Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12103 del 18/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 18/05/2010, (ud. 07/04/2010, dep. 18/05/2010), n.12103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.A., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato SAVA PIER LUIGI, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VALENTE NICOLA,

RICCIO ALESSANDRO, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 360/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 22/06/2006 r.g.n. 1298/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2010 dal Consigliere Dott. LA TERZA Maura;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per inammissibilita’ o in subordine

rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza in epigrafe indicata del 22 giugno 2006 la Corte d’appello di Catania rigettava l’appello proposto da P. A. avverso la statuizione di primo grado, con cui era stata accolta la domanda proposta nei confronti dell’Inps per ottenere l’indennita’ di accompagnamento dal maggio 2003, mentre era stata rigettata la domanda per ottenere la pensione di invalidita’ civile;

rilevava la Corte territoriale che, ancorche’ detta domanda fosse stata proposta e il primo Giudice non l’avesse erroneamente esaminata, in ogni caso la stessa era da rigettare per mancanza del requisito reddituale, essendo superata la soglia di legge tenendo conto dei redditi del nucleo familiare con il quale la medesima conviveva.

Avverso detta sentenza la P. ricorre con due motivi. L’Inps resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso notificato il 27 marzo 2007 e’ inammissibile perche’ tardivo, dal momento che nello stesso si assume che la sentenza impugnata era stata notificata il 19 ottobre 2006. Peraltro il primo motivo e’ inammissibile anche per mancanza del quesito di diritto.

Nulla per le spese del presente giudizio ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003, nella specie inapplicabile ratione temporis).

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 7 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA