Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12111 del 01/06/2011

Cassazione civile sez. II, 01/06/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 01/06/2011), n.12111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.N., S.C., ricorrenti che non hanno

depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrenti non costituiti –

contro

D.R.G.A. (OMISSIS), D.A.

M.P. (OMISSIS) quali eredi di R.A. e D.

A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GUIDO RENI 2,

presso lo studio dell’avvocato VALERIO VIANELLO, rappresentati e

difesi dall’avvocato SPANTI PAOLO, giusta procura speciale alle liti

in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 388/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 15/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

VELARDI che nulla osserva.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“Come risulta da certificazione della cancelleria di questa Corte, il ricorso, notificato il 29 aprile 2009, non è stato depositato a tutto il 2 luglio 2009. Esso si rivela dunque improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., e per tal motivo può essere deciso in camera di consiglio.”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata comunicata e notificata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e non sono state presentate conclusioni o memorie;

che, condividendo il Collegio tale relazione, il ricorso va dichiarato improcedibile con condanna dei ricorrenti alle spese processuali, che liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese processuali, liquidate in Euro 2.700,00, di cui 2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2011

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