Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12110 del 01/06/2011
Cassazione civile sez. II, 01/06/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 01/06/2011), n.12110
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
T.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA FEDERICO DELPINO 7, presso lo studio dell’avvocato ZEDDA
ANNA RITA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BERTI
DE MARINIS GIAMPIETRO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
R.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 7, presso lo studio dell’avvocato DI
MARTINO VINCENZA, che la rappresenta e difende, giusta procura
speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 887/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del
18/10/08, depositata il 10/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla
osserva.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:
“Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di L’Aquila in controversia relativa ad opposizione proposta dalla sig.ra R. A. a decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti su richiesta dell’avv. T.A.A. per il pagamento di prestazioni professionali, ha respinto il gravame proposto da quest’ultimo avverso la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale della stessa città aveva ritenuto satisfattivo il pagamento di Euro 5.000,00 eseguito dalla R. in corso di causa ed aveva, conseguentemente, revocato il decreto ingiuntivo e condannato il professionista alle spese di lite.
L’avv. T. ha quindi proposto ricorso per cassazione per tre motivi, cui l’intimata ha resistito con controricorso.
Tutti i motivi di ricorso, dedotti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sono privi della “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione” (art. 366 bis c.p.c., comma 2). In particolare, tale indicazione non si rinviene nel “momento di sintesi”, con cui espressamente si concludono i primi due motivi: esso, invero, non si sottrae alla vaghezza – sotto il richiamato profilo – della esposizione dei motivi stessi, che mai indicano uno specifico fatto che sarebbe stato valutato scorrettamente dai giudici di merito e le ragioni della scorrettezza.
Il ricorso si rivela dunque inammissibile…”.
Diritto
CONSIDERATO IN FATTO
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti;
che la sola difesa di parte ricorrente ha presentato memoria, nella quale, tuttavia, non vengono svolte considerazioni tali da consentire di superare i rilievi della relazione di cui sopra, condivisa dal Collegio;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;
che le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 1.000,00, di cui 800,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2011