Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12106 del 13/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 13/06/2016, (ud. 23/03/2016, dep. 13/06/2016), n.12106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15612-2011 proposto da:

P.I. S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.T.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CAVOUR 221, presso lo studio dell’avvocato

FABIO FABBRINI, che la rappresenta e difende,ìiusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3032/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/06/2010 R.G.N. 9117/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega verbale Avvocato

FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione, in subordine rinvio.

Fatto

Con sentenza dell’1 aprile-3 giugno 2010 la Corte d’appello di Roma respingeva l’appello proposto da P.I. spa nei confronti di D.T.C. avverso la sentenza n. 18218/2006 del Tribunale di Roma, che aveva accolto la domanda proposta dalla lavoratrice nei confronti della s.p.a. P.I. per la declaratoria di nullità del termine apposto ai contratti di lavoro intercorsi tra le parti:

– dal 9-5-2002 al 30-6- 2002 in ragione di “esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè alla attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11.12.2001 e 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002”;

– dal 2 -5- 2003 al 30-9-2003 “per ragioni di carattere sostitutivo, correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’area operativa e addetto al servizio di recapito/smistamento e trasporto presso il Polo corrispondenza (OMISSIS)”;

– dal 3-5-2004 al 30-9-2004 “per ragioni di carattere sostitutivo, correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’area operativa e addetto al servizio di recapito/smistamento e trasporto presso il Polo corrispondenza (OMISSIS)”.

La Corte territoriale riteneva non integrato il requisito di specificità della causale richiesto dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2 per la pluralità delle esigenze dedotte in contratto e la loro genericità. Detta genericità, a giudizio della Corte, non era superata dal riferimento, egualmente generico, ad una serie di accordi sindacali, disgiunto dalla indicazione dei concreti riflessi degli accordi stessi nella organizzazione dell’ufficio cui la dipendente era destinata.

La causale faceva riferimento anche ad esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti alla introduzione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, per le quali mancava qualsiasi deduzione in atti.

– Analoghe carenze si rilevavano in ordine ai contratti stipulati per ragioni sostitutive; dalle allegazioni difensive e dai documenti prodotti non risultava una idonea integrazione delle stesse ragioni.

Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione P.I., articolato in sette motivi.

Resiste con controricorso D.T.C..

Diritto

Con i motivi dal primo al quarto la società ricorrente censura le statuizioni della sentenza relative al primo dei contratti a termine conclusi, relativo a ragioni organizzative; il quinto ed il sesto motivo attengono alla pronunzia sul secondo e sul terzo contratto a termine, conclusi in ragione di esigenze sostitutive; con il settimo motivo si censura la statuizione sul danno.

In particolare:

1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1 e 2, art. 4, comma 2, art. 12 preleggi, art. 1362 c.c. e ss., art. 1325 c.c. e ss..

Lamenta che erroneamente la Corte di merito aveva ritenuto la genericità della causale apposta al primo dei contratti stipulati, assumendo una incompatibilità tra la pluralità della ragioni giustificative del termine e l’obbligo di specificità di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1. Richiama le pronunzie di questa Corte con le quali è stato chiarito che l’onere di specificazione delle ragioni del termine può essere assolto anche attraverso il rinvio ad atti esterni accessibili alle parti, quali gli accordi sindacali sulla mobilità del personale.

Deduce la contrarietà della statuizione anche alle regole di ermeneutica contrattuale fissate dagli artt. 1362 e 1363 c.c..

In particolare evidenzia che nelle disposizioni finali dell’accordo del 17 ottobre 2001, richiamato nei successivi accordi collettivi, veniva affermato che a conclusione della procedura di messa in mobilità le parti avevano sottoscritto accordi – in data 17 e 23 ottobre 2001 – relativi, tra l’altro, alla definizione dei processi di mobilità interaziendale, autorizzando la società a ricorrere, durante la fase di realizzazione di detti processi di mobilità, alla attivazione di contratti a tempo determinato per sostenere il livello del servizio di recapito e di sportelleria.

Gli accordi collettivi successivi a quello del 17.10.2001, richiamati nel contratto di assunzione, disciplinavano il processo di riallocazione territoriale e professionale delle risorse a tempo indeterminato e davano prova sul piano sostanziale della sussistenza delle ragioni del termine.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio.

Lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla asserita inidoneità degli accordi sindacali a specificare la causale giustificatrice del termine.

3. Con il terzo motivo P.I. lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 2, dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115, 116, 244 e 253 c.p.c., art. 421 c.p.c., comma 2.

Censura la sentenza per avere affermato che era onere della società allegare e provare la effettiva sussistenza della esigenza richiamata nella clausola del termine ed il rapporto di causalità tra tale esigenza e la singola assunzione. Assume che ai sensi dell’articolo 2697 cc è il lavoratore che agisce per l’accertamento della illegittimità della apposizione del termine ad avere l’onere di provare l’insussistenza delle ragioni poste dal datore di lavoro a fondamento della clausola del termine.

Afferma di avere in ogni caso provato le esigenze organizzative con la produzione degli accordi collettivi richiamati nel contratto di lavoro – nei quali si dava atto di dette esigenze – e con la richiesta della prova orale, che non era stata ammessa, articolata in specifici capitoli (riportati nel presente ricorso) volti a dimostrare in quale misura i processi di riposizionamento del personale avessero coinvolto anche la unità produttiva di applicazione della ricorrente.

4. Con il quarto motivo P.I. denunzia omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo.

Censura la mancanza di motivazione del rigetto delle istanze istruttorie articolate (sin dal primo grado di giudizio – come capitolo di prova n. 11 – e reiterate in appello) in ordine alla esistenza di squilibri nella distribuzione del personale sul territorio, che avevano determinato situazioni di temporanea carenza di personale incidenti sulla unità produttiva in cui la D. T. era stata assunta.

Censura altresì il mancato esercizio dei poteri istruttori d’ufficio onde colmare una eventuale ritenuta carenza delle allegazioni dei capitoli di prova.

5 Con il quinto motivo la società P.I. denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, art. 1362 c.p.c. e segg. nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 –

contraddittoria ed omessa pronunzia in ordine ad un punto decisivo della controversia.

Censura la sentenza per avere ritenuto la genericità della causale del termine apposta nei due contratti per ragioni sostitutive;

l’obbligo di specificità era stato assolto con la indicazione della ragione sostitutiva, delle mansioni, della durata e dell’ufficio di applicazione.

6 Con il sesto motivo la società ricorrente lamenta insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo.

Deduce la mancata valutazione dei capitoli di prova testimoniale –

articolati in primo grado e reiterati nel grado di appello – diretti a dimostrare la effettiva necessità di sostituire personale assente e la mancata motivazione della implicita ritenuta insufficienza o genericità dei capitoli stessi.

Censura altresì la mancata attivazione dei poteri istruttori d’ufficio.

7 Con il settimo motivo si denunzia, in ulteriore subordine – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1219, 1223, 2094 e 2099 c.c., in relazione alla statuizione di quantificazione del danno.

Il primo ed il secondo motivo, che possono essere tratti congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.

Le censure mosse da P.I. spa trovano riscontro nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che con riferimento a fattispecie nelle quali erano state adoperate clausole giustificatrici di contenuto analogo a quello utilizzato nel caso in esame, ha affermato che la specificazione delle ragioni giustificative del termine può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro attraverso il riferimento “per relationem” ad altri testi scritti accessibili alle parti giacchè, “seppure nel nuovo quadro normativo… non spetti più un autonomo potere di qualificazione delle esigenze aziendali idonee a consentire l’assunzione a termine, tuttavia, la mediazione collettiva ed i relativi esiti concertativi restano pur sempre un elemento rilevante di rappresentazione delle esigenze aziendali in termini compatibili con la tutela degli interessi dei dipendenti, con la conseguenza che gli stessi debbono essere attentamente valutati dal giudice ai fini della configurabilità nel caso concreto dei requisiti della fattispecie legale” (Cass. sez. lav., 23/02/2016, n. 3495;

22/02/2016, n. 3412; 1 febbraio 2010 n. 2279; 27 aprile 2010 n. 10033; 25 maggio 2012 n. 8286; 3.10.2014 n. 20946; 9.7.2015 n. 14336).

In altri termini, è necessario che di fronte ad una complessa enunciazione delle ragioni addotte a legittimare l’apposizione del termine l’esame del giudice di merito si estenda a tutti gli elementi di specificazione emergenti dal contratto, allo scopo di acclararne l’effettiva sussistenza, ivi comprendendo l’analisi degli accordi collettivi sopra indicati (cfr. la giurisprudenza già richiamata, cui adde Cass. nn. 2279 e 16303 del 2010, Cass. 25 maggio 2012, n. 8286, Cass. 23 maggio 2013 n. 16102 e Cass. 16.4.2015 n. 7772).

Nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha omesso di esaminare il contenuto degli accordi richiamati nel contratto individuale e di valutare la loro concreta idoneità ad assolvere alla funzione di specificazione della causale; ha operato, inoltre, una sovrapposizione tra il profilo formale, relativo alla specificità della clausola contrattuale – da valutare ex ante ed in astratto – e quello sostanziale, della allegazione e prova in giudizio della effettiva inerenza al singolo rapporto di lavoro delle esigenze richiamate nel contratto.

Restano assorbiti i motivi dal terzo al settimo; la sentenza ha accertato la intercorrenza del rapporto a tempo indeterminato ed emesso condanna in ragione dell’iniziale contratto a termine sicchè l’accoglimento dei primi due motivi ne determina la cassazione, con conseguente rinvio della causa ad altro giudice, indicato in dispositivo, che provvederà sulla base dei principi di diritto sopra richiamati, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2016

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