Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12109 del 01/06/2011

Cassazione civile sez. II, 01/06/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 01/06/2011), n.12109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLONNA 355 –

presso l’UFFICIO DISTACCATO della REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato IURI DANIELA giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA AGRICOLA STRIZZOLO DESIRE’, AGENZIA PER LE EROGAZIONI AIN

GRICOLTURA AGEA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 154/2007 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del

23/3/07, depositata il 14/4/07;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito per la ricorrente l’Avvocato CROPPO BEATRICE per delega

dell’Avvocato IURI DANIELA che si riporta agli scritti;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

VELARDI che nulla osserva.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“1. – Con la sentenza impugnata la Corte di Trieste ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia avverso la sentenza con cui il Tribunale di Udine aveva accolto l’opposizione ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689 (tale qualificata dal Tribunale) proposta dalla sig.ra D. S. avverso comunicazione del ricalcolo del superprelievo in tema di quote latte.

La Corte, infatti, sul rilievo della inapplicabilità della sospensione feriale dei termini, ha ritenuto tardivo il gravame, proposto – avverso sentenza notificata l’8 luglio 2006 – con atto di citazione notificato l’8 agosto 2006 e depositato in cancelleria il successivo 17 agosto.

La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, cui nessuno degli intimati ha resistito.

2. – Il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l’inapplicabilità della sospensione feriale dei termini processuali e la conseguente tardività dell’appello, è manifestamente fondato, non rientrando quella in esame in alcuna delle ipotesi per le quali la L. 7 ottobre 1969, n. 742 prevede l’esenzione dalla sospensione feriale dei termini.

3. – il secondo motivo di ricorso, con cui si reitera l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, è inammissibile, non essendosi sul punto pronunciata la sentenza impugnata attesa la pregiudiziale statuizione di inammissibilità del gravame.”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata comunicata al P.M. e notificata all’avvocato della parte ricorrente, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie; che la stessa è condivisa dal Collegio; che, pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2011

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