Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12110 del 01/06/2011

Cassazione civile sez. II, 01/06/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 01/06/2011), n.12110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FEDERICO DELPINO 7, presso lo studio dell’avvocato ZEDDA

ANNA RITA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BERTI

DE MARINIS GIAMPIETRO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 7, presso lo studio dell’avvocato DI

MARTINO VINCENZA, che la rappresenta e difende, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 887/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del

18/10/08, depositata il 10/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla

osserva.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di L’Aquila in controversia relativa ad opposizione proposta dalla sig.ra R. A. a decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti su richiesta dell’avv. T.A.A. per il pagamento di prestazioni professionali, ha respinto il gravame proposto da quest’ultimo avverso la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale della stessa città aveva ritenuto satisfattivo il pagamento di Euro 5.000,00 eseguito dalla R. in corso di causa ed aveva, conseguentemente, revocato il decreto ingiuntivo e condannato il professionista alle spese di lite.

L’avv. T. ha quindi proposto ricorso per cassazione per tre motivi, cui l’intimata ha resistito con controricorso.

Tutti i motivi di ricorso, dedotti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sono privi della “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione” (art. 366 bis c.p.c., comma 2). In particolare, tale indicazione non si rinviene nel “momento di sintesi”, con cui espressamente si concludono i primi due motivi: esso, invero, non si sottrae alla vaghezza – sotto il richiamato profilo – della esposizione dei motivi stessi, che mai indicano uno specifico fatto che sarebbe stato valutato scorrettamente dai giudici di merito e le ragioni della scorrettezza.

Il ricorso si rivela dunque inammissibile…”.

Diritto

CONSIDERATO IN FATTO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti;

che la sola difesa di parte ricorrente ha presentato memoria, nella quale, tuttavia, non vengono svolte considerazioni tali da consentire di superare i rilievi della relazione di cui sopra, condivisa dal Collegio;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 1.000,00, di cui 800,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2011

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