Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12105 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 16/05/2017, (ud. 07/02/2017, dep.16/05/2017),  n. 12105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16257/2011 proposto da:

P.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato

DOMENICO CONCETTI, che lo rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUIGI LA PECCERELLA

e LUCIANA ROMEO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7578/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/11/2010 r.g.n. 9289/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato DOMENICO CONCETTI;

udito l’Avvocato TERESA OTTOLINI per delega Avvocato LUCIANA ROMEO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 4.11.2010, la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado e in dichiarata adesione alle risultanze della CTU disposta in seconde cure, condannava l’INAIL a corrispondere ad P.A. la rendita per malattia professionale con decorrenza dal gennaio 2010.

Contro tale pronuncia ricorre P.A., con un unico motivo, illustrato con memoria. L’INAIL resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di censura, il ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte travisato le risultanze della CTU: ad avviso del ricorrente, infatti, la relazione peritale, collocando nel 2010 soltanto l’ultimo degli esami audiometrici effettuati dall’assicurato, dal quale non emergeva alcun aggravamento rispetto alla situazione diagnosticata in precedenza, avrebbe in realtà consentito di concludere per una significativa retrodatazione del diritto per cui è causa.

Il motivo è fondato. Dalla relazione peritale debitamente trascritta in seno al ricorso, si evince infatti che il CTU aveva ritenuto sostanzialmente sovrapponibili gli esiti degli esami audiometrici effettuati nel 2002, nel 2003 e nel 2010, di talchè risulta insufficiente la motivazione offerta dalla Corte di merito circa il fatto controverso e decisivo concernente la decorrenza della prestazione per cui è causa, non spiegandosi affatto nella sentenza impugnata il motivo per cui, pur dandosi atto della piena condivisione delle risultanze degli accertamenti peritali, la prestazione sia stata fatta decorrere dalla data dell’ultimo degli esami audiometrici anzidetti.

Il ricorso, pertanto, va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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