Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12103 del 18/05/2010
Cassazione civile sez. lav., 18/05/2010, (ud. 07/04/2010, dep. 18/05/2010), n.12103
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Presidente –
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.A., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato SAVA PIER LUIGI, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VALENTE NICOLA,
RICCIO ALESSANDRO, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta mandato in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 360/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 22/06/2006 r.g.n. 1298/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/04/2010 dal Consigliere Dott. LA TERZA Maura;
udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega RICCIO ALESSANDRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ABBRITTI Pietro, che ha concluso per inammissibilita’ o in subordine
rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe indicata del 22 giugno 2006 la Corte d’appello di Catania rigettava l’appello proposto da P. A. avverso la statuizione di primo grado, con cui era stata accolta la domanda proposta nei confronti dell’Inps per ottenere l’indennita’ di accompagnamento dal maggio 2003, mentre era stata rigettata la domanda per ottenere la pensione di invalidita’ civile;
rilevava la Corte territoriale che, ancorche’ detta domanda fosse stata proposta e il primo Giudice non l’avesse erroneamente esaminata, in ogni caso la stessa era da rigettare per mancanza del requisito reddituale, essendo superata la soglia di legge tenendo conto dei redditi del nucleo familiare con il quale la medesima conviveva.
Avverso detta sentenza la P. ricorre con due motivi. L’Inps resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso notificato il 27 marzo 2007 e’ inammissibile perche’ tardivo, dal momento che nello stesso si assume che la sentenza impugnata era stata notificata il 19 ottobre 2006. Peraltro il primo motivo e’ inammissibile anche per mancanza del quesito di diritto.
Nulla per le spese del presente giudizio ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003, nella specie inapplicabile ratione temporis).
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Cosi’ deciso in Roma, il 7 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010