Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12102 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 16/05/2017, (ud. 07/02/2017, dep.16/05/2017),  n. 12102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28668-2011 proposto da:

TRA.LOG S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL MASCHERINO

72, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA PETRILLI, rappresentata

e difesa dall’avvocato COSTANTINO GULLI’, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, giusta

delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 776/2011 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 07/09/2011 r.g.n. 847/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, ch ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La S.r.l. Tra.Log. proponeva con separati ricorsi opposizione contro le iscrizioni a ruolo e successive cartelle esattoriali con le quali l’Inps aveva richiesto il pagamento di contributi “per inadempienze” per DM 10 rimasti insoluti, nonchè per DM 10 emessi in rettifica a compensazione di sgravi contributivi non dovuti, oltre alle somme aggiuntive.

I ricorsi erano riuniti e il tribunale adito accoglieva parzialmente le opposizioni, rideterminando il credito dell’Inps e condannando la società opponente al pagamento delle somme come specificamente indicate in relazione alle singole cartelle di pagamento e alle omissioni e violazioni accertate.

La sentenza era impugnata dalla società e la Corte d’appello dell’Aquila rigettava l’impugnazione con sentenza pubblicata il 7/9/2011. La Corte riteneva, per quanto ancora di interesse, che la doglianza relativa alla violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3 fosse infondata perchè, al momento della emissione della prima cartella (notificata all’1/2/2006) la società non aveva impugnato alcun accertamento effettuato dall’Inps, mentre con riguardo alla seconda cartella (notificata il 23/1/2007) i crediti in esse portati riguardavano periodi e causali differenti rispetto ai giudizi in corso. La Corte escludeva inoltre che le somme al cui pagamento era stata condannata la società fossero frutto di una duplicazione dei crediti, essendo state invece specificamente indicate nelle loro causali e quindi accertate dal tribunale; riteneva inoltre che la società non avesse diritto agli sgravi contributivi previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 4, in mancanza di un effettivo incremento di occupazione.

Contro la sentenza, la TRA.LOG. s.r.l. propone ricorso per cassazione sostenuto da cinque motivi, cui resiste l’Inps con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso, con cui la parte si duole della nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 2, per omessa indicazione nella intestazione della SCCI s.p.a., che pure era parte del giudizio, è inammissibile per difetto di interesse, essendosi la parte costituita in giudizio per il tramite del suo procuratore speciale, ossia l’Inps. Nessuna violazione del contraddittorio può pertanto dirsi realizzata ma, al più, si è in presenza di un mero errore materiale emendabile attraverso la procedura di correzione prevista dagli artt. 287 e 288 c.p.c. (Cass. 20/03/2015, n. 5660).

2. Il secondo motivo, concernente la violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, è infondato. Il D.Lgs. n. 46 del 1999, rt. 24, comma 3, dispone che, se l’accertamento effettuato dall’ufficio è impugnato davanti all’autorità giudiziaria, l’iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice. Tuttavia ove tale iscrizione avvenga, la ritenuta illegittimità del procedimento non esime il giudice dall’accertamento nel merito sulla fondatezza dell’obbligo di pagamento dei premi. Ricorrono infatti gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (tra le tante Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311) che l’opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633 c.p.c., art. 644 c.p.c. e segg.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.) (in tal senso, v. Cass., 15 giugno 2015, n. 12333). Si è pertanto affermato che, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell’opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo (cfr, ex plurimis, Cass., 6 agosto 2012, n. 14149), con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l’impossibilità, per l’Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l’accertamento in sede giudiziaria dell’esistenza e dell’ammontare del proprio credito (cfr., Cass., 19 gennaio 2015, n. 774; Cass. 26 novembre 2011, n. 26395). Alla luce di questi principi, non è ravvisabile un interesse concreto ed attuale della parte (sul quale v. Cass. Sez. Un. 15 gennaio 1996, n. 264; Cass. 18 aprile 2002, n. 5635) di rilevare l’illegittimità delle iscrizioni a ruolo, in quanto effettuate durante la pendenza del giudizio di opposizione, giacchè un eventuale pronuncia sul punto non comporta alcun risultato giuridicamente apprezzabile per la parte, venendo qui in rilievo esclusivamente l’accertamento della fondatezza della pretesa contributiva dell’ente e non essendo stato neppure dedotto che le cartelle di pagamento emesse siano state azionate in via esecutiva.

3. Con il terzo motivo la parte sostiene l’erroneità della determinazione del quantum, la duplicazione di pretese e la contraddittorietà della motivazione. Assume che la Corte ha violato gli artt. 61 e 191 c.p.c., art. 116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, in riferimento all’art. 2697 c.c., nella parte in cui non ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio e l’ha così condannata al pagamento di somme non dovute, omettendo ogni valutazione della prova sull’an e sul quantum delle pretese iscritte a ruolo. Il motivo è inammissibile.

Preliminarmente deve rilevarsi che, nel ricorso per cassazione, il motivo di impugnazione che prospetti una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme che si assumono violate, e dalla deduzione del vizio di motivazione, è Inammissibile, richiedendo un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione (Cass. 20/09/2013, n. 21611). Nel caso in esame, la ricorrente nell’illustrare il motivo di ricorso enuncia in modo promiscuo vizi di violazioni di legge e vizi di motivazione, senza consentire, nemmeno attraverso una lettura globale dell’atto, di individuare il collegamento di tali enunciazioni con la sentenza impugnata e le argomentazioni che la sostengono, nè quindi di cogliere le ragioni per le quali se ne chiede l’annullamento. Sotto tale profilo il motivo non soddisfa i requisiti di contenuto fissati dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Deve aggiungersi che il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è censurabile ìn Cassazione sotto il profilo della omessa od insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia solo quando la consulenza sia l’unico possibile mezzo di accertamento dí un fatto determinante per la decisione (Cass. 9/12/1996, n. 10938; Cass. 1/03/2007, n. 4853). Ne consegue che la questione non può essere prospettata sotto il vizio della violazione di legge.

Infine deve rilevarsi, sempre sotto il profilo dell’ammissibilità del motivo, che la parte non trascrive le cartelle esattoriali dalle quali dovrebbe evincersi la non debenza dei contributi o la loro duplicazione, non le deposita unitamente al ricorso per cassazione, così non adempiendo il duplice onere imposto, a pena di inammissibilità del ricorso dall’art. 366, Cit., e, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass. Sez. U. 11/4/2012, n. 5698; Cass. Sez.Un. 3/11/2011, n. 22726; Cass. 9/10/2012, n. 17168).

4. Con il quarto motivo la parte censura la sentenza per la violazione delle norme cui alla L. n. 223 del 1991, artt. 4 e ss. artt. 2697 e 2729 c.c., art. 116 c.p.c., art. 12 disp. gen., nonchè per erronea, insufficiente o omessa motivazione. In sintesi si duole del giudizio della Corte circa la mancanza di un effettivo incremento occupazionale attraverso l’assunzione di lavoratori già alle dipendenze della s.r.l. Re.Ma.

Questo motivo è, nella sua intera articolazione, infondato.

La Corte territoriale ha puntualmente indicato gli elementi di fatto e le ragioni per le quali ha ritenuto inapplicabile lo sgravio contributivo previsto la L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 4. In particolare, in punto di fatto ha precisato che: a) le due società, la s.r.l. Re.Ma. e la Tro.Log. s.r.l. facevano capo ad uno stesso gruppo familiare, sussistendo tra i soci amministratori di entrambe le società vincoli di parentela o di affinità; b) entrambe le società avevano uno stesso oggetto sociale, ossia l’attività di spedizione e trasporto; c) l’odierna ricorrente aveva preso in affitto dalla Re.Ma., qualche mese dopo la sua costituzione, attrezzature e macchinat appartenenti a quest’ultima (trattori, motrici e rimorchi, semirimorchi); d) la Re.Ma. aveva avviato la procedura di mobilità ai sensi della legge n. 223 del 1991licenziando il 25/9/2002 tutte le maestranze, quasi tutti assunti dopo qualche giorno (il 1/10/2002); e) le mansioni svolte dai lavoratori erano rimaste le stesse, così come la sede di lavoro, l’utilizzo delle attrezzature, mentre non risultava che la nuova società avesse acquistato clientela diversa o avesse modificato le caratteristiche dei servizi immessi sul mercato.

Tali circostanze appaiono incontestate, avendo peraltro la Corte indicato analiticamente gli elementi istruttori, documentali o testimoniali, dai quali ha tratto la conoscenza dei fatti posti a base del suo convincimento.

4. Nè sussistono le violazioni di legge denunciate.

4.1. Non è configurabile la violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c.. Ai sensi dell’art. 2697 c.c., grava sull’impresa, che – in deroga all’ordinario obbligo contributivo – invoca il diritto al riconoscimento dei benefici, la prova dell’inesistenza dei fatti negativi e il relativo onere può essere soddisfatto con la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario ovvero mediante presunzioni (Cass. 7/04/2008, n. 8988, in tema di sgravi contributivi previsti dall’art. 8, comma quarto, L. n. 223/1991).

4.2. Non sussiste neppure la denunciata violazione della L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 4, (poi abrogato ad opera dalla L. n. 92 del 2012, art. 2, comma 71, lett. b), ma applicabile ratione temporis). Tale norma riconosce il diritto alle agevolazioni contributive al datore di lavoro che, “senza esservi tenuto ai sensi del primo comma”, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

La L. 29 aprile 1949, n. 264, art. 15, comma 6, e successive modificazioni, richiamata dall’art. 8, comma 1, cit., prevede che “I lavoratori licenziati da un’azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro un anno” (termine ridotto a sei mesi dal D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, art. 6, in vigore dal 30.1.2003).

Il D.L. n. 299 del 1994, art. 2, comma 1 conv. in L. n. 451 del 1994, ha poi aggiunto all’art. 8, dopo il comma 4, il comma 4 bis, il quale dispone che “Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo. L’impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative. La predetta esclusione non opera nel caso in cui l’assunzione dei lavoratori in mobilità venga effettuata nell’ambito di programmi concordati, presso l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, con le organizzazioni territoriali dei sindacati maggiormente rappresentativi.”.

4.3. Questa Corte si è più volte pronunciata sulle norme su richiamate e ha chiarito che il legislatore ha individuato specifiche circostanze ostative (tempo di durata della mobilità, rapporti tra imprese consistenti in assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, o in rapporti di collegamento o controllo tra imprese) impeditive degli indicati benefici, perchè ritenute capaci di concretizzare comportanti elusivi e fraudolenti. Ha quindi precisato che il riconoscimento dei benefici contributivi in questione presuppone che venga accertato che la situazione di esubero del personale posto in mobilità sia effettivamente sussistente e che l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di detto personale da parte di una nuova impresa risponda a reali esigenze economiche e non concretizzi invece condotte elusive degli scopi legislativi, finalizzate al solo godimento degli incentivi, mediante fittizie e preordinate interruzioni dei rapporti lavorativi (in tal senso, Cass. 27/6/2001, n. 8800; Cass. 9/2/2004, n. 2407; Cass. 3/8/2007, n. 17071; Cass. 20/9/2016, n. 18402).

4.4. Si è poi precisato che i benefici in esame non possono essere riconosciuti ove tra due imprese sia intervenuto un trasferimento di azienda che, ai sensi dell’art. 2112 c.c., importa la continuazione dei rapporti di lavoro con l’acquirente: in tale ipotesi, non ha rilievo il disposto della L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5, che, nell’escludere l’applicabilità dell’art. 2112 c.c. in caso di trasferimento di azienda in crisi, disciplina la posizione contrattuale dei lavoratori nel passaggio alla nuova impresa, senza aver riguardo agli aspetti contributivi (Cass. 9/9/2015, n. 17838; Cass. 14/12/2011, n. 26873; Cass. 8/4/2011, n. 8069).

Tale esclusione discende dai fatto che la finalità delle agevolazioni è quella di favorire l’occupazione dei lavoratori effettivamente espulsi dal mercato del lavoro; poichè, a norma dell’art. 2112 c.c., comma 1, in caso di trasferimento di un’azienda (o di un suo ramo), il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il trasferimento non costituisce di per sè motivo di licenziamento, questi è tenuto all’assunzione dei lavoratori; la sussistenza di un obbligo di assunzione ostativo alla percezione dei benefici viene dunque riferita al medesimo complesso produttivo che ha collocato i lavoratori in mobilità, senza che ne rilevi la diversa titolarità. Una formalizzazione di un negozio traslativo che rivesta i caratteri oggettivi della cessione d’azienda non può quindi comunque determinare elusione della normativa previdenziale, non disponibile dalle parti per effetto delle sue ripercussioni sulla finanza pubblica.

4.5. In questa stessa ottica, si è affermato che, ai fini di ottenere l’applicazione dei benefici contributivi, qualora sia stata accertata la presenza di significativi elementi di permanenza della preesistente struttura aziendale, quali lavoratori e oggetto sociale, è onere dell’azienda dare dimostrazione degli elementi di novità intervenuti nella struttura (cfr. al riguardo Cass. 12/11/1999 n. 12589 e Cass. n. 8800/2001, già richiamata) e, sí aggiunge, delle significative integrazioni apportate al complesso originario per consentire al complesso ceduto di svolgere autonomamente la propria funzione produttiva (v. da ultimo sul tema Cass. 11/5/2016, n. 9682).

4.6. La corte territoriale ha fatto puntuale e chiara applicazione dei principi su espressi, con la conseguenza che, per un verso, non sussiste alcuna violazione di legge, nè erronea sussunzione della fattispecie in esame nell’alveo applicativo delle norme su richiamate, e, per altro verso, non è ravvisabile alcun difetto di motivazione avendo la Corte esaminato la documentazione prodotta e le prove testimoniali assunte ed espresso, con coerenza e compiutezza di analisi, le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente tra le due società una sostanziale coincidenza degli assetti proprietari che, unita all’identità dell’oggetto sociale, all’uso degli stessi macchinari e della medesima sede, ha indotto il ragionevole convincimento di un’indubbia continuità tra i due soggetti imprenditoriali. In altri termini, l’accertamento compiuto dai giudici di merito esclude che, con l’assunzione dei lavoratori in mobilità, la Tra.Log. s.r.l. abbia determinato un effettivo incremento occupazionale rispetto alla situazione preesistente sicchè non può ravvisarsi il presupposto stesso perchè possano essere applicati gli sgravi contributivi invocati.

5. Il quinto motivo ha ad oggetto la violazione dell’art. 112 c.p.c. e L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a) e b). Il motivo, oltre a presentare i profili di inammissibilità su evidenziati circa la mancata trascrizione delle cartelle esattoriali, è infondato. Anche sul punto la Corte territoriale ha compiutamente motivato, rilevando che, relativamente ai DM-10 insoluti, si versa in una ipotesi di morosità contributiva, con applicazione del regime sanzionatorio previsto dall’art. 116, comma 8, lett. a Legge cit., mentre, riguardo alle omissioni contributive relative ai DM-10 rettificativi si è in una ipotesi di evasione contributiva, con la conseguente applicazione del regime sanzionatorio previsto dalla lett. b). Si tratta di affermazione corretta, fondata sul presupposto che, come dalla stessa Corte rilevato, la creazione di un nuovo soggetto imprenditoriale è stata finalizzata proprio al godimento di sgravi altrimenti non spettanti e che tale condotta è espressione della volontà di occultare i dati necessari per il calcolo dei contributi. Era pertanto onere del datore di lavoro provare l’assenza d’intento fraudolento (in tal senso, Cass. 25/08/2015, n. 17119).

6. Alla luce di queste considerazioni, il ricorso deve essere rigettato. La società ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, secondo il criterio della soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 7.200,00, di cui 7000,00 per compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario e altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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