Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12108 del 13/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 13/06/2016, (ud. 12/04/2016, dep. 13/06/2016), n.12108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21079-2014 proposto da:

R.B. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ANAPO 20, presso lo studio dell’avvocato CARLA RIZZO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABRIZIO

DOMENICO MASTRANGELI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA P.I. (OMISSIS), in persona del

Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLA PIRAMIDE CESTIA 1/B, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA GIOVANELLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato DANTE DURANTI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 312/2013 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 19/03/2014 R.G.N. 215/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2016 dal Consigliere Dott.ssa DANIELA BLASUTTO;

udito l’Avvocato MASTRANGELI FABRIZIO DOMENICO;

udito l’Avvocato DURANTI DANTE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza pubblicata il 19 marzo 2014 la Corte di appello di Perugia confermava la pronuncia emessa dal locale Tribunale, che aveva respinto l’impugnativa del licenziamento intimato in data 17 luglio 2009 dall’Azienda Ospedaliera di Perugia all’avv. R. B., responsabile dell’ufficio legale della medesima Azienda.

In ordine alle censure svolte dall’appellante riguardanti la regolarità del procedimento disciplinare, la Corte, per quanto ancora rileva nella presente sede, argomentava – in sintesi come segue.

a) Non vi era stata violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, comma 4, nel testo vigente all’epoca dei fatti, anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 150 del 2009, in quanto:

– era infondato il rilievo secondo cui l’attività istruttoria compiuta dal Direttore amministrativo prima di trasmettere gli atti all’Ufficio competente per il procedimento disciplinare sarebbe stata viziata da incompetenza, atteso che il Direttore si limitò ad un esame preliminare degli atti dell’ufficio legale per verificare la verosimiglianza dei fatti denunciati dalla dipendente B., svolgendo un sommario vaglio dell’esposto occorrente per verificarne la non manifesta infondatezza; nè costituiva avvio del procedimento disciplinare l’invio del rapporto alla Procura della Repubblica, atto dovuto dal dipendente pubblico ex art. 331 c.p.;

– era infondata la censura di intempestività nella trasmissione degli atti all’U.c.p.d., poichè l’esposto era del 22 settembre e la segnalazione all’U.c.d.p. del 27 ottobre; all’epoca la legge non stabiliva un termine per la trasmissione degli atti all’U.c.d.p., ma si limitava a stabilire che la procedura fosse esperita celermente, a differenza del testo del D.Lgs. n. 150 del 2009, novellato art. 55 non applicabile alla fattispecie, che prevede un termine massimo per la segnalazione del capo struttura all’U.c.p.d. dei fatti disciplinarmente rilevanti.

b) Era infondata l’eccezione secondo cui sarebbero stati violati del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 21 e 22 e l’art. 23 CCNL per i dirigenti del compatto sanità, norme che richiedono il parere del Comitato dei Garanti, nella specie acquisito ma rimasto inosservato:

– tale parere era superfluo, essendo prescritto solo nelle ipotesi di responsabilità gestionale per il mancato raggiungimento degli obiettivi nell’attività amministrativa e per grave inosservanza delle direttive impartite dall’organo competente e non invece nell’ipotesi di responsabilità disciplinare, salvo il caso in cui vi sia un indissolubile intreccio tra i due profili; nel caso di specie, le mancanze erano di esclusiva rilevanza disciplinare e dunque la sanzione ben poteva essere irrogata senza il previo parere o in presenza di un parere negativo;

– inoltre, il Comitato dei Garanti, organo consultivo, anzichè verificare la correttezza della proposta di licenziamento avanzata dall’amministrazione datrice di lavoro alla stregua delle norme collettive, si era ingerito in aspetti non di sua competenza, invitando l’Azienda ospedaliera a presentare denuncia all’A.G. penale per i fatti esposti dalla B. e al contempo, ritenuta la pregiudizialità del giudizio penale rispetto a quello disciplinare, aveva sospeso quest’ultimo, di talchè correttamente il datore di lavoro valutò la pronuncia come un’ipotesi di mancata formulazione del parere entro il termine di legge, adottando le sue determinazioni in merito al licenziamento.

c) Era infondata la pretesa decadenza per tardività di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, comma 5, (“…trascorsi inutilmente quindici giorni per la difesa del dipendente la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni”), sollevata per essere il licenziamento stato adottato dopo che il termine era scaduto. La norma regola il caso in cui il dipendente incolpato abbia rinunciato a qualsiasi difesa, omettendo di presentare le giustificazioni entro il termine di quindici giorni, ma non trova applicazione nel diverso caso in cui l’incolpato, come nella specie, presenti le proprie difese scritte e compaia dinanzi all’U.c.p.d. per essere sentito oralmente.

d) Nessuna violazione del diritto di difesa vi era stata per essere le trascrizioni delle telefonate e degli SMS state esibite alla lavoratrice dopo l’istruttoria svolta dall’U.c.p.d. e non prima: il diritto di accesso alla documentazione è stato sancito solo dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 69 inapplicabile ratione temporis alla fattispecie. In ogni caso la valenza probatoria di tale documentazione poteva essere fatta valere in giudizio, ma non valeva ad inficiare il procedimento disciplinare.

e) Il licenziamento era sanzione proporzionata alla gravità dei fatti. Innanzitutto, i capitoli di prova erano inammissibili per la loro genericità o irrilevanza o perchè vertevano su circostanze negative; in ogni caso non avrebbero consentito di accertare la falsità degli episodi ascritti. La ricorrente non aveva contestato la corrispondenza al vero dei fatti a lei addebitati, ma aveva soltanto tentato di sminuirne la gravità e la portata.

Particolarmente rilevanti erano stati:

– gli ordini impartiti alla dipendente B., gerarchicamente subordinata, di firmare, con sottoscrizione apocrifa, atti e documenti di competenza della dirigente, destinati ad altri organi e inseriti nel processo di formazione della volontà dell’amministrazione;

– le minacce di compromettere l’assunzione definitiva della dipendente qualora non avesse ottemperato agli ordini illegittimi e la concreta attuazione mediante la redazione di un parere connotato da valutazioni parzialmente negative, difformi da quelle espresse nella prima stesura e tale da infirmare un apparente giudizio “complessivamente” favorevole.

f) Nessun rilievo poteva avere la mancata adozione della sospensione cautelare, essendo questo una provvedimento facoltativo, rimesso alla discrezionalità dell’Amministrazione; se questa ritiene di non avvalersene, non da tale fatto può argomentarsi che gli addebiti contestati fossero per essa ininfluenti rispetto all’elemento fiduciario del rapporto.

g) “Dinanzi a queste gravi violazioni, qualificabili anche come illeciti penali, oltre che come abusi della posizione ricoperta dal dirigente nell’organizzazione dell’Azienda, le altre condotte contestate – consistite nell’aver utilizzato la B. più come segretaria addetta al disbrigo di commissioni e pratiche di carattere personale della ricorrente, piuttosto che come collaboratrice dell’Ufficio legale – sfumano nello sfondo, come episodi di contorno, indici di una scarsa attitudine dell’appellante a tenere distinto l’ambito lavorativo e i doveri a esso connessi dalla sfera privata”.

2. Per la cassazione di tale sentenza ricorre R.B. con sei motivi. Resiste l’Azienda ospedaliera con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

3. Parte ricorrente ha altresì prodotto, con le formalità dell’art. 372 c.p.c., copia della sentenza penale depositata l’11.5.2015, con certificazione del suo passaggio in giudicato, con cui è stata assolta da tutti i reati ascritti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, quanto alla sentenza penale di assoluzione, va osservato che un giudicato penale opposto al fine di una diversa valutazione dei fatti non rientra nell’ambito degli atti la cui produzione può essere ammessa ex art. 372 c.p.c..

1.1. Il principio secondo cui, nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, con correlativa inopponibilità del divieto di cui all’art. 372 c.p.c., non può trovare applicazione laddove la sentenza passata in giudicato venga invocata, ai sensi dell’art. 654 c.p.p., unicamente al fine di dimostrare l’effettiva sussistenza o insussistenza dei fatti. In tali casi il giudicato non assume alcuna valenza enunciativa della regula iuris alla quale il giudice civile ha il dovere di conformarsi nel caso concreto, mentre la sua astratta rilevanza potrebbe ravvisarsi soltanto in relazione all’affermazione o negazione di meri fatti materiali, ossia a valutazioni di stretto merito non deducibili nel giudizio di legittimità. Ne consegue che va in questi casi ritenuta l’inammissibilità della produzione della sentenza penale, siccome estranea all’ambito previsionale dell’art. 372 c.p.c. (Cass. n. 23483 del 2010; v. pure Cass. n. 24135/2011).

2. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, commi 4 e 5, atteso che ogni fase del procedimento compete all’U.c.p.d., mentre nel caso di specie era stato il Direttore amministrativo a compiere la prima fase dell’istruttoria, in difetto assoluto di competenza.

3. Il motivo è infondato.

3.1. Il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, comma 4, (che ha sostituito del D.Lgs. n. 29 del 1993, l’art. 59, comma 4; v. art. 12, lett. b CCNL 2002/2005) prevede che “ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo struttura in cui il dipendente lavora, contesta l’addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano il rimprovero verbale e la censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente”.

3.2. La “segnalazione” che il capo struttura invia all’U.c.p.d. non costituisce ancora avvio del procedimento. Ben potrebbe infatti l’U.c.p.d. ritenere, in propria competenza, di non avviarlo con la notifica della contestazione, come è confermato dalla distinzione ex lege della “segnalazione” rispetto alla “contestazione”, costituente primo atto del procedimento disciplinare.

3.3. L’istruttoria che inerisce al procedimento è quella cui provvede l’U.c.p.d. e fa seguito alla contestazione disciplinare e non la precede, come si desume dall’ordine delle fasi riportate dall’art. 59 citato (“contesta l’addebito…, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione”), mentre le informazioni raccolte dal capo struttura (nel caso in esame, dal Direttore amministrativo) costituiscono una fase prodromica, pre-

procedimentale, funzionale ad una verifica di non manifesta infondatezza mediante un esame preliminare della notizia dell’infrazione, come esattamente ritenuto dalla sentenza impugnata.

4. Con il secondo motivo la ricorrente, lamentando violazione delle medesime disposizioni e della L. n. 300 del 1970, art. 7 nonchè vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, denuncia il difetto di tempestività della contestazione disciplinare. Il primo esposto della B. del 22.9.2008 era stato trasmesso dal Direttore amministrativo all’U.c.p.d. il 27.10.2008 e tale Ufficio, a sua volta, aveva contestato l’addebito alla R. il 9.1.2009, a più di due mesi distanza dalla prima segnalazione.

5. La prima censura è infondata, la seconda inammissibile.

5.1. Risulta trattata dalla sentenza impugnata soltanto la prima questione, ossia la censura di intempestività nella trasmissione degli atti all’U.c.p.d.: l’esposto era del 22 settembre e 6 segnalazione all’U.c.p.d. del 27 ottobre. La disciplina all’epoca vigente, a differenza dell’art. 55 bis introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2009, non stabiliva un termine preciso entro il quale la notizia deve pervenire all’Ufficio competente, pur dovendo l’amministrazione, in base a principi generali e previgenti, avuta contezza di una possibile infrazione disciplinare commessa, provvedere con ragionevole prontezza e tempestività. Il lasso di tempo, di poco più di un mese, ritenuto congruo dalla Corte di appello, costituisce valutazione di fatto, insindacabile in questa sede in quanto immune da vizi logici o giuridici.

5.2. In ordine alla seconda censura, trattasi di questione che non risulta espressamente trattata dalla sentenza impugnata e che invece l’odierna ricorrente assume di avere prospettato in appello.

Tuttavia, non è riportato il relativo motivo di gravame che si afferma essere stato proposto e non esaminato. Il ricorso non rispetta quindi le regole di indicazione e di allegazione, in violazione degli artt. 366 e 369 c.p.c..

Poichè la parte non ha assolto compiutamente l’onere di descrivere la vicenda processuale, non si può stabilire il thema decidendum nel giudizio di secondo grado e se questo involgesse – e in quali termini – anche la questione della tardività della contestazione disciplinare mossa dall’U.c.p.d.. L’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone che la parte, nel rispetto del principio di cui all’art. 366 c.p.c. riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale (v. tra le più recenti, Cass. n. 19410 del 2015). E’ inammissibile il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte (Cass. n. 17049 del 2015).

6. Con il terzo motivo si censura la sentenza per violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, degli artt. 21, 22, dell’art. 23 CCNL 8.6.2000 (art. 360 c.p.c., n. 3), omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) e violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte di appello trascurato il contenuto ostativo del parere vincolante del Comitato dei Garanti.

7. Anche tale censura è infondata.

7.1. La più recente giurisprudenza di questa Corte ha definitivamente chiarito, in tema di dirigenza pubblica, che il previo conforme parere del Comitato dei Garanti, previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 21 e 22 per il personale statale, estensibile anche alle pubbliche amministrazioni non statali in forza della norma di adeguamento di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 27, comma 1, riguarda le sole ipotesi di responsabilità gestionale per il mancato raggiungimento degli obbiettivi nell’attività amministrativa e grave inosservanza delle direttive impartite dall’organo competente a ciò preposto e non anche le condotte realizzate in violazione di singoli doveri, restando salva l’applicabilità della disposizione nei casi in cui vi sia un indissolubile intreccio tra tale tipo di responsabilità e quella disciplinare. Ne consegue che, ove siano contestate mancanze di rilevanza esclusivamente disciplinare, la sanzione può legittimamente essere irrogata anche in assenza di detto parere ovvero con parere negativo (Cass. n. 8329 del 2010, nonchè Cass. nn.1478 e 24801 del 2015).

7.2. La diversa soluzione adottata nella sentenza 3929/2007 di questa Corte, trovava fondamento nella rilevata commistione, nel caso allora all’esame, di profili di responsabilità disciplinare e di responsabilità per mancato raggiungimento degli obiettivi.

7.3. La Corte distrettuale ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, posto che nel caso in esame non si verte in tema di responsabilità gestionale, ma in un’ipotesi di violazione dei doveri funzionali del dirigente, ossia di responsabilità esclusivamente disciplinare, priva di qualsiasi commistione con la prima. Poichè il parere del Comitato dei Garanti non era prescritto, il fatto che fosse stato comunque acquisito dall’Azienda ospedaliera, in base ad una errata interpretazione della disciplina legale e contrattuale, non rende lo stesso per ciò solo necessario nè vincolante. Esso non obbligava quindi l’Amministrazione a conformarsi alle relative indicazioni.

8. Con il quarto motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, comma 5, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 150 del 2009, ove è previsto che “trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni” Assume parte ricorrente che la norma non distingue la prima convocazione dalle eventuali successive convocazioni per la difesa dell’incolpato. Nel caso di specie, la ricorrente era stata convocata una prima volta per il giorno 26.1.2009 e da tale data doveva decorrere il termine previsto, con la conseguenza che alla data di comunicazione e di adozione della proposta di recesso, del 7.5.2009, il termine anzidetto era già interamente decorso, con conseguente nullità della proposta ed estinzione dell’intero procedimento.

9. Anche questo motivo è infondato.

9.1. Premesso che, secondo l’accertamento compiuto dal giudice di merito, l’incolpata presentò le proprie difese scritte e comparve dinanzi all’U.c.p.d. nella seduta del 26 gennaio 2009, occorre dare significato all’avverbio “inutilmente”, che appare nel cit. D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, nella formulazione nel comma 5 nel testo vigente ratione temporis all’epoca dei fatti. Intanto il decorso del termine di quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente può considerarsi come trascorso “inutilmente” in quanto il dipendente non abbia svolto le sue difese ad es. argomentando giustificazioni della condotta addebitatagli. Se il dipendente non si giustifica nel termine suddetto, allora l’Amministrazione datrice di lavoro deve procedere rapidamente nei quindici giorni successivi per l’irrogazione della sanzione. Ma se il dipendente comunica le sue giustificazioni, allora il termine di quindici giorni dalla convocazione non può considerarsi come decorso “inutilmente” e quindi non trova applicazione l’ulteriore termine di quindici giorni per l’irrogazione della sanzione; la ragione di ciò risiede nel fatto che le giustificazioni del lavoratore possono implicare una verifica o una valutazione ulteriore e perciò richiedere un più ampio lasso di tempo pur nel rispetto del criterio generale della “tempestività” dell’irrogazione della sanzione (Cass. n. 9767 del 2011). La tempestività, in caso di esercizio delle difese da parte dell’incolpato, deve essere valutata alla stregua della disciplina legale e contrattuale che regola le singole fattispecie. Infatti, il licenziamento disciplinare nel rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, nel regime precedente il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, è da ritenere regolamentato dalla fonte legale (D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 55 e 56), integrata dalla contrattazione collettiva, nonchè dall’eventuale Regolamento di disciplina dell’amministrazione pubblica datrice di lavoro quanto al termine per l’intimazione del licenziamento dalla convocazione per la difesa del dipendente (Cass. n. 9767/2011 cit.).

10. Il quinto motivo lamenta violazione del diritto di difesa, in relazione al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, comma 5, e all’art. 24 Cost., nonchè dei principi di buona fede e correttezza in relazione agli artt. 1175 e 1375 c.c.. La ricorrente si duole – per quanto è dato enucleare dalla disagevole lettura dell’articolato motivo, in cui si intreccia la parte narrativa con quella qualificativa dei fatti e con le censure di ordine giuridico (pagg. 46-60) – del diniego opposto dall’Amministrazione alla richiesta di accesso alla documentazione afferente al procedimento disciplinare ed in particolare il contenuto del cd rom e del tabulato con la trascrizione degli sms tra la R. e la B..

11. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità rispetto al decisum, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4.

11.1. La Corte di appello, nella narrativa della vicenda processuale, ha avuto modo di premettere, che nella lettera di contestazione di addebito disciplinare del 9.1.2009 era espressamente precisato (in adesione ad un parere acquisito previamente dall’Amministrazione) che “la citata nota del 10.11.2008 prot. n. 2/ris. contiene in allegato un cd-rom ed un tabulato con trascrizione di sms dei quali non si tiene conto nella formulazione degli addebiti….” (pagg. 4-5 sent.).

Nella parte motiva, oltre a precisare che i principi enunciati dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, all’art. 7 sono sanciti, nel pubblico impiego, dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 e che nessuno di quei principi peraltro impone che il procedimento disciplinare sia strutturato come un processo, del quale d’altronde non condivide nè finalità, nè caratteristiche, la Corte di appello ha richiamato il principio espresso da Cass. n. 14225/2000 (proprio in relazione alla L. n. 300 del 1970, art. 7) secondo cui il datore di lavoro è tenuto ad offrire all’incolpato documenti in consultazione solo in quanto e nei limiti in cui l’esame degli stessi sia necessario al fine di una contestazione dell’addebito idonea a permettere alla controparte un’adeguata difesa.

La Corte di appello ha poi precisato (pag. 13) che la contestazione era stata mossa “soltanto in base ai fatti denunciati dalla B. con esposto del 22 settembre 2008 e con la nota integrativa del 28 ottobre 2008, senza attingere alle registrazioni e agli sms”; inoltre dal confronto tra la lettera di contestazione e la proposta di recesso, risultava che non vi era stata alcuna modifica dei fatti addebitati.

11.2. Nessuno dei suddetti passaggi giuridici della motivazione è stato specificamente contestato, limitandosi parte ricorrente a ribadire le proprie tesi, sostanzialmente vertenti sulla presunta violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost..

11.3. Innanzitutto, deve rilevarsi che il ricorso per cassazione costituisce un mezzo di impugnazione privo di effetto devolutivo ed a critica vincolata. Secondo costante orientamento di questa Corte, il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. nn. 16132/05, 26048/05, 20145/05, 1108/06, 10043/06, 20100/06, 21245/06, 14752/07 e 3010/12; da ultimo, v. Cass. 5 luglio 2013 n. 16862).

11.4. Il ricorso difetta di specificità con riferimento al suddetto ordine argomentativo della sentenza impugnata, incentrato sulla irrilevanza, ai fini difensivi e della contestazione disciplinare, del mancato esame della documentazione oggetto della presente doglianza, già svolta negli stessi termini in grado di appello.

12. Va comunque aggiunto che l’orientamento interpretativo richiamato nella sentenza impugnata è condivisibile ed è stato già in altre occasioni confermato in sede di legittimità, essendo stato ribadito che il datore di lavoro è tenuto ad offrire in consultazione all’incolpato i documenti aziendali solo in quanto e nei limiti in cui l’esame degli stessi sia necessario al fine di una contestazione dell’addebito idonea a permettere alla controparte un’adeguata difesa; ne consegue che, in tale ultima ipotesi, il lavoratore che lamenti la violazione di tale obbligo ha l’onere di specificare i documenti la cui messa a disposizione sarebbe stata necessaria al predetto fine (Cass. n. 23304 del 2010), ferma restando comunque la possibilità per il lavoratore medesimo di ottenere, nel corso del giudizio ordinario di impugnazione del licenziamento irrogato all’esito del procedimento suddetto, l’ordine di esibizione della documentazione stessa.

12.1. Nel caso in esame, non è stato neppure chiarito in quali termini il diritto di difesa sarebbe stato violato, una volta ritenuto che la contestazione non venne mossa – come è espressamente enunciato nella relativa comunicazione – sulla base degli atti di cui si lamenta il mancato preventivo esame da parte dell’incolpata.

13. Il sesto motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) e violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte di appello errato nel ritenere pacifici i fatti ascritti alla R., omettendo di esaminare tutte le circostanziate difese svolte dalla ricorrente nel ricorso introduttivo, ribadite in appello, e rigettando le istanze istruttorie, le quali avrebbero consentito di dimostrare il difetto di proporzionalità della sanzione irrogata rispetto alla realtà dei fatti. Il ricorso ripercorre l’intera vicenda (pagg. 60-70 ric.) lamentando, in particolare: la mancata considerazione dell’archiviazione del procedimento penale instaurato a carico della R. per i reati di cui agli artt. 323, 611, 476 e 572 c.c.; l’incongruenza tra la presunta vessazione subita dalla B. e la sequenza cronologica dei fatti che vi sarebbero a fondamento; la mancata verifica della paternità delle firme apocrife e della apposizione delle stesse con il consenso della ricorrente, sempre negato da costei; la mancata valutazione delle prove documentali, con conseguente violazione dell’art. 115 c.p.c. in quanto la decisione risultava contraria ed inconciliabile con il contenuto delle prove stesse.

14. Anche tale motivo è infondato.

14.1. Preliminarmente, va osservato che l’art. 116 c.p.c., comma 1, consacra il principio del libero convincimento del giudice, al cui prudente apprezzamento – salvo alcune specifiche ipotesi di prova legale – è pertanto rimessa la valutazione globale delle risultanze processuali, essendo egli peraltro tenuto ad indicare gli elementi sui quali si fonda il suo convincimento nonchè l’iter seguito per addivenire alle raggiunte conclusioni, ben potendo al riguardo disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata; e tale apprezzamento è insindacabile in cassazione in presenza di congrua motivazione, immune da vizi logici e giuridici (Cass. 13 luglio 2004 n. 12912; conf. 13441 del 2004). Il ricorso in esame sollecita, nella forma apparente della denuncia di error in iudicando, un riesame dei fatti, inammissibile in questa sede.

14.2. Nè è ravvisabile l’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 c.p.c., n. 5 nell’ambito dell’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo della giusta causa.

In proposito, va rilevato che la sentenza gravata è stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012. Trova dunque applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 5, come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, il quale prevede che la sentenza può essere impugnata per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. A norma dell’art. 54, comma 3, del medesimo decreto, tale disposizione si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11.8.2012). Nel sistema l’intervento di modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5 come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte, comporta un’ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto e fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Le S.U. hanno, inoltre, precisato che la parte ricorrente deve indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, i “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso.

14.3. Il vizio di motivazione dedotto nella specie non rientra, all’evidenza, negli stretti limiti entro i quali può ritenersi superata la soglia di ammissibilità dello stesso.

15. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

16. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) all’art. 1, comma 17. Tale disposizione trova applicazione nella fattispecie, applicandosi ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali e in Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2016

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