Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12111 del 01/06/2011
Cassazione civile sez. II, 01/06/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 01/06/2011), n.12111
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.N., S.C., ricorrenti che non hanno
depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;
– ricorrenti non costituiti –
contro
D.R.G.A. (OMISSIS), D.A.
M.P. (OMISSIS) quali eredi di R.A. e D.
A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GUIDO RENI 2,
presso lo studio dell’avvocato VALERIO VIANELLO, rappresentati e
difesi dall’avvocato SPANTI PAOLO, giusta procura speciale alle liti
in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 388/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 15/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO
VELARDI che nulla osserva.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:
“Come risulta da certificazione della cancelleria di questa Corte, il ricorso, notificato il 29 aprile 2009, non è stato depositato a tutto il 2 luglio 2009. Esso si rivela dunque improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., e per tal motivo può essere deciso in camera di consiglio.”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che detta relazione è stata comunicata e notificata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e non sono state presentate conclusioni o memorie;
che, condividendo il Collegio tale relazione, il ricorso va dichiarato improcedibile con condanna dei ricorrenti alle spese processuali, che liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese processuali, liquidate in Euro 2.700,00, di cui 2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2011