Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1211 del 21/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1211 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 14137-2012 proposto da:
AGENZIA, DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
GRASSO VITO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvcoato TROMBETTA GIUSEPPE giusta procura speciale a
margine del controricorso;
– contrOlkOrrente

952V
.A3

Data pubblicazione: 21/01/2014

d

avverso la sentenza n. 123/17/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO del 23/12/2010,
depositata il 15/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

COSENTINO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. Vito Grasso per la cassazione
della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia,
riformando la sentenza di primo grado, ha rideterminato a fini Irpef il reddito
da partecipazione del contribuente alla società di persone Agenzia Gelmini di
Enzo Ferlito e C. sas maggiorandolo “del 10% del volume d’affari accertato
alla società in proporzione alla quota posseduta”. In sostanza la
Commissione Tributaria Regionale ha attribuito al contribuente, per
trasparenza ex art. 5 TUIR, la quota corrispondente alla sua partecipazione
sociale (12,5%) del maggior reddito che la stessa Commissione, con la
precedente sentenza n. 16/18/08 del 15.1.08, aveva ascritto alla società,
quantificandolo nella misura del 10% (vale a dire, con un defalco del 90%)
di quanto indicato nell’avviso di accertamento emesso nei confronti di
quest’ultima.
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia il vizio di
violazione dell’articolo 2909 c.c. in cui il giudice di merito sarebbe incorso
nell’attribuire effetto vincolante di giudicato ad una sentenza rispetto alla
quale era ancora pendente il giudizio di impugnazione.
Il contribuente non si è costituito in questa sede.
All’esito della relazione ex art. 380 bis cpc – comunicata al Pubblico Ministero
e notificata alla ricorrente – la causa è stata discussa nella camera di consiglio
del 4.12.13, per la quale la difesa erariale ha depositato memoria difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto, pur dovendosi correggere la motivazione della sentenza
gravata.
Ric. 2012 n. 14137 sez. MT – ud. 04-12-2013
-2-

04/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

La Commissione Tributaria Regionale ha infatti determinato il maggior
reddito da partecipazione del socio in base al maggior reddito della società
accertato nella sentenza della CTR della Sicilia n. 16/18/08 del 15.1.08, resa
nel contenzioso tra il Fisco la società. Nella motivazione della sentenza
gravata, tuttavia, non è contenuto alcun accertamento in ordine
all’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza della CTR della Sicilia n.
ratio della decisione si risolve

16/18/08 del 15.1.08, cosicché la

nell’affermazione che “l’esito del presente processo non può che uniformarsi a
quello della società ritenuto che l’accertamento è stato effettuato solo con
riferimento al reddito da partecipazione”. Tale affermazione è incompleta (e
pertanto erronea) giacché la sentenza resa tra società e Fisco è vincolante nel
giudizio tra socio e Fisco solo dopo essere passata in giudicato e, pertanto,
non è vincolante fino quando non sia passata in giudicato.
Ciò posto, va peraltro rilevato che, alla data di deposito della sentenza gravata
(15.4.11; ma già anche alla data dell’udienza, 23.12.10), la suddetta sentenza
della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 16/18/08 del 15.1.08,
depositata il 21.2.08, era effettivamente passata in giudicato, in quanto il
ricorso per cassazione contro la stessa proposto della società Agenzia Gelmini
di Enzo Ferlito e C. sas e dei soci Lorenzo Ferlito e Vito Grasso era già stato
rigettato con la sentenza di questa Corte n. 9148/10, depositata il 10.4.2010;
sentenza che questa Corte ha il potere/dovere di conoscere di ufficio, per il
principio che per la Corte di cassazione la conoscenza dei propri precedenti
costituisce un dovere istituzionale funzionale all’adempimento della funzione
nomofilattica di cui all’art. 65 dell’ordinamento giudiziario (SSUU 26482/07,
Sez. V 30780/11).
Il dispositivo della sentenza gravata quindi, pur se fondato su un’affermazione
di diritto erronea, risulta di fatto conforme a diritto, perché quando essa venne
depositata (e già alla data dell’udienza) la sentenza resa nel giudizio tra
società e Fisco era già passata in giudicato.
Le spese si compensano, in considerazione della sensurabilità del
ragionamento svolto nella sentenza gravata.

P.Q.M.
Ric. 2012 n. 14137 sez. MT – ud. 04-12-2013
-3-

ol

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma il 4 dicembre 2013.

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