Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12101 del 18/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 18/05/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 18/05/2010), n.12101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P. L. DA

PALESTRINA 47, presso lo studio dell’avvocato IOSSA FRANCESCO PAOLO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE GUGLIELMI

ROBERTO, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1716/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 27/11/2006 R.G.N. 1672/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2010 dal Consigliere Dott. STILE Paolo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 27 luglio -~- 10 agosto 2005 il Tribunale di Torino condannava il Consiglio Nazionale delle Ricerche al pagamento di Euro 11.008,10 oltre interessi e rivalutazione e spese di causa, in favore di B.G., dipendente dal 10 febbraio 1969 fino al 31 marzo 2002, a titolo di danno per il mancato tempestivo investimento in buoni postali fruttiferi delle quote annualmente accantonate del suo trattamento di fine rapporto.

Il Tribunale accoglieva integralmente la domanda, osservando che il D.P.C.M. 8 giugno 1946, art. 2 disponeva che il CNR doveva provvedere al trattamento di quiescenza del personale mediante capitalizzazione finanziaria, aprendo un conto individuale alimentato annualmente dal datore di lavoro con il versamento di una mensilita’ che doveva essere investita, assieme ai relativi interessi, in buoni postali fruttiferi. Il CNR aveva in diversi anni provveduto agli investimenti in ritardo rispetto alle date previste e tale ritardo aveva provocato un danno, costituito dalla perdita degli interessi.

Con ricorso depositato il 17 settembre 2005 il CNR proponeva appello sostenendo che, essendosi inizialmente ritenuta l’abrogazione implicita del D.P.C.M. cit. per effetto della L. n. 70 del 1975, art. 13 erano stati sospesi cautelativamente gli accantonamenti sui conti individuali, che solo con la Delib. 9 febbraio 1988, n. 504 del consiglio di amministrazione del CNR erano ripresi; sicche’ nessun comportamento illecito, fonte di danno risarcibile, era imputabile all’ente. 11 quale evidenziava anche che la predetta delibera non aveva affatto disposto, con efficacia retroattiva, il reintegro, a favore dei beneficiati, degli interessi non maturati nel periodo di sospensione degli investimenti. Resisteva l’appellato chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con sentenza del 15 novembre 2006, la Corte d’appello di Torino respingeva l’appello.

Secondo la Corte territoriale il D.P.C.M. cit. non era stato abrogato ed era ancora in vigore; cosi’ si spiegava il comportamento del CNR che aveva deliberato di continuare ad effettuare gli accantonamenti e gli investimenti e che aveva consegnato al B. buoni postali fruttiferi a suo nome accantonati, anche se vi erano stati i dedotti ritardi, che avevano arrecato danni al dipendente, imputabili al CNR. La circostanza, poi, che in alcuni anni l’Ente avesse effettuato l’investimento ben prima del termine fissato era irrilevante – secondo la Corte d’appello- e non poteva comportare una sorta di “compensazione”.

Osservava, ancora, la Corte territoriale che il B. aveva prodotto assieme al ricorso introduttivo un dettagliato conteggio degli interessi perduti per il ritardato investimento; invece il CNR ne’ in primo grado ne’ in appello aveva prodotto un proprio difforme conteggio ne’ aveva indicato alcuna specifica contraria deduzione in riferimento al conteggio prodotto dal ricorrente.

Avverso questa pronuncia ricorre per Cassazione il CNR con cinque motivi, di cui il primo attinente alla giurisdizione.

L’intimato resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso e’ articolato in cinque motivi, di cui il primo – sostanziandosi in una censura della impugnata sentenza per non aver ritenuto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario trattandosi di controversia relativa al risarcimento del danno subito dai dipendente nel periodo dal 1969 fino al 30 giugno 1998 – e’ stato rigettato dalle S.U. di questa Corte, che, con sentenza n. 17774/08, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario.

Con gli altri quattro motivi il ricorrente svolge altre censure.

Eccepisce (con il secondo motivo) l’irritualita’ della notifica dell’atto introduttivo del giudizio effettuata presso la sede dell’ente anziche’ presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato;

denuncia (con il terzo motivo) la violazione dell’art. 415 c.p.c., comma 5, c.p.c. per violazione del termine a comparire nel giudizio di primo grado; con il quarto motivo il ricorrente censura l’impugnata sentenza per non aver tenuto conto della sospensione cautelativa degli investimenti delle somme accantonate in buoni postali fruttiferi; con il quinto motivo il ricorrente si duole della mancata compensazione del danno con i maggiori interessi maturati per gli investimenti effettuati in anticipo rispetto alle scadenze predeterminate.

Piu’ in dettaglio, con il secondo motivo, l’ente ricorrente, denunciando violazione o falsa applicazione del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, artt. 11 e 43 del D.P.C.M. 21 maggio 1999, nonche’ dell’art. 160 c.p.c. e dell’art. 354 c.p.c., comma 1, ed, ancora, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso qualsivoglia statuizione in ordine all’eccezione preliminare di rito sollevata dall’Amministrazione in relazione alla nullita’ della sentenza di primo grado a causa della nullita’ della notifica del ricorso introduttivo del giudizio. 11 ricorso de qua, infatti, – ad avviso del ricorrente – sarebbe stato erroneamente notificato presso la sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche anziche’ presso gli uffici della competente Avvocatura Distrettuale dello Stato inficiando, in tal modo, la regolare costituzione del contraddittorio e per l’effetto vulnerando il diritto di difesa costituzionalmente garantito dall’art. 24 Cost.: l’Amministrazione, infatti, era rimasta contumace non essendo stata posta nelle condizioni di illustrare le difese necessarie a sostegno della propria posizione. Il motivo e’ infondato.

Il R.D. n. 1611 del 1933, art. 11 – di cui si sostiene la violazione – stabilisce espressamente che “Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonche’ le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorita’ giudiziaria innanzi alla quale e’ portata la causa, nella persona del Ministro competente. (…) Sennonche’, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.), anche nella normativa anteriore alla L. 9 maggio 1989, n. 168 (che ha istituito il Ministero dell’Universita’ e della Ricerca Scientifica), e’ ente pubblico non economico, dotato di soggettivita’ distinta dallo Stato, onde non possono ad esso estendersi, in difetto di espressa previsione, le peculiari disposizioni riferite alle Amministrazioni dello Stato (v. S.U. 21 agosto 1990 n. 8533, sia pure con riferimento alla tassazione degli atti).

Tale qualificazione della natura dell’ente, ha trovato conferma nel D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 127, che, all’art. 2, comma 2, precisa che “Il CNR ha personalita’ giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile e si dota di ordinamento autonomo …”, A nulla puo’ rilevare del resto che, usando della facolta’ prevista dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 43 in favore delle “amministrazioni pubbliche non statali”, l’Avvocatura dello Stato sia stata autorizzata con DPCM 21/5/1999 ad assumere la rappresentanza e difesa del CNR. Tale autorizzazione non vale, infatti, a parificare il CNR ad un’Amministrazione dello Stato ne’ tanto meno a rendere automaticamente applicabile nei suoi confronti il disposto dell’art. 2 del medesimo R.D., come invece sostiene il ricorrente.

Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 415 c.p.c., comma 5, e dell’art. 354 c.p.c. nonche’ omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

In particolare, con detto motivo – come sopra accennato – si censura la sentenza impugnata nella parte in cui omette di statuire in ordine all’eccezione di nullita’ derivata della sentenza per mancato rispetto del termine per comparire. 11 motivo e’ infondato nei termini che seguono.

Invero, come risulta nelle conclusioni riportate nella sentenza impugnata-e come, del resto e’ pacifico tra le parti- nel ricorso in appello, il dott. B. in data 27.06.2005 ha provveduto alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del pedissequo decreto di fissazione di prima udienza per il 27.07.2005. Cosi’ operando, tuttavia, ha violato il disposto di cui all’art. 415 c.p.c., comma 5, in forza del quale tra la data della notificazione al convenuto e quella dell’udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. Trattasi di un termine che deve considerarsi “libero”, come si evince dalla formula del richiamato art. 415 c.p.c., comma 5, anche se la stessa non contiene l’aggettivo “liberi” come l’art. 163 bis c.p.c., comma 1 – relativo al termine di novanta giorni che deve intercorrere tra la notifica della citazione e quello dell’udienza di comparizione-, ma di cui, peraltro, partecipa della medesima ratio.

In entrambe le ipotesi, infatti, il convenuto ha diritto ad un termine libero di carattere perentorio tra la vocativo in ius e la data dell’udienza al ime di apprestare al meglio le proprie difese.

Tanto chiarito – ed in cio’ condividendosi l’assunto del CNR – va soggiunto che la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non avrebbe dovuto disporre la rimessione della causa al giudice di prime cure ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 1.

Invero – come chiarito dalle S.U. di questa Corte – nelle controversie soggette al rito del lavoro, il giudice d’appello che rilevi la nullita’ dell’introduzione del giudizio, determinata dall’inosservanza del termine di comparizione stabilito dall’art. 415 c.p.c., comma 5, non puo’ dichiarare la nullita’ e rimettere la causa al giudice di primo grado (non ricorrendo in detta ipotesi ne’ la nullita’ della notificazione dell’atto introduttivo, ne’ alcuna delle altre ipotesi tassativamente previste dall’art. 353 c.p.c. e dall’art. 354 c.p.c., comma 1), ma deve trattenere la causa e, previa ammissione dell’appellante ad esercitare in appello tutte le attivita’ che avrebbe potuto svolgere in primo grado se il processo si fosse ritualmente instaurato, decidere nel merito (ex plurimis, Cass S.U. 21 marzo 2001 n. 122; Cass. 24 agosto 2004 n. 16680).

Tale principio va raccordato con l’altro, secondo cui l’appello costituisce un giudizio a contenuto complesso che – secondo il principio dell’assorbimento dei motivi di nullita’ in motivi d’impugnazione (art. 161 c.p.c.) – cumula di regola, innanzi allo stesso giudice, la fase rescindente e quella rescissoria, salvo che non ricorra alcuna delle ipotesi eccezionali, dalla legge tassativamente elencate, di prevista limitazione dei poteri del giudice del secondo grado al solo iudicium rescindem, in conseguenza di un prefigurato motivo di rimessione della causa al primo giudice.

Nel comporre un contrasto verificatosi nell’ambito delle sezioni semplici sul potere del giudice di appello innanzi al quale venga dedotto un vizio della sentenza per violazione di norme processuali non comportanti la remissione al primo giudice, le S.U., con sentenza 3 ottobre 1995 n. 10389, hanno affermato che tale giudice deve decidere nel merito, ove tale pronuncia sia stata richiesta. A sostegno della decisione, quest’ultima sentenza ha rilevato:

– che dalla tassativita’ delle ipotesi di rimessione emerge il principio per il quale il legislatore – al di fuori delle ipotesi espressamente previste – vuole che il iudicium rescissorium si svolga innanzi allo stesso giudice dei iudicium rescindenti: il limitare i poteri del giudice d’appello alla sola pronuncia di nullita’ della sentenza emessa in violazione di norme che non comportano la rimessione ai primo giudice finisce per alterare questo principio in quanto le parti – malgrado la mancanza di un provvedimento formale di rimessione – finiscono per trovarsi in una situazione sostanzialmente analoga a quella di coloro che di tale provvedimento beneficiano, dal momento che, a seguito della declaratoria di nullita’ in rito, le parti, per fare valere i propri diritti devono iniziare un nuovo giudizio innanzi al primo giudice;

– che l’atto di appello validamente proposto instaura una nuova fase processuale, sicche’ i motivi, che in primo grado imponevano la pronuncia di nullita’ del procedimento, piu’ non sussistono in sede di gravame;

– che il giudice di appello come ha il potere di pronunciare su una domanda sulla quale il primo giudice ha omesso di pronunciare, ha lo stesso potere quando si e’ in presenza di una pronuncia viziata perche’ adottata in un procedimento viziato conclusosi con una sentenza, il cui annullamento non comporti l’obbligo di rimessione al primo giudice;

– che il parallelismo fra i poteri del giudice di gravame e quelli del giudice di primo grado, enunciato in dottrina, non ha possibilita’ di operare proprio per la sostanziale diversita’ dei due giudizi e, quindi, legittimamente, il primo pronuncia ne merito in una ipotesi in cui il secondo avrebbe dovuto limitarsi ad una pronuncia di rito, atteso che la nullita’ del giudizio di primo grado non inficia la validita’ del rapporto processuale di gravame. Questi stessi argomenti giustificano anche la giurisprudenza formatasi in tema di deduzione, con l’appello, di soli vizi di nullita’ del procedimento di primo grado.

Pertanto, mentre nelle ipotesi di appello avente contenuto esclusivamente rescindente, in cui il riscontro del motivo di invalidita’ esaurisce l’oggetto della cognizione riservata al giudice di secondo grado, la parte soccombente ha interesse a dedurre un mero vizio di nullita’ del giudizio di primo grado, dovendo la causa essere rimessa al primo giudice, affinche’ il procedimento di primo grado sia rinnovato con contraddittorio regolarmente costituito (art. 354 c.p.c.); nelle altre ipotesi, invece, in cui l’appello cumula in se’ iudicium rescindem e iudrcium rescissorium, e cioe’ e’ diretto non alla mera eliminazione di un alto illegittimo, ma alla rinnovazione del giudizio di merito, le censure con le quali si deducono vizi di mera attivita’ del primo giudice (e non rientranti nelle ipotesi di cui agli art. 353 e 354 c.p.c.) hanno carattere strumentale e meramente subordinato, perche’ esse non sono di per se’ idonee ad assicurare alla parte appellante, la tutela sostanziale invocata, che e’ connessa non alla mera rimozione della sentenza di primo grado, ma al riesame delle questioni di merito gia’ dibattute in prime cure (Cass. 29 agosto 1995 n. 9105), con la conseguenza che, in quest’ultima ipotesi, l’appello e’ inammissibile per difetto d’interesse in quanto l’eventuale fondatezza della censura relativa al vizio di attivita’ del giudice di primo grado non comporta – in difetto di rituale e tempestiva deduzione delle questioni di merito – il potere del giudice di appello di pronunciare sul merito della controversia (Cass. 8 agosto 1987 n. 6799), con l’ulteriore conseguenza che la sentenza non impugnata per il merito resta intangibile, mentre l’ammettere, in queste ipotesi, una pronuncia in solo rito, in difetto di rimessione al primo giudice comporterebbe, per quanto in precedenza osservato, una vanificazione del sistema introdotto dagli art. 353 e 354 c.p.c. Nella specie – e prescindendo dalla mancata richiesta di accertamento della nullita’ per inosservanza del termine a comparire, in quanto non risulta essa nelle conclusioni riportate nella impugnata decisione-, del tutto correttamente il Giudice di appello ha affrontato il merito della questione, attenendosi, in tal modo, al suindicato principio.

Ed al merito della decisione il ricorrente ha dedicato gli ultimi due motivi. In particolare, con il quarto si denuncia violazione o falsa applicazione del D.P.C.M. 8 giugno 1946, art. 2 e dell’art. 2043 c.c. nonche’ omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), censurandosi la sentenza impugnata nella parte in cui, pur rilevando che il CNR aveva provveduto ad effettuare gli accantonamenti e gli investimenti previsti dalla vigente normativa, aveva contraddittoriamente ritenuto responsabile il CNR medesimo del danno che il B. avrebbe subito a seguito di investimenti tardivamente effettuati.

Con il quinto motivo si denuncia, infine, violazione o falsa applicazione degli artt. 2056 e 1223 c.c. nonche’ omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), deducendosi l’erroneita’ della pronuncia della Corte di merito nella parte in cui aveva escluso la compensano lucri cum damno a favore del CNR per effetto del vantaggio derivante dai maggiori interessi maturati a favore del B. negli anni in cui erano stati effettuati gli investimenti in BPF con notevole anticipo rispetto al termine prefissato.

Entrambi i motivi sono infondati, avendo il Giudice di Torino adeguatamente dato riscontro a dette argomentazioni, in quanto prospettate anche in grado di appello. Ha, in proposito, osservato detto Giudice che il D.P.C.M. 8 giugno 1946, art. 2 dispone che il CNR provvede al trattamento di quiescenza del personale mediante capitalizzazione finanziaria, aprendo un conto individuale alimentato annualmente dal datore di lavoro mediante versamento di una mensilita’ che deve essere investita, assieme ai relativi interessi, in buoni postali fruttiferi.

Ha aggiunto che il CNR ha in diversi anni provveduto agli investimenti in ritardo rispetto alle date previste (31.12. dell’anno successivo sino al 1990; 28.2. dal 1991 al 1999; 30.6. dell’anno successivo dal 2000).

Ha soggiunto che tale ritardo ha provocato un danno, costituito dalla perdita degli interessi, pari all’importo indicato in conteggio e non contestato. Ha, quindi, preso in considerazione la difesa dell’appellante, secondo cui, essendosi nel tempo ritenuta addirittura l’abrogazione implicita del DPCM cit. per effetto della L. n. 70 del 1975, art. 13 e prospettati dubbi, quindi, circa l’operato del CNR che continuava ad effettuare gli accantonamenti sui conti individuali – gli accantonamenti furono sospesi e solo con la Delib. 9 febbraio 1988, n. 504 del consiglio di amministrazione del CNR furono ripresi.

Ha ritenuto, tuttavia, infondate dette argomentazioni, in quanto non era piu’ in discussione che il DPCM cit. non fosse stato abrogato e fosse tuttora in vigore, come, del resto, emergeva dallo stesso comportamento del CNR che aveva deliberato di continuare ad effettuare gli accantonamenti e gli investimenti, consegnando al B. buoni postali fruttiferi a suo nome accantonati. Era, del pari, pacifico che gli accantonamenti non fossero stati effettuati nei termini fissati dallo stesso CNR e sopraindicati, il che aveva palesemente arrecato un danno al B. poiche’ gli accantonamenti non avevano prodotto per il periodo di ritardo interessi ne’ questi erano stati capitalizzati. Era, infine, ammesso che la Delib. n. 504 del 1988 nulla aveva disposto circa gli investimenti tardivamente effettuati. Doveva, pertanto, concludersi – come gia’ aveva fatto il Tribunale – che il CNR era responsabile del danno cagionato con il ritardo degli investimenti e che il danno era pari agli interessi perduti ed alla loro capitalizzazione. La circostanza, poi, che in altri anni il CNR aveva effettuato l’investimento ben prima del termine fissato era irrilevante e non poteva comportare una sorta di “compensazione”: “imputet siti il CNR se talora ha effettuato l’investimento prima della scadenza del termine, cosi’ facendo lucrare interessi al dipendente”. Non ravvisandosi nell’iter argomentativo adottato dalla Corte di merito le violazioni di legge ed i vizi di motivazione denunciati dal ricorrente, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 22,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

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