Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12110 del 13/06/2016


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Cassazione civile sez. I, 13/06/2016, (ud. 11/01/2016, dep. 13/06/2016), n.12110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.S., B.T.M., C.V.

Elettivamente domiciliati in Roma, via Crescenzio, n. 42, nello

studio dell’avv. Vincenzo La Russa; rappresentati e difesi

dall’avv. Giuseppe Politi, giusta procura speciale a margine del

ricorso.

– ricorrenti –

contro

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA, Elettivamente domiciliata in Roma,

via Attilio Regolo, n. 19, nello studio dell’avv. Giuseppe Lipera;

rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Salenti e Francesco

Ortoleva, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA, Elettivamente domiciliato in Roma,

via Portuense, n. 104, presso Antonia De Angelis; rappresentato e

difeso dall’avv. Salvatore Buscemi, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

CA.SA.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, n. 1433,

depositata in data 27 novembre 2008; sentita la relazione svolta

all’udienza pubblica dell’11 gennaio 2016 dal consigliere dott.

Pietro Campanile;

Sentito per i ricorrenti l’avv. Giuseppe Politi;

Sentito per la Provincia Regionale di Catania l’avv. Francesco

Ortoleva;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in a persona del

sostituto dott.ssa SOLDI Anna Maria, la quale ha concluso per

l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con sentenza n. 1162 del 2000 il Tribunale di Catania, pronunciando sulla domanda di risarcimento dei danni avanzata dai signori P.S., B.T.M. e C.V. in relazione all’occupazione illegittima e all’irreversibile trasformazione, per l’ampliamento di una strada provinciale, di un terreno di loro proprietà sito in (OMISSIS), condannava la Provincia di Catania al pagamento in favore degli attori della somma di Lire 16.120.192, oltre accessori di legge e di una somma corrispondente all’indennità di occupazione legittima.

1.1 – Veniva altresì dichiarato il difetto di giurisdizione in merito alle domande avanzate da detto ente nei confronti del Comune di (OMISSIS) e del responsabile dell’Ufficio tecnico, C.S., chiamati in causa per rispondere dei vizi che avrebbero determinato l’illegittimità della procedura espropriativa.

1.2 – Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania, pronunciando sui gravami proposti dalla Provincia e, in via incidentale, dai proprietari dell’area, premesso che non poteva tenersi conto, a seguito dell’abrogazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 dei criteri riduttivi previsti da tale norma, in parziale accoglimento dell’appello proposto in via principale ha affermato, sulla base delle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio espletata nel corso del secondo grado del giudizio, la natura edificabile di una parte soltanto, pari a mq 152, dell’area occupata, ed ha quindi determinato la somma di Euro 3.870,00 per il ristoro del relativo danno e quella di Euro 880,00 per il terreno agricolo, precisando, quanto all’indennità di occupazione, che la stessa andava commisurata agli interessi legali sulla somma relativa alla perdita del terreno edificabile ed in Euro 1.302.00 per la mancata fruttificazione del restante suolo, di mq 360,00, adibito alla coltivazione di agrumi.

1.3 – Ha infine confermato la statuizione inerente al difetto di giurisdizione relativamente alle domande proposte nei confronti del Comune di (OMISSIS) e del Ca..

1.4 – Per la cassazione di tale decisione il P. e gli altri comproprietari propongono ricorso, affidato a due motivi, illustrati da memoria, cui la Provincia e il Comune resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Con il primo motivo, deducendosi omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si sostiene che la corte distrettuale avrebbe male interpretato le risultanze processuali, con specifico riferimento all’adozione da parte del Comune di (OMISSIS), in data 4 giugno 1991, di un Piano Regolatore che prevedeva che l’intera area dei ricorrenti ricadeva in zona C2, destinata all’edilizia residenziale pubblica.

2.1 – Con il secondo mezzo, articolato in due distinti profili, per i quali risultano formulati i rispettivi quesiti di diritto, si afferma che la liquidazione del danno sarebbe stata effettuata in violazione dell’art. 2043 c.c. e del principio che impone la reintegrazione effettiva del pregiudizio, sia con riferimento all’area ritenuta edificabile, sia rispetto a quella agricola, per le quali, sulla base delle richiamate conclusioni peritali, risulta applicato il criterio fondato sul valore agricolo medio.

3 Preliminarmente va rilevata l’inammissibilità della prima censura, inerente ai dedotti vizi motivazionali, in quanto non risulta formulato il c.d. “momento di sintesi”, omologo del quesito di diritto, richiesto dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile “ratione temporis”, per come costantemente interpretato da questa Corte (cfr.

ex multis: Cass. Sez. Un. n. 20603 del 2007; Cass., n. 16002 del 2007; Cass., n. 8897 del 2008), e nella specie assolutamente carente.

4 – Il secondo mezzo è in parte inammissibile, ed in parte infondato in relazione a tutti i profili dedotti.

4.1 – La corte territoriale ha dato atto delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio effettuata nel corso del giudizio di appello, che, contrariamente a quanto accertato dall’ausiliario del Tribunale, ha specificato che dell’intera superficie occupata, soltanto mq 152 erano dotati del requisito della edificabilità legale, mentre la restate parte, di mq 360, aveva natura agricola.

I ricorrenti, pur dichiarando di condividere le suddette conclusioni peritali, muovono osservazioni alla stima dell’area edificabile come in concreto operata nella decisione impugnata, per aver la Corte di appello, aderendo ai risultati della consulenza tecnica d’ufficio, attribuito un valore inadeguato per difetto, in quanto mutuato dal prezzo unitario indicato dal precedente ausiliario, il quale avrebbe (erroneamente) considerato interamente edificabile il terreno, ed avrebbe tenuto conto di un indice di edificabilità inferiore rispetto a quello effettivo.

4.2 – La censura, per come prospettata, non si sottrae a un giudizio di inammissibilità, in quanto le critiche alle scelte effettuate dal consulente tecnico d’ufficio, così come recepite nella decisione impugnata, per poter incidere sulla motivazione di quest’ultima, non possono risolversi nella proposizione, per la prima volta in questa sede, di censure attinenti alle valutazioni compiute dall’esperto e condivise dal giudice del merito. Con orientamento costante, questa Corte ha affermato il principio secondo cui non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca “per relationem” le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito; pertanto, per infirmare, sotto il profilo dell’insufficienza argo-mentativa, tale motivazione, è necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d’ufficio già dinanzi al giudice “a quo”, la loro rilevanza ai fini della decisione e l’omesso esame in sede di decisione; al contrario, una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell’elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 4 maggio 2009, n. 10222; Cass. 6 settembre 2007, n. 18688; Cass. 28 marzo 2006, n. 7078).

4.3 – Nel caso in esame, come sopra rilevato, non risultano proposte davanti al giudice del merito, nel senso, in ottemperanza al principio di autosufficienza, non sono state richiamate nel ricorso, le argomentazioni eventualmente svolte davanti alla Corte di appello circa le valutazioni operate dal consulente tecnico d’ufficio, con particolare riferimento al criterio per determinare il valore del terreno ritenuto edificabile, le quali, pertanto, anzichè concretare specifiche censure alla motivazione della decisione impugnata, si risolvono in inammissibili questioni attinenti al merito.

5 – Quanto all’area non edificabile, richiamati, mutatis mutandis, i rilievi sopra svolti circa le modalità attraverso le quali vanno dedotte, in sede di legittimità, le osservazioni alla decisione che abbia recepito le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, va preliminarmente osservato che la Corte di appello non ha omesso di precisare che, trattandosi di occupazione illecita (ritenuta –

secondo i principi all’epoca affermati da questa Corte e di recente sottoposti a revisione critica: Cass., Sez. un., 19 gennaio 2015, n. 735 – espropriativa, in relazione alla quale si era per altro formato il giudicato), il ristoro del danno correlato alla perdita del terreno deve essere “integrale”, vale a dire determinato attraverso ” il riconoscimento del valore di mercato o venale del bene di volta in volta in considerazione”.

5.1 – Non esistono ragioni per escludere che tale criterio sia stato applicato anche con riferimento all’area avente natura agricola: a tacere dell’estrema genericità, in parte qua, del quesito di diritto, la mera supposizione dei ricorrenti, secondo cui, ricorrendo al criterio del valore agricolo medio, il consulente avrebbe inteso ricorrere erroneamente a criteri indennitari e non ri-sarcitori, rimane tale: sia perchè, come sopra rilevato, la sentenza, senza ulteriori specificazioni, ha richiamato il valore unitario determinato dal proprio ausiliario (di talchè il ricorso avrebbe dovuto non solo trascrivere l’intera consulenza, in omaggio al principio di autosufficienza, ma richiamare le osservazioni mosse alla stessa, per le ragioni sopra specificate; sia perchè vengono introdotte per la prima volta in questa sede questioni (circa la destinazione del suolo a zona C2 in base a un piano regolatore adottato, ancorchè non ancora approvato), che, sulla base dei limiti intrinseci del giudizio di legittimità, non possono essere in alcun modo apprezzate in questa sede.

In altri termini, non risulta che la corte territoriale abbia inteso liquidare il pregiudizio relativo alla perdita del terreno avente destinazione agricola prescindendo dal valore di mercato, nè appare adeguatamente censurata la concreta individuazione di tale valore.

6 – Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

A tale proposito va rilevato che nella decisione impugnata risulta confermata l’affermazione inerente al difetto di giurisdizione nei confronti del Comune di (OMISSIS) e del Ca.. Tale statuizione non risulta censurata da parte dei ricorrenti, ragion per cui la notificazione del ricorso nei confronti dell’ente territoriale deve intendersi effettuata a titolo di mera litis denunciatio, senza che fosse realmente richiesta un’attività difensiva da parte dello stesso.

Per tale ragione ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese relative al presente giudizio di legittimità nei rapporti con detto Comune.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della Provincia Regionale di Catania, delle spese processuali, liquidate in Euro 2.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Compensa le spese processuali nei confronti del Comune di (OMISSIS).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 11 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2016

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