Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12107 del 01/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 01/06/2011, (ud. 12/05/2011, dep. 01/06/2011), n.12107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentati e difesa

dall’avvocato PILEGGI ANTONIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.M., già elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL

QUADRARO 72, presso lo studio dell’avvocato MARANDO FRANCESCA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MIGLIACCIO BENINO, giusta delega

in atti e da ultimo domiciliata presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 739/2006 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 26/05/2006 R.G.N. 798/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega PILEGGI ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Salerno, con sentenza in data 26.4/26.5.2006, in riforma della decisione di prime cure, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto stipulato fra le Poste Italiane e C.M. per il periodo dal 14 dicembre 1998 al 31 gennaio 1999, ai sensi dell’art. 8 del CCNL 26.11.1994 “per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”.

Osservava in sintesi la corte territoriale che il contratto era stato stipulato in assenza di alcuna valida autorizzazione da parte della contrattazione collettiva, per la scadenza dei limiti temporali di vigenza degli accordi conclusi dalle parti sociali ai sensi della disposizione della L. n. 56 del 1987, art. 23.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso le Poste Italiane con tre motivi.

Si è costituita con controricorso C.M.. E’ stato depositato verbale di conciliazione sindacale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in conformità alle previsioni degli accordi collettivi in tema di consolidamento dei rapporti di lavoro degli assunti a tempo determinato riammessi in servizio per ordine del giudice del lavoro, in esito al quale C.M. è stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato, rinunciando agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio, nonchè ad azionare ogni rivendicazione ricollegabile ad eventuali ulteriori rapporti intercorsi con la società, seppur diversi da quello preso a riferimento nella sentenza citata nel verbale medesimo, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341).

Spese compensate stante l’esito del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2011

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