Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12111 del 13/06/2016


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Cassazione civile sez. I, 13/06/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 13/06/2016), n.12111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

G.E., (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

per procura speciale in calce al ricorso, dal prof. avv. Fernando

Caracuta (C.F. CRCENN64S18M187X) ed elett.te dom.to in Roma, Via

Brescia n. 29, presso lo studio dell’avv. Francesco Zacheo;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ALASKA INDUSTRIA ALIMENTI GELATI DI G.E.

&

C. S.N.C. E DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI G.E.

E F.C.;

– intimato –

e sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO ALASKA INDUSTRIA ALIMENTI GELATI DI G.E.

&

C. S.N.C. E DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI G.E.

E F.C. (C.F. (OMISSIS)), in persona del curatore

avv. G.S., rappresentato e difeso, per procura

speciale in calce al controricorso, dall’avv. Antonia Ingrosso (C.F.

NGRNTN59D51C334Z) ed elett.te dom.to in Roma, alla via Ovidio n.

26, presso lo studio dell’avv. Maurizio Amenta;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

G.E., come sopra difeso, rappresentato e domiciliato;

– intimato –

avverso il decreto pronunciato tra le parti dal Tribunale di Lecce

nel proc. civ. n. 3/2011 e depositato il 9 giugno 2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16

maggio 2016 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’estinzione del giudizio di

cassazione per rinunzia al ricorso o, in subordine, il rigetto del

ricorso principale e l’inammissibilità del ricorso incidentale.

Fatto

PREMESSO IN FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Lecce ha respinto il reclamo proposto dal sig. G.E., dichiarato fallito unitamente alla Alaska Industria Alimenti Gelati di G.E. & C. s.n.c., avverso il decreto con cui il Giudice delegato aveva rinviato l’incanto, andato deserto, per la vendita di un bene immobile compendio del fallimento “con il rituale ribasso”.

Il sig. G. ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, cui la curatela ha resistito con controricorso contenente anche ricorso incidentale per tre motivi.

Le parti hanno prodotto atto a firma congiunta dell’erede del sig. G., sig.ra F.C., e del curatore fallimentare con cui si dà atto della intervenuta transazione della lite tra le parti, nonchè della rinunzia al ricorso principale, con richiesta di declaratoria dell’estinzione del processo con compensazione delle spese.

Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per rinunzia al ricorso, quanto al ricorso principale. Il ricorso incidentale, con il quale si invocano ragioni di inammissibilità del reclamo definito dal Tribunale con provvedimento di rigetto, è assorbito.

Può disporsi la compensazione delle spese processuali in conformità della concorde richiesta delle parti.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinunzia al ricorso, quanto al ricorso principale, ed assorbito il ricorso incidentale; dichiara altresì compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2016

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