incidentale spiegato dalla Banca diretto ad ottenere la declaratoria di legittimità del recesso per giusta causa basato sul predetto provvedimento sanzionatorio della Banca d’Italia; e) la contestazione disciplinare era da considerarsi tempestiva in relazione alla conclusione dell’esito degli accertamenti della Banca d’Italia; f) il Dr. J. doveva restituire quanto ricevuto in esecuzione della sentenza appellata.

5. Per la cassazione propone ricorso J.D.G. affidato a cinque motivi.

6. Resiste con controricorso la Banca Finanziaria Internazionale spa, nuova denominazione di Banca Arner Italia spa.

7. Sono state depositate memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce che la Corte di appello di Milano ha errato nel ritenere legittimo e per giusta causa il licenziamento intimatogli sulla base delle contestazioni contenute nella lettera dell’11.9.2009 e ciò in violazione e falsa applicazione degli artt. 2380 bis, 2384, 2388 in relazione agli artt. 2094, 2380 bis, 2106 e 2119 c.c.; sostiene la violazione e falsa applicazione degli artt. 2106, 2119 c.c., in relazione agli artt. 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis e 2395 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). In particolare rileva l’erroneità della sentenza impugnata nella misura in cui è stato ritenuto che i fatti oggetto di contestazione e fondanti il recesso datoriale erano afferenti anche alla sua qualità di dirigente lavoratore subordinato mentre riguardavano unicamente ala sua attività di amministratore delegato.

2. Con il secondo motivo si censura la violazione e/o la falsa applicazione di norme di diritto da parte della Corte di appello di Milano in relazione alla L. n. 300 del 1970, commi 2 e 3, con riferimento alla tardività della contestazione dei fatti poi ritenuti disciplinarmente rilevanti e del connesso esercizio del potere disciplinare e, quindi, la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità della contestazione nonchè del licenziamento per giusta causa intimato al Dr. J. (art. 360 c.p.c., n. 3). A sostegno si adduce la piena conoscenza dei fatti, oggetto successivamente del provvedimento espulsivo, da parte della società già prima della data della contestazione disciplinare, in uno al legittimo affidamento del lavoratore sulla volontà datoriale di tollerare il comportamento posto in essere dimostrata dal lasso di tempo trascorso tra la conoscenza dei fatti e la reazione disciplinare del datore di lavoro.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, nella gravata sentenza, la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., anche in relazione agli artt. 112 e 113 c.p.c., sotto l’aspetto della carenza di elementi soggettivi ed oggettivi idonei a costituire prova dei fatti integranti giusta causa del suo licenziamento quale lavoratore subordinato dirigente e per avere ritenuto costituire prova dei fatti presuntivamente costituenti giusta causa di licenziamento quelli rilevati dal verbale ispettivo della Banca d’Italia e ripetuti, ai soli fini sanzionatori, nel provvedimento del 2009: vizio costituito, altresì, dalla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti, con ciò violando l’art. 115 c.p.c., comma 1 (art. 360 c.p.c., n. 3).

4. Con il quarto motivo si duole della violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, per avere la Corte di appello di Milano considerato che si potesse procedere alla valutazione dei fatti ritenendoli costituire giusta causa di recesso o, comunque, giustificatezza del licenziamento mentre non avrebbe potuto prenderli in considerazione in presenza della violazione dell’obbligo di immediatezza della contestazione e della loro non esatta contestazione soggettiva ritenuta fondamento della legittimità del recesso; si duole, altresì, della violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 30 CCNL Dirigenti Credito in relazione e conseguenza della violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, sotto l’aspetto della mancata tempestività delle contestazioni e del licenziamento nonchè sotto l’aspetto della violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).

5. Con il quinto motivo il ricorrente obietta che la Corte territoriale comunque ha errato, con l’impugnata sentenza, a non ammettere le prove formulate e richieste nel suo interesse, con violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., anche in relazione all’art. 112 c.p.c., decidendo la causa e ritenendo la sussistenza di una presunta giusta causa sulla base di contestazioni contenute nel verbale ispettivo della Banca d’Italia del 14.7.2008 non riferite a lui qual lavoratore subordinato dirigente e, in ogni caso, a lui non riferibili nè imputabili come tali.

6. Il primo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

7. L’esame delle censure deve partire proprio dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 1545/2017, richiamata dallo stesso ricorrente nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c., riguardante la natura del rapporto di lavoro che intercorre tra l’amministratore e la società di capitale. Ebbene, in motivazione (pag. 14), è stato precisato che non può essere escluso che tra la società e la persona fisica che la rappresenta e la gestisca si instauri un autonomo, parallelo e diverso rapporto che assuma, secondo l’accertamento esclusivo del giudice di merito, le caratteristiche di un rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o di opera. Facendo riferimento ad una pregressa pronuncia (Cass. n. 1796/1996) è stata affermata la compatibilità giuridica tra le funzioni del lavoratore dipendente e quelle di amministratore di una società da verificarsi in concreto.

8. Nella fattispecie in esame, i profili di inammissibilità sopra citati attengono a due punti ben delineati: a) nel ricorso per cassazione il ricorrente non ha riportato la intera contestazione disciplinare a lui comunicata; b) non ha evidenziato se, contestualmente alla sua nomina ad amministratore delegato, era ancora in essere il rapporto di lavoro subordinato quale dirigente. Infatti, è incontestata la seguente cronologia degli incarichi: 19 dicembre 2003 assunzione quale lavoratore subordinato dirigente; 20 gennaio 2004, nomina a Direttore Generale presso la Banca Arner Italia; 16 febbraio 2004, nomina ad amministratore delegato; 5 agosto 2008, a seguito del Commissariamento della Banca, dirigente della banca.

9. La mancata precisazione sulla eventuale coesistenza dell’incarico di amministratore della società e del rapporto di lavoro subordinato nonchè la mancanza di una trascrizione integrale della contestazione non consentono, pertanto, a questo Collegio uno scrutinio completo ed esaustivo sulla doglianza riguardante il fatto se le condotte addebitabili si riferissero esclusivamente alla sua attività di amministratore o anche di dirigente.

10. A parte questi profili di inammissibilità, il motivo è anche infondato perchè la Corte territoriale, con argomentazioni congrue e logicamente corrette, ha di fatto analizzato sia l’ipotesi in cui le due attività avrebbero dovuto essere considerate scisse sia quella in cui sarebbe stato supponibile un cumulo tra i due ruoli. A tal proposito, giova evidenziare che gli stessi giudici di secondo grado avevano sottolineato che il Dr. J. non aveva proposto una ricostruzione alternativa dell’organigramma della società.

11. Con riguardo alla prima, è stato ritenuto che la gravità degli inadempimenti si riverberava inevitabilmente sulla fiducia che è alla base del rapporto dirigenziale, facendola venire meno.

12. Con riferimento alla seconda eventualità, è stato specificato che gli inadempimenti rilevati dall’organo di vigilanza incidevano direttamente sulla posizione congiunta dell’amministratore/lavoratore, determinando l’impossibilità del perdurare del vincolo fiduciario di particolare intensità tra datore di lavoro e dirigente.

13. Contrariamente, poi, a quanto eccepito con il motivo, anche con riguardo alla ipotesi di ritenuta scissione tra le due attività, la sentenza è immune da errori.

14. In punto di diritto, vale ricordare il principio, più volte affermato da questa Corte, per cui nel settore del credito assume particolare rilievo l’elemento fiduciario, considerato il ruolo peculiare dell’essenziale affidamento che il datore di lavoro, ed anche il pubblico, debbono potere riporre nella lealtà e correttezza dei funzionari. Nell’ipotesi del dipendente di un istituto di credito l’idoneità del comportamento contestato a ledere il rapporto fiduciario deve essere valutata con particolare rigore ed anche a prescindere dalla sussistenza di un danno effettivo per il datore di lavoro (tra le altre Cass. n. 7724 del 2004; e Cass. n. 19742 del 2005). In caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, dovendosi ritenere determinante, a tal fine, l’influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza (cfr. Cass. n. 17514 del 2010).

15. In tale contesto, pertanto, può assumere rilievo disciplinare anche una condotta che, seppure compiuta al di fuori della prestazione lavorativa, sia idonea, per le modalità concrete con cui essa si è manifestata, ad arrecare un pregiudizio non necessariamente di ordine economico, agli scopi aziendali, tra i quali rientra certamente l’avere contribuito a determinare, con il proprio comportamento il commissariamento della Banca e l’applicazione di sanzioni da parte dell’organo di vigilanza.

16. Ritornando alla fattispecie in esame, in ogni caso, quindi, è stato ravvisato un comportamento integrante una grave causa, ex art. 2119 c.c., sia esso stato effettuato quale amministratore ovvero quale amministratore/lavoratore, idonea ad incidere sul rapporto fiduciario e sanzionabile con la sanzione espulsiva. E tale valutazione, concretandosi in un apprezzamento di fatto perchè non ha inciso sul contenuto di clausole elastiche – è stata adeguatamente giustificata con motivazione esauriente e completa (cfr. Cass. 7.4.2011 n. 7948).

17.11 secondo e quarto motivo, per la loro sovrapponibilità, devono essere esaminati congiuntamente.

18. Entrambi non sono fondati.

19. Come affermato con giurisprudenza consolidata da questa Corte, in materia di licenziamento disciplinare, l’immediatezza della contestazione integra elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro in quanto, per la funzione di garanzia che assolve, l’interesse del datore di lavoro all’acquisizione di ulteriori elementi a conforto della colpevolezza del lavoratore non può pregiudicare il diritto di quest’ultimo ad una pronta ed effettiva difesa, sicchè, ove la contestazione sia tardiva, resta precluso l’esercizio del potere e la sanzione irrogata è invalida (Cass. n. 19115/2013), nè la pendenza di un procedimento penale a carico del lavoratore impedisce al datore di lavoro la contestazione immediata dell’illecito disciplinare, con eventuale sospensione del relativo procedimento fino all’esito del giudizio penale (Cass. n. 8914/2004 n. 15361/2004).

20. Con riguardo a tale ultimo profilo la giurisprudenza di legittimità ha precisato che ove sussista un rilevante intervallo temporale tra i fatti contestati e l’esercizio del potere disciplinare, la tempestività di tale esercizio deve essere valutata in relazione al tempo necessario per acquisire conoscenza della riferibilità del fatto, nelle sue linee essenziali, al lavoratore medesimo, la cui prova è a carico del datore di lavoro, senza che possa assumere autonomo ed autosufficiente rilievo la denunzia dei fatti in sede penale o la pendenza stessa del procedimento penale, considerata l’autonomia tra i due procedimenti, e la circostanza che l’eventuale accertamento dell’irrilevanza penale del fatto non determina di per sè l’assenza di analogo disvalore in sede disciplinare (Cass. n. 7410 del 2010; Cass. n. 4724 del 2014).

21. Il principio dell’immediatezza della contestazione mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, così da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo per potere contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti e, dall’altro, nel caso di ritardo della contestazione, a tutelare il legittimo affidamento del prestatore – in relazione al carattere facoltativo dell’esercizio del potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni della buona fede – sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile (Cass. n. 13167 del 2009).

22. Come più volte ha avuto occasione di affermare la giurisprudenza di questa Corte, il criterio dell’immediatezza va inteso in senso relativo, poichè si deve tenere conto delle ragioni che possono far ritardare la contestazione, tra cui il tempo necessario per l’espletamento delle indagini dirette all’accertamento dei fatti, la complessità dell’organizzazione aziendale, e la valutazione in proposito compiuta dal giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata priva di vizi logici (cfr. tra le altre Cass. 12.1.2016 n. 281).

23. Nella specie la Corte di appello, con congrua e corretta motivazione, ha escluso la tardività della contestazione perchè ha ritenuto giustificabile la valutazione di Banca Arner Italia spa di determinarsi al licenziamento solo all’esito degli accertamenti della Banca di Italia e, cioè, quando il qualificato organo di vigilanza a ciò deputato avesse completato l’iter di accertamento ed assunto le sue conclusioni, anche in considerazione del ruolo apicale ricoperto dal Dr. J. e degli inevitabili ed immediati effetti sull’immagine della Banca derivanti dal licenziamento del suo più altro dirigente. Inoltre, nella sentenza impugnata, è stato fatto riferimento, con riguardo alla conoscenza dei fatti prima dell’accertamento definitivo della Banca di Italia, che tutti i membri del consiglio di amministrazione, quelli degli organi di controllo nonchè lo stesso commissario straordinario (che risulta poi essere stato rinviato a giudizio nel procedimento penale unitamente al Dr. J.) erano coinvolti negli stessi fatti oggetto della verifica dell’organo di vigilanza.

24. Tali argomentazioni in punto di fatto, che si ripete essere adeguate e corrette giuridicamente, sono insindacabile in questa sede.

25. Anche il terzo ed il quinto motivo sono logicamente e giuridicamente connessi per cui vanno scrutinati congiuntamente, riguardando, il primo, la dedotta erroneità, da parte della Corte territoriale, di avere ritenuto provati i fatti accertati dalla Banca di Italia nel verbale ispettivo notificato il 4.8.2009 e, il secondo, la mancata ammissione, da parte dei giudici di seconde cure, dei mezzi istruttori richiesti sin dal ricorso introduttivo.

26. Anche detti motivi non possono essere accolti.

27. I giudici di seconde cure hanno precisato che il fatto di avere esposto la Banca ad una procedura sanzionatoria della Banca di Italia, al commissariamento della stessa, unitamente al fatto di essere stato, all’esito di una complessa procedura, individuato come uno dei responsabili e per questo motivo sanzionato dalla Banca di Italia, costituiva in sè giustificato motivo di recesso.

28. Non vi è stata, da parte della Corte territoriale, una delibazione sulle risultanze istruttorie del verbale dell’organo ispettivo ma una presa di atto di una procedura di accertamento conclusasi con un provvedimento sanzionatorio che ha determinato il venir meno della fiducia sulla professionalità del lavoratore (cfr. pag. 8 della motivazione).

29. Infatti, è stato sottolineato che ciò che ha determinato il venir meno del vincolo fiduciario è stato il fatto nuovo costituito dalla delibazione della Banca di Italia di irrogare la sanzione alla Banca Arner (pag. 11 della motivazione).

30. Se, dunque, questa è stata la ratio effettiva della gravata pronuncia, è agevole rilevare che non rivestono decisività sia le questioni riguardanti la prova dei fatti accertati, che attengono alla fase dei procedimenti amministrativi e penali, sia il problema della asserita mancata ammissione dei mezzi istruttori in considerazione della natura di atto pubblico, ai sensi dell’art. 2699 cc, del verbale dell’organo ispettivo (cfr. Cass. n. 12545/1992 e Cass. 8.1.2014 n. 166) impugnabile, quanto alla sua sostanza, unicamente con la querela di falso.

31. A ciò si aggiunga che il ricorrente, nel contestare la rilevanza probatoria del provvedimento sanzionatorio della Banca di Italia, non ha specificato se lo stesso fosse fondato, e in che misura, su documenti e fatti percepiti direttamente dai verbalizzanti (dotati, pertanto, di efficacia probatoria privilegiata) ovvero su fatti percepiti da terzi e su valutazioni dei verbalizzanti medesimi (esulanti, questi ultimi, dalla portata precettiva dell’art. 2700 c.c.).

32. Ciò impedisce, quindi, anche un corretto esame delle censure mosse.

33. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

34. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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