Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12102 del 08/05/2019

Cassazione civile sez. trib., 08/05/2019, (ud. 23/10/2018, dep. 08/05/2019), n.12102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 93/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

F.C., elettivamente domiciliato in Roma, via Gaeta n. 19,

presso lo studio dell’Avv. Daniele Trotta, rappresentato e difeso

dall’Avv. Raffaele Crocetta giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 509/1/10 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 25 ottobre 2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 ottobre 2018 dal Cons. Dott. MUCCI ROBERTO.

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. la CTR della Campania accoglieva il gravame interposto da F.C., autista della società Fiamma Gas 80 s.a.s., avverso la sentenza della CTP di Napoli che aveva rigettato il ricorso dallo stesso presentato contro l’avviso di pagamento n. (OMISSIS) emesso dall’Ufficio tecnico di finanza di Napoli, con il quale gli era stato richiesto il versamento della somma di Euro 221.737,87 a titolo di recupero di accise ed accessori relativamente al periodo 1 gennaio 1990-5 febbraio 1993 per fatti costituenti reato (concorso nell’attività di destinazione di g.p.l. per uso combustione ad uso autotrazione posta in essere dalle società Luxgas s.r.l., Farogas s.r.l. e Fiamma Gas 80 s.a.s. mediante vari dipendenti ed autisti, tra cui il F.) ed oggetto di procedimento penale definito dal Tribunale di Nola con sentenza n. 1067 del 13 dicembre 2001 (depositata il 28 dicembre 2001: cfr. p. 2 del controricorso) di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato;

2. riteneva la CTR che: a) alla sentenza penale dichiarativa della prescrizione del reato – non depositata nel giudizio tributario, ciò che rendeva non conoscibile il “momento processuale” di adozione della decisione (se cioè emessa dal giudice per le indagini preliminari in sede di udienza preliminare o dal collegio) – non potevano ricollegarsi conseguenze favorevoli o sfavorevoli per il F. poichè “la mancanza di detta evidenza non può comportare, come sostenuto nell’atto impositivo, che il giudice “non abbia ritenuto non fondate le accuse mosse nei confronti del contribuente”, in quanto esso non poteva, in presenza delle sole indagini di P.G. a carico dello stesso, ravvisare la evidenza di elementi atti a legittimare un suo proscioglimento con formula piena”; b) dagli atti di indagine compiuti dalla Guardia di Finanza non emergevano specifiche segnalazioni a carico del F., poichè “soltanto nell’informativa generale a carico di tutte le persone denunciate si afferma che l’appellante partecipava, quale autista della Fiamma Gas 80, al trasporto di g.p.l. dirottato all’autotrazione. Ma in difetto di ulteriori più precisi riscontri tal assunto appare privo della necessaria consistenza”, sicchè in definitiva non risultava provato il presupposto per l’esigibilità dell’imposta, ossia che il F. avesse immesso al consumo il g.p.l. dirottato all’autotrazione;

3. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Dogane affidato a tre motivi, cui replica con controricorso il F..

Diritto

RITENUTO

che:

4. preliminarmente, l’eccezione di tardività del ricorso formulata dal F. non ha pregio.

4.1. il termine cd. lungo di un anno per proporre ricorso per cassazione ex art. 327 c.p.c., comma 1, (nel testo applicabile ratione temporis, trattandosi di giudizio instaurato anteriormente al 4 luglio 2009, ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69 art. 58, comma 1: Sez. 2, 4 maggio 2012, n. 6784) va aumentato di quarantasei giorni – computati ex numeratione dierum – per la sospensione feriale dei termini processuali, ai sensi del combinato disposto dell’art. 155 c.p.c., comma 1, e L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1, vecchio testo, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il 1 agosto e il 15 settembre di ciascun anno per effetto della detta sospensione (Sez. 5, 4 marzo 2015, n. 4310; Sez. 5, 4 ottobre 2013, n. 22699; Sez. 6-1, 9 luglio 2012, n. 11491);

4.2. orbene, la sentenza di appello (non notificata) è stata pubblicata il 25 ottobre 2010 e il termine per impugnare, come sopra computato, scadeva il giorno 10 dicembre 2011 (sabato), con conseguente proroga al giorno 12 dicembre 2011 (primo giorno non festivo successivo: Sez. 6-5, 21 novembre 2016, n. 23589) ex art. 155 c.p.c., comma 5, nel testo introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, sicchè il ricorso, notificato il 12 dicembre 2011, è tempestivo;

5. con il primo motivo l’Agenzia delle Dogane denuncia violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, art. 2700 c.c. e art. 347 c.p.p.: l’avviso di pagamento risulta correttamente motivato per relationem alle notizie di reato, così essendo idoneo a far conoscere al F. la pretesa tributaria, stante anche la fede privilegiata propria del processo verbale di contestazione e dell’informativa ex art. 347 c.p.p., atti come tali idonei a supportare la motivazione dell’avviso di pagamento;

6. con il secondo motivo si denuncia ancora violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c. e art. 347 c.p.p. in combinato disposto: erroneamente la CTR avrebbe ritenuto la mancata prova della legittimazione del F., della sussistenza dei presupposti di esigibilità dell’imposta e dell’immissione al consumo del g.p.l., posto che la notizia di reato della Guardia di Finanza affermava che il F. era autista dei mezzi che trasportavano il g.p.l. ed aveva scaricato materialmente il g.p.l. nei punti vendita clandestini ubicati in luoghi diversi da quelli indicati nella documentazione fiscale in suo possesso;

7. con il terzo motivo si denuncia motivazione contraddittoria: la CTR, dopo aver affermato di non poter tenere conto di quanto affermato nella sentenza penale di prescrizione poichè non prodotta in giudizio, ha poi illogicamente fondato l’accoglimento dell’appello proprio sulla valenza da attribuire alla detta sentenza in quanto emessa in un particolare momento processuale;

8. i motivi, da esaminarsi congiuntamente per l’evidente loro connessione, sono complessivamente fondati;

8.1. giova in primo luogo evidenziare che la Sezione, con le sentenze nn. 22002, 22003, 22004 e 22005, tutte depositate il 25 settembre 2013, ha rigettato i ricorsi proposti da F.C., rispettivamente, avverso le sentenze nn. 227/2010, 224/2010, 225/2010 e 226/2010 della CTR della Campania, tutte depositate il 16 luglio 2010, di rigetto dei gravami dallo stesso interposti contro altrettante sentenze della CTP di Napoli a loro volta reiettive – sul presupposto che il F. aveva concorso all’evasione in questione – dei ricorsi contro gli avvisi di recupero di accise, interessi e indennità di mora per il consumo in frode di g.p.l. per uso domestico destinato ad uso autotrazione, avvisi basati sulle indagini svolte dalla Guardia di Finanza che avevano fondato il procedimento penale definito con la menzionata sentenza dichiarativa della prescrizione del reato;

8.2. le cennate sentenze di legittimità, richiamando consolidati principi da ribadirsi senz’altro anche nella presente sede, hanno ritenuto: a) correttamente motivato l’avviso di accertamento mercè il riferimento al processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza regolarmente notificato o consegnato all’interessato, avviso riferentesi, nella specie, a documentazione conosciuta dal F. in quanto presente nel fascicolo del procedimento penale a suo carico poi concluso con la sentenza di non doversi procedere per prescrizione; b) l’autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale e la conseguente autonomia di giudizio e di vaglio critico del giudice tributario, che ben può esprimersi sulla base dei fatti e delle prove acquisite dalla Guardia di Finanza, se ritenute sufficienti ed adeguate;

8.3. ciò posto, contraddittoriamente la CTR, da un lato, esclude ogni rilevanza alla decisione penale, tanto in senso favorevole quanto ai fini della prova della condotta ascritta al F., poichè fondata sulle sole risultanze dell’indagine di P.G. che, nel “momento processuale” dell’udienza preliminare, non potrebbero – secondo l’astratto argomentare della CTR – mai condurre ad un giudizio di assoluzione ampia; dall’altro, ritiene quelle risultanze inconsistenti e generiche senza tuttavia spiegarne i motivi con riferimento agli elementi evidenziati dalla Guardia di Finanza (quali, tra gli altri, l’attività di autista della Fiamma Gas 80 del F. e lo scarico del g.p.l. in luoghi diversi da quelli di cui alla documentazione fiscale in suo possesso) così in definitiva omettendo ogni vaglio, quanto meno in termini presuntivi, degli elementi addotti dall’ufficio.

9. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Campania che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2019

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