Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12105 del 16/05/2017
Cassazione civile, sez. lav., 16/05/2017, (ud. 07/02/2017, dep.16/05/2017), n. 12105
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16257/2011 proposto da:
P.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato
DOMENICO CONCETTI, che lo rappresenta e difende giusta delega in
atti;
– ricorrente –
contro
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUIGI LA PECCERELLA
e LUCIANA ROMEO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7578/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 04/11/2010 r.g.n. 9289/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/02/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato DOMENICO CONCETTI;
udito l’Avvocato TERESA OTTOLINI per delega Avvocato LUCIANA ROMEO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata il 4.11.2010, la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado e in dichiarata adesione alle risultanze della CTU disposta in seconde cure, condannava l’INAIL a corrispondere ad P.A. la rendita per malattia professionale con decorrenza dal gennaio 2010.
Contro tale pronuncia ricorre P.A., con un unico motivo, illustrato con memoria. L’INAIL resiste con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di censura, il ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte travisato le risultanze della CTU: ad avviso del ricorrente, infatti, la relazione peritale, collocando nel 2010 soltanto l’ultimo degli esami audiometrici effettuati dall’assicurato, dal quale non emergeva alcun aggravamento rispetto alla situazione diagnosticata in precedenza, avrebbe in realtà consentito di concludere per una significativa retrodatazione del diritto per cui è causa.
Il motivo è fondato. Dalla relazione peritale debitamente trascritta in seno al ricorso, si evince infatti che il CTU aveva ritenuto sostanzialmente sovrapponibili gli esiti degli esami audiometrici effettuati nel 2002, nel 2003 e nel 2010, di talchè risulta insufficiente la motivazione offerta dalla Corte di merito circa il fatto controverso e decisivo concernente la decorrenza della prestazione per cui è causa, non spiegandosi affatto nella sentenza impugnata il motivo per cui, pur dandosi atto della piena condivisione delle risultanze degli accertamenti peritali, la prestazione sia stata fatta decorrere dalla data dell’ultimo degli esami audiometrici anzidetti.
Il ricorso, pertanto, va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017