Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12101 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. III, 31/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 31/05/2011), n.12101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25262-2009 proposto da:

F.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 151, presso lo studio dell’avvocato ROSATI

LAURA, rappresentato e difeso dall’avvocato MILO MARGHERITA, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI in

persona del Ministro pro tempore ed inoltre COMMISSIONE CENTRALE PER

GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE in persona del Presidente pro

tempore, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI

L’AQUILA, PREFETTO DE L’AQUILA, tutti elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrenti –

e contro

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI DI L’AQUILA;

– intimato –

sul ricorso 12645-2010 proposto da:

F.M. (OMISSIS), ricorrente che non ha

depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI in

persona del Ministro pro tempore ed inoltre COMMISSIONE CENTRALE PER

GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE in persona del Presidente pro

tempore, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI

L’AQUILA, PREFETTO DE L’AQUILA, tutti elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrenti –

e contro

COMMISSIONE CENTRALE ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE, ORDINE

PROVINCIALE MEDICI L’AQUILA, PROCURATORE CAPO REPUBBLICA PRESSO

TRIBUNALE L’AQUILA;

– intimati –

avverso la decisione n. 94/2008 della Commissione Centrale per gli

Esercenti le Professioni Sanitarie di ROMA del 15.12.08, depositata

il 21/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Pierluigi Maria Pansini (per

delega avv. Margherita Milo) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA che nulla osserva rispetto alla relazione scritta con

l’improcedibilità del ricorso incidentale.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto quanto segue:

1. F.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione del 21 maggio 2009, con la quale la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie ha accolto il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di L’Aquila avverso la delibera dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di L’Aquila del 1 dicembre 2005, con cui era stato archiviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti.

Il ricorso, presentato per la notificazione il 9 novembre 2009, è stato iscritto al n.r.g. 25262 del 2009 ed è stato proposto contro la detta Commissione, l’Ordine Provinciale dei Medici di L’Aquila e, il Ministero della Salute, il Prefetto di L’Aquila e il Procuratore delle Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila.

Ha resistito con controricorso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

1.1. – Lo stesso Ministero, adducendo di avere ricevuto la notificazione di un ricorso identico già l’8 ottobre 2009, ha provveduto ad iscrivere a ruolo l’affare il data 20 maggio 2010.

L’iscrizione è stata fatta con il n.r.g. 12645 del 2010.

2. Essendo i ricorsi soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattati con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata al resistente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Considerato quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – Il ricorso iscritto dal Fagiani appare inammissibile perchè proposto senza l’osservanza dell’art. 366-bis c.p.c., applicabile ad esso nonostante l’abrogazione intervenuta il 4 luglio 2009 per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 47. L’art. 58, comma 5, della Legge ha, infatti, sostanzialmente disposto che la norma abrogata rimanesse ultrattiva per i ricorsi notificati dopo quella data avverso provvedimenti pubblicati, come quello impugnato, anteriormente (si vedano: Cass. (ord.) n. 7119 del 2010; Cass. n. 6212 del 2010 Cass. n. 26364 del 2009; Cass. (ord.) n. 20323 del 2010).

Nessuno dei quattro motivi si conclude con la formulazione del prescritto quesito di diritto, mentre il secondo, il terzo ed il quarto, recanti nell’intestazione enunciazione anche di vizio di motivazione (deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., u.c.), non si concludono nè contengono il momento di sintesi espressivo della cd.

“chiara indicazione”, cui alludeva l’art. 366-bis c.p.c. (si veda, fra tante, Cass. sez. un. n. 20603 del 2007) E’ da rilevare che la Corte ha già considerato applicabile l’art. 366-bis c.p.c. al ricorso contro la decisione della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (Cass. n. 19487 del 2007).

4. – Il ricorso iscritto dal Ministero dev’essere dichiarato improcedibile, perchè non depositato nel termine previsto dall’art. 370 c.p.c..

Peraltro, anche il controricorso risulta tardivamente depositato.

2. Il Collegio, previa riunione dei ricorsi, in quanto proposti avverso la stessa decisione, condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali non sono stati mossi, del resto, rilievi.

Il ricorso iscritto al n.r.g. 25262 del 2009 è dichiarato inammissibile.

Il ricorso iscritto al n.r.g. 12645 del 2010 è dichiarata improcedibile.

Stante l’improcedibilità del secondo controricorso, proposto in riferimento al ricorso iscritto al n.r.g. 12645 del 2010 sono dovute le spese soltanto quanto al ricorso n.r.g. 25262 ed esse seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso iscritto al n.r.g. 25262 del 2009. Dichiara improcedibile il ricorso iscritto al n.r.g. 12645 del 2010 ed il relativo controricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione dichiarato inammissibile, liquidate in Euro cinquemiladuecento, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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