Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12106 del 18/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 18/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 18/05/2010), n.12106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI

PROFESSIONISTI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII

n. 108, presso lo studio dell’avvocato SCONOCCHIA BRUNO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CINELLI MAURIZIO,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato ANTONINI GIORGIO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PULLI CLEMENTINA, BIONDI Giovanna, giusta

delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 6155/2 0 05 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/11/2005 R.G.N. 248/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2010 dal Consigliere Dott. IANNIELLO Antonio;

udito l’Avvocato SCONOCCHIA BRUNO;

udito l’Avvocato ANTONINI GIORGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.A., potendo vantare presso la Cassa geometri tra il 1962 e il 1986 e presso l’INPS dal 1956 al 30 giugno 1997 alcuni periodi contributivi, parzialmente non coincidenti e non sufficienti ad integrare, presso nessuna delle due gestioni previdenziali, il requisito minimo utile per il conseguimento della pensione di vecchiaia, aveva chiesto, prima in via amministrativa e poi con ricorso al Tribunale di Roma del 17 aprile 2001, l’accertamento del proprio diritto alla totalizzazione dei due gruppi di periodi contributivi, con la conseguente condanna dell’INPS e della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti a pagargli, pro quota, la pensione di vecchiaia risultante, dalla data di maturazione del relativo diritto (1 agosto 1993).

Successivamente, la Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 15 novembre 2005, in parziale riforma della decisione di rigetto integrale del Tribunale, ha dichiarato il diritto dello S. alla totalizzazione dei periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso i due enti previdenziali menzionati, rigettando peraltro la domanda di condanna degli stessi al pagamento della pensione.

Al riguardo, la Corte ha distinto il diritto del ricorrente al compimento da parte degli enti delle operazioni di verifica della situazione di fatto da cui scaturisce il diritto alla prestazione, pro quota, della pensione da quest’ultimo diritto e ha ritenuto sussistente il primo, confermando il mancato accoglimento della domanda relativa al secondo, “impregiudicato restando il diritto al pagamento delle provvidenze rivendicate in esito al compimento da parte dei convenuti delle relative procedure”.

Per la cassazione di tale sentenza propone ora ricorso la Cassa geometri, con un unico articolato motivo.

Resiste alle domande S.A. con rituale controricorso.

Nonostante la regolare notifica del ricorso, l’INPS non si e’ costituito in questo giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col ricorso, la Cassa geometri deduce la violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 2000, n. 338, art. 71 in riferimento al D.M. 7 febbraio 2003, n. 57, artt. 1, 2, 3, 4, 6 e 8 dell’art. 414 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c..

In proposito, la ricorrente sostiene l’esistenza di un nesso inscindibile tra il diritto ad ottenere una valutazione cumulativa dei periodi assicurativi necessari a conseguire il trattamento richiesto e il diritto alla corrispondente pensione pro quota, sicche’ la mancata specificazione nel ricorso introduttivo del giudizio dei periodi contributivi non coincidenti accreditati nell’una e nell’altra gestione previdenziale avrebbe dovuto comportare nel caso in esame, come correttamente concluso dal giudice di primo grado, il rigetto della domanda dello S..

Inoltre la sentenza impugnata avrebbe altresi’ fatto malgoverno delle regole di cui all’art. 414 c.p.c., in quanto, alla stregua di essa, l’originario ricorrente avrebbe dovuto altresi’ allegare e documentare, fin dall’atto iniziale, il possesso dei requisiti di anzianita’ di iscrizione e di contribuzione sufficienti, a seguito della loro valutazione cumulativa, al riconoscimento del corrispondente diritto in entrambe le gestioni interessate.

Nel controricorso, S.A. – oltre a sostenere l’infondatezza della domanda, in quanto il diritto riconosciuto dipenderebbe unicamente dalla mancata maturazione della pensione in ciascuna delle gestioni previdenziali considerate, nonostante il versamento in ciascuna di esse di contributi – ha fatto presente che in data 24 novembre 2006 la Cassa geometri gli ha comunicato che, d’intesa con l’INPS, gli era stato riconosciuto il diritto alla pensione di vecchiaia da totalizzazione a decorrere dal 1 febbraio 2006.

Premessa l’irrilevanza della deduzione contenuta nel controricorso e relativa al riconoscimento del diritto dello S. a pensione di vecchiaia da totalizzazione, in quanto tale riconoscimento e’ stato effettuato dagli enti qui intimati con decorrenza di gran lunga successiva a quella richiesta nel presente giudizio e quindi sulla base di requisiti differenti, il ricorso e’ fondato, per le ragioni di seguito esposte.

Ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 71:

“1 – Al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, …, e’ data facolta’ di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilita’, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. La predetta facolta’ opera in favore dei superstiti dell’assicurato, ancorche’ quest’ultimo sia deceduto prima del compimento dell’eta’ pensionabile.

2 . Nei casi previsti dal comma 1 ciascuna gestione previdenziale verifica la sussistenza del diritto alla pensione e determina la misura del trattamento a proprio carico, in proporzione dell’anzianita’ assicurativa e contributiva maturata presso la gestione medesima, sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento. Per le pensioni o quote delle medesime da liquidare con il sistema retributivo, il predetto importo a carico di ciascuna gestione e’ ottenuto applicando all’importo teorico risultante dalla somma dei diversi periodi assicurativi un coefficiente pari il rapporto tra l’anzianita’ contributiva accreditata nella gestione stessa e l’anzianita’ contributiva accreditata a favore dell’interessato nel complesso delle gestioni previdenziali. I trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscono altrettante quote di un’unica pensione che e’ soggetta a rivalutazione e viene integrata al trattamento minimo secondo l’ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore…”.

Come risulta evidente dal testo della norma di legge riprodotta, essa prevede unicamente il diritto dell’iscritto a piu’ gestioni previdenziali, nei casi in cui in nessuna di esse raggiunga i requisiti per la pensione di vecchiaia o di inabilita’, di ottenerla egualmente, cumulando i periodi contributivi non coincidenti accreditati presso ciascuna delle gestioni.

Appare infatti estraneo a tale normativa il frazionamento dell’indicato diritto in due situazioni giuridiche soggettive distinte, una, avente a presupposto l’assenza di diritto a pensione in alcuna delle gestioni considerate e attinente alla pretesa di vedere compiere dalle gestioni previdenziali in parola la verifica della situazione contributiva dell’interessato, l’altra, che presuppone che il cumulo richiesto conduca a risultati utili per il richiedente, riguardante il diritto al percepimento, pro quota, della pensione.

Viceversa, i presupposti unitariamente dettati dalla legge in esame per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o di inabilita’, nel caso che l’iscritto a piu’ gestioni previdenziali non possa vantare in nessuna di esse il diritto a pensione – ed insieme della strumentale pretesa dell’assicurato di vedere, sulla base della presentazione della sua domanda di totalizzazione, le gestioni previdenziali attivarsi per le necessarie verifiche – sono costituiti dal raggiungimento dei relativi requisiti attraverso il cumulo dei periodi contributivi separatamente riconosciuti nelle diverse gestioni.

Conseguentemente, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata, la quale ha operato artificiosamente il frazionamento qui censurato, va cassata, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinche’ proceda a rivalutare l’intera situazione dell’originario ricorrente alla stregua della corretta interpretazione della L. n. 388 del 2000, art. 71 come sopra enunciata.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

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