Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12105 del 18/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 18/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 18/05/2010), n.12105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DOTT. A.K.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato NICOLAIS LUCIO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CIAPPI ARDUINO

ALDO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA U.S.L. N. (OMISSIS) di SIENA;

– intimata –

e sul ricorso n. 34555/2006 proposto da:

AZIENDA U.S.L. N. (OMISSIS) di SIENA, in persona del legale

rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO

46, presso lo studio dell’avvocato GREZ GIANMARCO, rappresentata e

difesa dall’avvocato GARZIA LUANA, giusta delega in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

DOTT. A.K.M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1033/2 005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 01/07/2005 R.G.N. 1774/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2010 dal Consigliere Dott. PICONE Pasquale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e incidentale.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. La sentenza di cui si domanda la cassazione giudica fondato l’appello dell’Azienda unita’ sanitaria locale n. (OMISSIS) di Siena e, in riforma della decisione del Tribunale di Siena – giudice del lavoro – 28.6.2005, n. 1033, rigetta la domanda proposta da A.K. M.A., medico di medicina generale convenzionato con l’Ausl, incaricato di continuita’ assistenziale (ex guardia medica), per l’accertamento del diritto al pagamento dell’indennita’ di “piena disponibilita’” di cui al D.P.R. n. 484 del 1996, art. 58 condannandolo, in accoglimento della domanda riconvenzionale, alla restituzione di Euro 9.340,93, somma indebitamente corrisposta dall’Azienda nel periodo aprile 1997 – marzo 2000.

2. La decisione e’ giustificata con il rilievo che il dott. A. K.M.A. era titolare di altro rapporto di lavoro autonomo, quale medico incaricato presso istituto di prevenzione e pena, e cio’ gli precludeva il diritto all’indennita’ di piena disponibilita’, atteso che la L. 9 ottobre 1970, n. 740, art. 2 (come modificato dal D.L. 14 giugno 1993, n. 187, art. 6 conv. nella L. 12 agosto 1993, n. 296), che dichiara inapplicabili le “incompatibilita’ e limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale” ai medici che svolgono a qualsiasi titolo attivita’ nell’ambito degli istituti penitenziari, sono da intendersi riferite solo alla possibilita’ di cumulare gli incarichi, nonche’ ad altre forme di limitazioni (quali il massimale di assistiti), ma non agli specifici aspetti economici, quali le condizioni ed i limiti di godimento di singole indennita’.

Conseguentemente, nei confronti dei medici che svolgono attivita’ sia presso istituti penitenziari, sia nell’ambito di un rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, opera la preclusione relativa al diritto all’indennita’ di piena disponibilita’.

3. Il ricorso del dott. A.K.M.A. si articola in due motivi; resiste con controricorso l’Ausl n. (OMISSIS) di Siena, proponendo ricorso incidentale per unico motivo.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Preliminarmente la Corte riunisce i ricorsi proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).

2. Con il primo motivo del ricorso principale e’ denunciata violazione del D.P.R. n. 486 del 1996, art. 58 in relazione all’art. 12 preleggi, perche’ la voce retributiva “indennita’ di piena disponibilita’” spetta al medico incaricato di continuita’ assistenziale che, sebbene titolare di altri rapporti convenzionali, in ragione delle caratteristiche degli altri incarichi e avuto riguardo alla situazione concreta, sia in condizione di assicurare la piena disponibilita’ nell’esecuzione del servizio primario, dovendosi escludere l’incidenza negativa del cumulo degli incarichi.

Conseguentemente, il giudice del merito avrebbe dovuto compiere gli accertamenti necessari per la corretta applicazione della norma.

2.1. Il motivo e’ inammissibile.

Il ricorrente richiama il principio enunciato da Cass. 21 aprile 2004, n. 7615, secondo cui, con riferimento all’interpretazione del D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484, art. 45, lett. b), concernente l’indennita’ di piena disponibilita’ per i medici di medicina generale convenzionati con il S.s.n., la condizione ostativa alla erogazione della stessa non e’ integrata dall’esistenza di ogni tipo di “convenzioni con istituzioni pubbliche o private”, dovendosi invece accertare in concreto se le modalita’ di svolgimento della prestazione ulteriore siano tali da consentire, o non, al professionista il regolare adempimento del proprio impegno professionale in favore degli assistiti di medicina generale, e censura la sentenza impugnata per non aver proceduto agli accertamenti necessari per l’applicazione del detto principio.

2.2. Ma dalla sentenza impugnata non risulta ne’ il ricorrente ne denuncia l’omesso esame – che siano state allegate le caratteristiche dell’incarico presso l’istituto penitenziario e le modalita’ concrete di esecuzione, quali circostanze rilevanti per l’applicazione del D.P.R. n. 484 del 1996, art. 58 nell’interpretazione sostenuta in questa sede.

Dee trovare, pertanto, applicazione la regola processuale secondo la quale nel giudizio di cassazione e’ preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito, a meno che tali questioni o temi non abbiano formato oggetto di gravame o di tempestiva e rituale allegazione nel giudizio di appello (cfr. tra le numerose decisioni conformi, Cass, 30 marzo 2007, n. 7981; 23 gennaio 2007, n. 1474: 15 maggio 2006 n. 11097; 15 marzo 2006, n. 5620).

3. Con il secondo motivo del ricorso principale si denunzia violazione della L. n. 740 del 1970, art. 2, comma 3 nel testo modificato dal D.L. n. 187 del 1993, perche’, considerata la ratio di incentivare il lavoro particolarmente disagiato del medico presso strutture carcerarie, risulterebbe ingiustificata la lettura, restrittiva, del termine “limitazioni” come non comprensiva di quelle relative ai compensi (l’unica ipotesi individuata sarebbe quella di cui al D.P.R. n. 484 del 1996, art. 25, comma 4, relativa al massimale delle scelte, anch’esso incidente del resto sul trattamento economico), termine non a caso adoperato in aggiunta rispetto all’esclusione di qualunque incompatibilita’ con i rapporti convenzionali con il servizio sanitario nazionale, ne’ l’interpretazione del giudice del merito sarebbe validamente suffragata con il rilievo che la legge statale non avrebbe potuto incidere sulla disciplina dei compensi stabilita dalle parti stipulanti gli accordi collettivi, atteso che la fonte di disciplina e’ costituita da un regolamento tenuto a rispettare la legge.

3.1. Anche questo motivo e’ infondato, in linea con la decisione gia’ assunta dalla Corte con la sentenza 19 aprile 2006, n. 9046, che ha deciso la stessa questione posta dalla controversia in oggetto.

Al precedente deve essere data continuita’ in base alle considerazioni di seguito esposte.

3.2. La L. 9 ottobre 1970, n. 740 (“Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell’amministrazione statale”), al titolo primo (“personale sanitario”), capo primo (“medici incaricati”), sezione prima (“norme generali”), all’art. 2 (recante la rubrica “Rapporti di incarico”), recita: Le prestazioni professionali rese in conseguenza del conferimento dell’incarico sono disciplinate dalle norme della presente legge. Ai medici incaricati non sono applicabili le norme relative alla incompatibilita’ e al cumulo di impieghi ne’ alcuna altra norma concernente gli impiegati civili dello Stato. A tutti i medici che svolgono, a qualsiasi titolo, attivita’ nell’ambito degli istituti penitenziari non sono applicabili altresi’ le incompatibilita’ e le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale (testo risultante dall’aggiunta dell’ultimo comma ad opera del D.L. 14 giugno 1993, n. 187, art. 6 conv. con modif. in L. 12 agosto 1993, n. 296).

Il D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484 – di recepimento dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale – all’art. 58, comma 3, recita: L’indennita’ di piena disponibilita’ spetta al medico che svolge esclusivamente attivita’ di continuita’ assistenziale che non ha alcun lavoro dipendente o convenzionato con il S.S.N. o con altre istituzioni pubbliche o private, ad esclusione dei rapporti convenzionali di assistenza primaria, emergenza sanitaria territoriale e medicina dei servizi. Tali medici debbono optare tra l’indennita’ di cui alla presente lettera e quanto eventualmente spettante allo stesso titolo;

l’indennita’ e’ incrementata dell’importo indicato in tabella per ogni quadriennio di anzianita’ di laurea, dal primo giorno del mese successivo.

3.3. La tesi del ricorrente e’ che l’esclusione dal diritto alla predetta indennita’, stabilita per i medici che, oltre alla convenzione di continuita’ assistenziale, lavorano quali dipendenti ovvero in esecuzione di convenzioni con il servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, concreterebbe una “limitazione”, come tale non operante per i sanitari convenzionati che prestano anche attivita’ nell’ambito di istituti penitenziari, secondo il disposto della L. n. 740 del 1970, art. 2, comma 3 non derogabile ad opera di norma di rango regolamentare.

La tesi non e’ condivisibile.

3.4. L’indennita’ di “piena disponibilita’”, malgrado la formale qualificazione, costituisce parte dei compensi fissi per l’opera del medito convenzionato certamente non correlata ad una particolare qualita’ della prestazione. Infatti, l’obbligo di rendere la prestazione si configura in maniera identica sia per il medico che non ha in corso altri rapporti di lavoro, di natura subordinata o autonoma, sia per quello che li ha. Infatti, nel necessario presupposto della compatibilita’ tra i diversi rapporti, l’impegno lavorativo richiesto da quelli estranei al servizio di continuita’ assistenziale, non potrebbe in nessun caso causare un’alterazione delle obbligazioni oggetto dell’incarico conferito dal servizio sanitario nazionale.

Si tratta quindi di un compenso per il quale, considerata la natura autonoma del rapporto di lavoro (cui non e’ applicabile l’art 36 Cost.) e la riconduzione dell’erogazione ai compensi fissi, l’autonomia delle parti stipulanti – controllata e verificata nella sua conformita’ alla legge nell’ambito del procedimento di produzione normativa nel quale l’accordo si inserisce: vedi Cass. S.u. 20 dicembre 1993, n. 12595, e le successive decisioni conformi – ha previsto l’erogazione esclusivamente a favore dei medici che non hanno altri rapporti di lavoro subordinato o autonomo con enti pubblici o privati. Invero, in linea generale, nessuna norma o principio impedisce di determinare il compenso per un lavoratore autonomo attribuendo rilevanza a fatti e circostanze inerenti a profili soggettivi ed estranee allo specifico rapporto, anche al fine di ridurre la spesa pubblica nel settore della sanita’ (sono considerazioni che si rinvengono, con riguardo all’indennita’ denominata “compenso aggiuntivo”, derivata da quella di “carovita”, nella sentenza delle Sezioni unite della Corte 18 dicembre 2009, n. 26633).

3.5. L’anzidetta possibilita’ (di corrispondere un compenso inferiore) sarebbe, secondo la tesi del ricorrente, preclusa per legge nei confronti dei medici che, avendo in corso attivita’ di lavoro presso istituti penitenziari, stipulano una convezione con il servizio sanitario nazionale. Ma la tesi presuppone una lettura estensiva del termine “limitazioni”, mentre il riferimento legislativo prima all’inapplicabilita’ delle norme relative alla incompatibilita’ e al cumulo di impieghi dettate per gli impiegati civili dello Stato e poi all’inapplicabilita’ delle incompatibilita’ e limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale, rende manifesto l’intento legislativo di rimuovere tutti gli ostacoli e le differenziazioni operanti nell’ambito della disciplina normativa del rapporto (come conferma l’inserimento della disposizione tra le norme generali), ma non di incidere sulla regolamentazione del trattamento economico per gli incarichi assunti nell’ambito del servizio sanitario nazionale. In altri termini, da una parte, si stabilisce che l’attivita’ lavorativa svolta nell’ambito di istituti penitenziari non puo’ essere considerata causa di incompatibilita’ che impedisce la costituzione o determina la cessazione del rapporto convenzionale con s.s.n. (vedi l’elencazione delle cause di incompatibilita’ contenuta nel D.P.R. n. 484 del 1996, art. 4, commi 1 e 2); dall’altra, si aggiunge che per gli stessi lavoratori non possono essere stabilite le limitazioni che incidono sull’oggetto dell’incarico, del tipo, ad esempio, di quella prevista dallo stesso art. 4, comma 4, per i medici di fabbrica e per quelli competenti ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994 (che non possono acquisire scelte da parte dei dipendenti delle aziende per le quali operano o dei loro familiari), ovvero dall’art. 25, comma 4, dello stesso testo normativo (massimale di scelta ridotto in misura proporzionale al numero delle ore settimanali che il medesimo dedica ad altre attivita’ compatibili con l’incarico).

3.6. In conclusione, il dettato legislativo vieta che il lavoro del medico presso istituti penitenziari possa essere compreso tra le cause di incompatibilita’ con il conferimento di incarico presso il s.s.n. ad opera di fonti normative non primarie, ed impedisce altresi’ che le stesse fonti possano stabilire “limitazioni” al normale oggetto dell’incarico a causa del detto lavoro, ma non contiene alcun precetto che impedisca alle fonti di produzione normativa che regolano le convenzioni con il s.s.n. di considerare la stessa condizione lavorativa quale ragione giustificativa di una riduzione dei compensi, proprio in considerazione della situazione soggettiva dell’incaricato. Appare, del resto, conforme al principio generale di uguaglianza e ragionevolezza interpretare la disposizione normativa nel senso che dal cumulo di incarichi discende l’incidenza sull’ammontare dei corrispettivi per tutti i medici con plularita’ di rapporti di lavoro e non soltanto per quelli che, tra gli altri possibili incarichi, lavorino anche presso istituti penitenziari.

4. L’unico motivo del ricorso incidentale attiene alla statuizione di compensazione per l’intero delle spese giudiziali dei giudizi di merito. Si denuncia violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 66, comma 7 unitamente a vizio della motivazione, perche’ la giustificazione della compensazione mediante il riferimento alla peculiarita’ della controversia e alla difficolta’ interpretativa non poteva reputarsi adeguata, tanto piu’ che i termini giuridici della questioni erano stati chiariti dall’Asl gia’ in sede di tentativo di conciliazione.

4.1. Il ricorso incidentale e’ privo di fondamento.

Premesso che viene denunciata la violazione di una norma (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 66, comma 7) applicabile soltanto al lavoro subordinato pubblico, non a quello autonomo, va richiamato il principio secondo il quale l’art. 92 c.p.c., nel testo antecedente alla modifica operata dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, deve essere interpretato nel senso che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi deve trovare nella sentenza un adeguato supporto motivazionale, che tuttavia puo’ essere chiaramente desumibile anche dal complesso della motivazione di merito, non essendo necessarie specifiche motivazioni, richieste, invece, dopo la riforma del 2005 (Cass. S.u. 30 luglio 2008, n. 20598). Alla stregua di tale principio, la statuizione sulle spese della sentenza impugnata appare sufficientemente e logicamente giustificata.

5. Sussistono giusti motivi per compensare per l’intero le spese e gli onorari del giudizio di cassazione, ravvisati nell’esito di rigetto di entrambi i ricorsi, unitamente alla considerazione del difforme esito dei giudizi di merito e della oggettiva difficolta’ della questione interpretativa delle norme posta dalla controversia.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa per l’intero le spese e gli onorari del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

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