Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1211 del 22/01/2010

Cassazione civile sez. II, 22/01/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 22/01/2010), n.1211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. ATRIPALDI Umberto – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6507-2006 proposto da:

G.M. (OMISSIS), G.G.

(OMISSIS), C.M.E. (OMISSIS), quali

eredi del Geom. G.C., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA G G BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato MANFREDINI ORNELLA,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato DI SIBIO

GIOVANNI;

– ricorrenti –

contro

P.L. (OMISSIS), P.M.

(OMISSIS) elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

RICCI FRANCESCA MARIA;

– controricorrenti –

e contro

F.G.;

– intimato –

sul ricorso 8974-2006 proposto da:

F.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA S. TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato

CASTELLANO ADRIANO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BUFANO PAOLO;

– controricorrente ric. incidentale –

contro

G.M. (OMISSIS), G.G.

(OMISSIS), C.M.E. (OMISSIS), quali

eredi del Geom. G.C., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato MANFREDINI ORNELLA, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato DI SIBIO GIOVANNI;

– controricorrente –

e contro

P.L. (OMISSIS), P.M.

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato RICCI FRANCESCA

MARIA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 578/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 04/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/12/2009 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito l’Avvocato FIORELLI Stefano, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato CASTELLANO Adriano, difensore del resistente che

conferma di rinunciare al ricorso incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per l’estinzione del procedimento

per intervenuta rinuncia in subordine inammissibilità del ricorso

incidentale.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

visto il ricorso per cassazione proposto da G.M., G.G. e C.M.E., avverso la sentenza n. 578 resa nelle date 23.5-4.6.2005 dalla Corte d’Appello di Genova tra i suddetti, P.L. e P.M., nonchè F.G. visti il controricorso,con ricorso incidentale, proposto da quest’ultimo, nonchè il controricorso dei P.;

rilevato i G.- C., ricorrenti principali, hanno rinunciato al ricorso, con dichiarazione del 4.7.07, controfirmata per autentica, dai loro difensori, e che a tale rinunzia hanno aderito per accettazione il F. ed i P., con rispettive dichiarazioni in date 25.10.07 ed 11.9.09,controfirmate per autentica dai rispettivi difensori;

rilevato altresì che il F., oltre a dichiarare di accettare la rinunzia dei G.- L., ha espressamente chiesto pronunziarsi l'”estinzione del processo”, con ciò inequivocamente manifestando, come confermato dal suo difensore in udienza, la propria rinunzia al ricorso incidentale (peraltro tardivo);

ritenuto dunque che il processo deve essere dichiarato estinto, in presenza delle reciproche rinunzie e relative accettazioni, e che non vi è pertanto luogo a provvedere sulle spese;

visti gli artt. 335, 390 e 391 c.p.c..

sulla conforme richiesta del P.G.;

riuniti i suddetti ricorsi.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del suddetto processo.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA