Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12102 del 01/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 01/06/2011, (ud. 11/03/2011, dep. 01/06/2011), n.12102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato ROSSI GIAMPAOLO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati TOMMESANI TOMMASO,

MACRI’ VITTORIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

RECKITT BENCKISER ITALIA S.P.A. (già BENCKISER ITALIA S.P.A.);

– intimata –

e sul ricorso 22994-2007 proposto da:

RECKITT BENCKISER ITALIA S.P.A. (già BENCKISER ITALIA S.P.A.), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso lo studio

legale TONUCCI & PARTNERS, rappresentata e difesa dagli

avvocati

TONUCCI MARIO, PATRIZI ANDREA, TROIANO RICCARDO, giusta delega in

atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato ROSSI GIAMPAOLO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati TOMMESANI TOMMASO,

MACRI’ VITTORIO, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 567/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 26/07/2006 R.G.N. 223/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/03/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato ROSSI GIAMPAOLO e MACRI’ VITTORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 31 luglio 2004 il tribunale di Milano condannava C.A. a pagare alla s.p.a. Reckitt Benckiser Italia Euro 206.582,76, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno derivato alla società per avere il C., quale proprio global buyer, impegnato la società stessa, senza averne i poteri (in tesi sussistenti solo per contratti di valore sino a L. 200.000.000), in una fornitura di tappi e flaconi per detersivo in misura vistosamente eccedente il fabbisogno, in contrasto con le direttive e le prassi aziendali (e ciò sottacendo dapprima, e poi negando, l’assunzione degli impegni medesimi), costringendo la Benckiser a notevoli esborsi per favorire il riacquisto di macchinari dai fornitori che li avevano acquisiti per la produzione di tali articoli. In particolare, secondo il primo giudice era stato dimostrato che il C. avesse sottoscritto con le società Farmol Safca e Plastierre, alla insaputa dei vertici aziendali, accordi per l’acquisto e la fornitura di 30-60 milioni di tappi e flaconi all’anno per cinque anni prorogabili, con maggiorazione del prezzo unitario, a fronte di notevoli investimenti che le società dovevano effettuare per acquistare macchine soffiatrici e stampi, e per costituire una propria unità produttiva presso lo stabilimento di (OMISSIS) della Benckiser.

Non era invece risultato provato che C. avesse arrecato alla società ulteriori danni, derivanti dall’aggravio di costi – nel preteso ordine del 20% o del 30% per ogni fornitura – unitamente all’avere preteso regalie personali e incentivi dal fornitori ed all’avere imposto alle suddette società Farmol e Plastierre sia la mediazione di un terzo nella conclusione degli affari, sia l’utilizzo di differenti e spesso fittizi servizi accessori riconducibili allo stesso mediatore.

Contro la sentenza ha proposto appello il C., lamentando che era in realtà emerso, dai documenti e dalla stessa prova testimoniale assunta, che di fatto egli avesse il potere di impegnare la società in acquisti superiori a L. 200.000.000 stabiliti formalmente dalle deleghe, e che comunque tali poteri non erano stati superati negli affari con le società Plastierre e Farmol, i cui relativi contratti non indicavano i prezzi d’acquisto e che erano stati correttamente stilati nella fase transitoria dell’operazione economica suddetta.

Del resto, sosteneva l’appellante, se avesse esorbitato dai poteri la società avrebbe potuto disconoscere i contratti sottoscritti. Era comunque mancata, ad avviso del C., la prova del danno e del nesso causale tra gli esborsi in favore delle società Plastierre e Farmol – fissati con atti transattivi – e gli accordi conclusi da C., non essendo stato dimostrato che i relativi importi fossero dovuti, ed essendo gli affari conclusi con tali società più vantaggiosi di quelli siglati con la Polytekne. Infine, come ritenuto dal primo giudice, nessun comportamento illecito era emerso a carico del convenuto con riguardo alle mediazioni con i fornitori.

La Benckiser resisteva, proponendo appello incidentale avverso la statuizione di rigetto delle ulteriori domande da essa svolte contro C., a suo dire emergendo dai documenti prodotti in giudizio e dalla stessa istruttoria, non solo che il C. avesse ricevuto in regalo somme dai fornitori, ma anche che essi avessero implicato ricarichi a danno della Benckiser stessa.

Con sentenza del 26 luglio 2006 la Corte d’appello di Milano rigettava entrambi gli appelli.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il C., affidato ad otto motivi.

Resiste la s.p.a. Reckitt Benckiser Italia con controricorso, proponendo ricorso incidentale affidato a tre motivi.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi, proposti contro la stessa sentenza, debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ..

1. -Con primo motivo il C. censura la sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio e cioè gli effettivi poteri di rappresentanza del C. medesimo, che la corte di merito ritenne sussistere solo per importi contenuti entro L. duecento milioni, lamentando che normalmente tale limite veniva ampiamente superato (anche se valutando il volume di affari trattato dal C. complessivamente) senza alcuna doglianza da parte della società Benckiser, come emergeva da talune testimonianze e dalla documentazione in atti.

2. -Con secondo motivo censura la sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, ed in particolare per non avere ammesso l’ordine di esibizione richiesto ai fini della prova dell’estensione di fatto dei suoi poteri di rappresentanza. Lamentava il ricorrente principale che la corte territoriale aveva respinto la richiesta sulla erronea considerazione della sua natura meramente esplorativa, laddove dalle riferite risultanze di causa emergevano elementi in tal senso.

3. -Con terzo motivo il C. denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ed in particolare dell’art. 2697 c.c., lamentando che la sentenza impugnata aveva ritenuto gravare sul ricorrente la prova della mancata autorizzazione dei contratti eccedenti il limite di L. 200 milioni, da lui sottoscritti in rappresentanza della Reckitt Benkiser Ialia s.p.a.

Evidenziava come emergesse dalla documentazione in atti che diversi contratti per tali importi non erano stati autorizzati, sicchè chiedeva, ex art. 366 bis c.p.c., se in tale contesto gravasse sul ricorrente la prova dell’autorizzazione ovvero sulla società datrice di lavoro la prova della sua mancanza.

4. -Con quarto motivo il ricorrente principale denuncia la sentenza per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, ed in particolare circa l’omissione di ogni comunicazione del C. ai propri referenti aziendali sui contratti con la Farmacol Safca e Plastierre, che a suo avviso la sentenza impugnata aveva erroneamente basato sulla risposta fornita dal C. alla contestazione mossagli, omettendo di valutare la prova documentale in atti e di completare l’attività istruttoria testimoniale richiesta.

5. -Con quinto motivo il C. denuncia la sentenza per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, ed in particolare circa la riconducibilità del danno lamentato dalla Reckitt Benkiser Italia a causa del comportamento del dirigente, anche in tal caso in contrasto con la documentazione prodotta, da cui emergeva che i contratti tra quest’ultima e la Polytekne non prevedevano una esclusiva ma solo la fornitura di un numero di tappi e bottiglie che copriva solo una parte (25-50%) delle necessità della Reckitt.

6. -Con sesto motivo viene denunciata ancora omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, ed in particolare circa l’entità del danno lamentato dalla Reckitt Benkiser Italia s.p.a., calcolandolo non con riferimento alle somme versate dalla datrice di lavoro in aggiunta a quanto pattuito per l’acquisto dei macchinari, ma nella differenza risultante applicando i criteri fissati negli appositi accordi stipulati con la Farmol Safca e Plastierre.

7. -Con il settimo ed ottavo motivo il C. denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ed in particolare degli artt. 1223 e 1225 c.c., nonchè dell’art. 1372 c.c.. Lamentava al riguardo il C. che la sentenza impugnata aveva determinato la misura del danno subito dalla Reckitt nella somma pari a quanto da essa versato per l’acquisto dei macchinari Farmol e Plastierre, deducendo che la conseguenza immediata e diretta del dedotto inadempimento era costituito dal costo di acquisto di impianti ed attrezzature Farmol dedotto quanto eventualmente ammortizzabile nonchè dal prezzo di mercato dei macchinari Plastierre, decurtato dell’ammortamento, e non già da quanto risultante a seguito di accordi transattivi tra la datrice di lavoro e soggetti diversi, giungendo alla individuazione di un quantum neppure prevedibile al momento della stipula.

8. -I motivi del ricorso principale, stante la loro connessione, possono essere congiuntamente trattati e risultano in parte inammissibili e per il resto infondati.

Deve infatti considerarsi che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (Cass. 18 luglio 2008 n. 20027, Cass. 9 agosto 2007 n. 17477, Cass. 5 marzo 2007 n. 5066, Cass. 16 gennaio 2007 n. 828), ove si evidenzia che in ogni caso non può farsi valere il contrasto dell’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito con il convincimento e con le tesi della parte, poichè, diversamente opinando, il motivo di ricorso di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 finirebbe per risolversi in una richiesta di sindacato del giudice di legittimità sulle valutazioni riservate al giudice di merito.

9. -Nella specie la corte di merito ha ritenuto, in modo logico e conguramente motivato, nonchè esente da errori di diritto, che la responsabilità del C. era stata sostanzialmente ammessa da questi nella lettera di risposta alla contestazione disciplinare (avente ad oggetto i fatti di cui si discute e, in particolare, la conclusione dei contratti, per diversi miliardi, sottoscritti dal ricorrente senza autorizzazione, nonchè la mancata informazione ed occultamento dei medesimi all’amministratore delegato ed al suo superiore anche in momenti successivi, pur a fronte di esplicite domande degli interlocutori, e ciò perfino in occasione delle riunioni periodiche del comitato operativo, di cui era componente, ed al conseguente danno patito dalla datrice di lavoro).

Tale lettera era del seguente tenore: “Mi è molto difficile dare una giustificazione anche perchè mia intenzione era quella di fare come sempre in questi 10 anni l’interesse della società. Purtroppo gli eventi sono tutti a mio sfavore e quella che a mio avviso era la soluzione più vantaggiosa si è rivelata errata. Ritengo pertanto di aver commesso un errore: Mi assumo pertanto tutta la responsabilità del caso…” (doc. 16 ricorrente).

A tale risposta, proseguiva la corte milanese, seguì, dopo sei giorni, la ponderata lettera di dimissioni del C., rassegnate cioè dopo un lasso di tempo tale, specie considerando che trattavasi di un altissimo dirigente della società, da escludere qualsivoglia stato momentaneo di confusione o di illogica impulsività, e comunque quel valore di mero sfogo che il C. attribuì in giudizio alla sopra trascritta risposta.

Evidenziava la Corte di merito che ciò risultava vieppiù avvalorato dalla circostanza che in tal modo il C. consapevolmente rinunciava “alle notevoli indennità previste per il caso di licenziamento ingiustificato del dirigente”. Circa la esistenza di poteri di fatto riconosciutigli al di là di quelli previsti dalla procura, e sulla non conoscenza da parte sua della conclusione dell’affare con la Polytekne, la corte di merito non solo ha ritenuto di poter attribuire alla risposta data a tali specifiche contestazioni valore di ammissione di responsabilità, ma ha anche valutato, in modo logico e congruamente motivato, le deposizioni testimoniali, che evidenziavano la previa conoscenza da parte del C. della possibilità di raggiungere l’accordo con la Polytekne cui affidare per 12-24 mesi il soffiaggio dei flaconi utilizzando macchinari e maestranze già dello stabilimento bolognese della Benckiser. Ha anche evidenziato, circa i limiti della procura, che il C. non aveva fornito alcuna prova circa il superamento del limite per singoli contratti, ritenendo irrilevante che tale limite fosse superato mediante la sommatoria in irrilevanti e più ampi archi temporali, mentre non risultavano precedenti affari eccedenti i limiti detti non autorizzati. Ciò semmai determinò quell’affidamento incolpevole ed in buona fede dei terzi sull’esistenza dei poteri rappresentativi in capo al C. implicante efficacia degli impegni presi in nome della società, ivi compreso l’obbligo di riacquisto dei macchinari (per L. due miliardi e mezzo) previsto in caso di inadempimento.

Ha poi ritenuto sussistere la prova del danno, e della sua entità, riportato dalla Benckiser, tenuto conto di quanto versato da essa in più rispetto al prezzo ultimo offerto alle società Farmol e Plastierre dalla Polytekne per l’acquisto dei macchinari, che avrebbe altrimenti dovuto effettuare, ex contractu, e senza alcuna utilità per essa, la Benckiser (v. docc. 26, 27, 28, 28 bis, 28 ter, 28 quater, 29, 64, citati dalla corte di merito).

10. -Occorre a questo punto evidenziare che anche le censure inerenti la violazione o falsa applicazione di norme di diritto attengono, a ben vedere, ad un apprezzamento di fatto.

Al riguardo questa Corte ha più volte osservato (Cass. sez. un. 5 maggio 2006 n. 10313, Cass. 30 marzo 2005 n. 6653, Cass. 11 agosto 2004 n. 15499, Cass. 19 aprile 2002 n. 6224, tra le tante), che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge assegnata alla Corte di cassazione dall’art. 65 ord. giud.);

viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Lo scrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.

Nella specie i motivi denunzianti violazione o falsa applicazione di norme di diritto attengono non già all’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ma ad una pretesa erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta: così il terzo motivo, basato infine sul diverso apprezzamento delle risultanze documentali, il settimo e l’ottavo, basati sempre sulla valutazione fornita dal ricorrente dei documenti allegati, cui va aggiunta la decisiva considerazione che i prescritti quesiti di diritto si limitano, inammissibilmente, a chiedere alla Corte se sia stata o meno violata una norma di legge (Cass. ord. n. 19769 del 17 luglio 2008, ord. n. 19892 del 25 settembre 2007).

Il ricorso principale deve pertanto respingersi.

11.- Quanto al ricorso incidentale si osserva.

La società Benckiser, con primo motivo, lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ed in particolare circa il coinvolgimento diretto e consenziente del C. nelle attività dell’intermediario F. ed il fatto che il C., nella sua funzione di direttore acquisiti, aveva il compito di garantire una gestione degli acquisti improntata al massimo profitto.

La società denuncia inoltre violazione di legge in relazione all’interpretazione del combinato disposto degli artt. 1223, 1218, 1176 e 2104 c.c. laddove, al fine di negare l’esistenza di una responsabilità contrattuale del dirigente C. in relazione ai maggiori costi sostenuti dal datore di lavoro a cause delle intermediazioni, la corte di merito negò tale responsabilità sulla base dell’assunto, ritenuto decisivo, che non vi fosse prova dell’avvenuta percezione di tali somme da parte del C. ad opera dei fornitori.

Con secondo motivo la Benckiser denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ed in particolare circa il fatto che la società SAGI non forniva materiale di propria produzione, limitandosi a fungere da intermediario con i produttori (con conseguente aumento dei costi), e che il C. era l’unico a conoscenza della intermediazione e del ricarico effettuato.

Con terzo motivo la società denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ed in particolare degli artt. 1176 e 2104 c.c., laddove non riconobbe la responsabilità del dirigente nella vicenda relativa alla intermediazione F. e SAGI, solo perchè non era emerso che il C. non avesse incassato somme di denaro.

12. -I motivi, stante la loro connessione, possono essere congiuntamente trattati e risultano infondati.

Quanto al primo motivo deve evidenziarsi che la società non censura la motivazione della sentenza impugnata in ordine all’accertamento della inutilità, nel contesto sottoposto ad esame, dell’intermediazione del F..

Ha infatti ritenuto la corte territoriale che era stato dimostrato che il F. operasse da intermediario nella conclusione degli affari tra la Benckiser e i suoi fornitori, per questo percependo una provvigione che veniva corrisposta dai fornitori medesimi. Ciò, secondo quanto accertato dalla corte d merito, “accadeva alla luce del sole”, avendo il F. libero accesso anche presso i reparti produttivi della società e relazionando per iscritto ad essa, ivi compreso il responsabile del packing, che a sua volta gli dava indicazioni, suggerimenti ed approvazioni. Il F., peraltro (come già accertato dal tribunale), svolgeva anche dei servizi accessori, in particolare quello di determinare se un certo prodotto fosse realizzabile in tempi brevi con prezzi vantaggiosi da parte di terzi. Tutti coloro con i quali si relazionava sapevano anche che egli percepiva un compenso dai fornitori, mentre non era emerso che parte di questo compenso fosse poi versato al C..

La censura della ricorrente incidentale non scalfisce minimamente la ratio deciderteli contenuta nella sentenza impugnata (l’operare pacificamente il F. quale intermediario percependo compensi per la sua intermediazione, senza che il C. ne avesse in alcun modo tratto vantaggio), conseguente accertamenti e valutazioni di fatto rimessi al prudente apprezzamento del giudice di merito.

Quanto agli acquisti per materiale di confezionamento ed imballaggio effettuati presso la soc. SAGI -in realtà in parte subfornitrice, essa rivolgendosi poi ad altre aziende- la corte territoriale ha accertato l’irrilevanza della circostanza che in essa avesse partecipazione significativa la moglie dell’attore, posto che era emerso dall’istruttoria che essa era stata dimostrata solo fino al 1995. Emergeva peraltro dalle deposizioni testimoniali, e tra queste quella del direttore della divisione operativa B., che le circostanze di cui sopra erano sostanzialmente conosciute in azienda ed i prezzi non erano soggetti a provvigioni.

La censura della ricorrente incidentale, secondo cui essa aveva scoperto solo per caso, che la SAGI non forniva materiale di propria produzione, non inficia il motivato accertamento del giudice di merito, che ha peraltro considerato che dalle deposizioni testimoniali era anche emerso che la SAGI provvedeva altresì a confezionare il prodotto sfuso con proprie macchine (dep. M.).

Il terzo motivo, col quale non risulta specificamente censurata l’accertata conoscenza aziendale della intermediazione F. e del ruolo della SAGI, risulta a questo punto assorbito, risultando peraltro irrilevante se il C. avesse o meno percepito compensi.

13. -Il ricorso incidentale finisce dunque per censurare adeguati e logici accertamenti compiuti dal giudice di merito, limitandosi a contrapporre a questi una diversa valutazione ad opera della parte, sicchè risultano, per le ragioni ampiamente esposte nell’esame del ricorso principale, infondati.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi, Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2011.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA