Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12101 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 16/05/2017, (ud. 02/02/2017, dep.16/05/2017),  n. 12101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1971-2012 proposto da:

REGIONE CALABRIA, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE, 61, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA

TOSCANO, rappresentata e difesa dall’avvocato FERDINANDO MAZZACUVA,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

M.P., C.F. (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

M.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato NATALE CARBONE,

che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

REGIONE CALABRIA C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 806/2011 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 06/06/2011, R.G. N. 877/2009;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e incidentale;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2017 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito l’Avvocato ANGELA FATTARUSSO per delega verbale FERDINANDO

MAZZACUVA;

udito l’Avvocato NATALE CARBONE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza del Tribunale della medesima sede, ha accolto – con sentenza depositata il 6/6/2011 – la domanda di risarcimento del danno proposta da M.P., assunto il 30/3/2005 con contratto a tempo determinato di durata triennale per lo svolgimento dell’incarico di direttore generale della A.S.L. di Reggio Calabria, incarico revocato ante tempus in applicazione della L.R. n. 12 del 2005, dichiarata incostituzionale dal giudice delle leggi con sentenza n. 34/2010. La Corte ha riconosciuto il risarcimento del danno limitatamente ai primi diciotto mesi decorrenti dalla stipulazione del contratto, in considerazione della previsione negoziale di una verifica dei risultati a tale data, respingendo la domanda di liquidazione di ulteriori danni economici, nonchè di danni all’immagine (non ricorrendo profili disciplinari o ingiuriosi) e alla professionalità (essendo stati allegate mere dichiarazioni di stile).

Avverso la sentenza ricorre la Regione sulla base di due motivi. Il M. resiste con controricorso e propone altresì ricorso incidentale sulla base di cinque motivi. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione delle norme poste in materia di risarcimento del danno nonchè vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), avendo, la Corte territoriale, accertato la responsabilità dell’ente pur in assenza di un profilo soggettivo di dolo o colpa. Invero, la delibera della Giunta regionale di risoluzione del rapporto di lavoro con il dott. M. ha rappresentato l’applicazione di una legge ossia l’attuazione di una determinazione assunta dall’organo di indirizzo politico, a contenuto obbligatorio e vincolante e, pertanto, nessuna responsabilità può essere imputata all’organo esecutivo il quale si è limitato ad adottare un provvedimento nel rispetto dell’indirizzo politico determinato dall’organo competente (Consiglio regionale) con la legge regionale dichiarata incostituzionale dopo l’adozione dell’atto impugnato.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1218 e 1223 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte di merito, erroneamente considerato quale dies a quo del periodo di risarcimento la data di recesso anticipato dal contratto (27 giugno 2005) anzichè la data di offerta delle prestazioni (febbraio 2008, data di notifica del ricorso giudiziale oppure settembre 2007, data di deposito del ricorso presso la cancelleria del Tribunale).

3. Con il primo ed il secondo (quest’ultimo proposto in via subordinata al primo) motivo di ricorso incidentale si denunzia violazione falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. nonchè vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte di merito, respinto la domanda di risarcimento del danno per l’intero triennio di durata del contratto di lavoro nonchè di maggiorazione per la perdita del trattamento economico integrato di cui all’art. 6 del contratto individuale, nonostante l’intervenuta interruzione, ad opera della Regione, del rapporto lavorativo prima della verifica dei risultati abbia rappresentato l’unica causa di impedimento dello svolgimento del rapporto di lavoro e dell’effettuazione della suddetta verifica. A conferma dell’assunto, il secondo trimestre del 2005 (durante il quale la A.S.L. è stata diretta dal M.) ha visto una contrazione delle perdite di esercizio rispetto all’aumento delle passività registrato nei trimestri successivi.

5. Con il terzo ed il quarto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. nonchè vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo trascurato, la Corte di merito, che alcuni eventi – quale la perdita del proprio lavoro “effettuata in modo cruento” – comportano inevitabilmente una modifica peggiorativa della reputazione sociale e quindi un danno all’immagine.

6. Con il quinto motivo si deduce vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) avendo, la Corte di merito, respinto la domanda di danno alla professionalità nonostante le motivazioni contenute nell’atto di appello (trascritto in alcuni passi) ove si faceva riferimento ad “aspettative di carriera”, rilevandosi, in particolare, che “inevitabilmente è scaturito un danno professionale che, caratterizzato sia dal mancato incremento delle conoscenze professionali sia dal mancato utilizzo delle conoscenze e capacità acquisite ha determinato una vera e propria de qualificazione professionale per il dott. M. compromettendo irrimediabilmente le prospettive di uno sviluppo di carriera”.

7. Il primo motivo di ricorso principale è fondato.

Le conseguenze risarcitorie quale effetto delle pronunce di incostituzionalità sono state esaminate da questa Corte in alcune recenti pronunce (Cass. nn. 355/2013, 289/2014, 20100/2015, 3210/2016).

La retroattività delle pronunce di illegittimità costituzionale riguarda l’antigiuridicità delle norme investite, non più applicabili, neanche ai rapporti pregressi non ancora esauriti, ma non consente di configurare retroattivamente e fittiziamente una colpa del soggetto che, prima della declaratoria di incostituzionalità, abbia conformato il proprio comportamento alle norme solo successivamente invalidate dalla Corte cost.

Si tratta di un indirizzo giurisprudenziale che ha origini remote, atteso che già con sentenza n. 2691/12 le S.U. di questa Corte avevano affermato il principio secondo cui, nel campo dell’illecito inteso in senso lato, la retroazione della pronuncia d’incostituzionalità è limitata.

Infatti, se può riconoscersi efficacia retroattiva alla cosiddetta antigiuridicità, non può ammettersi che si configuri retroattivamente la colpa intesa quale atteggiamento psichico del soggetto, che non può ravvisarsi, neppure sotto forma di una sorta di fictio iuris, riguardo ad un comportamento imposto da una norma cogente, anche se incostituzionale, fino a che essa sia in vigore.

Si tratta di principio costantemente affermato da questa Corte.

Le Sezioni Unite (v. sentenza n. 8478/93) hanno poi ribadito che la c.d. retroattività delle pronunce di incostituzionalità è limitata all’antigiuridicità delle norme che ne siano investite.

Queste, infatti, ex art. 136 Cost. non sono più applicabili a far tempo dal giorno successivo alla pubblicazione delle pronunce della Corte (non solo ai rapporti giuridici futuri, ma) neanche ai rapporti pregressi, che non siano ancora esauriti.

Proprio il difetto di colpa esclude che comportamenti conformi a norme solo successivamente dichiarate costituzionalmente illegittime possano dare luogo a qualsivoglia illecito contrattuale od extracontrattuale o a inadempimento legittimante la risoluzione del contratto, salvo che la colpa dell’agente – ma si tratta di ipotesi eccezionali – sia elemento non essenziale della fattispecie generatrice di responsabilità civile.

In tale quadro si è, quindi, sviluppata la giurisprudenza successiva, così più volte statuendosi che l’efficacia retroattiva delle sentenze dichiarative dell’illegittimità costituzionale di una norma, se comporta che tali pronunce abbiano effetto anche in ordine ai rapporti svoltisi precedentemente (eccettuati quelli definiti con sentenza passata in giudicato e le situazioni comunque definitivamente esaurite), non vale però a far ritenere illecito il comportamento realizzato, anteriormente alla sentenza di incostituzionalità, conformemente alla norma successivamente dichiarata illegittima, non potendo detto comportamento ritenersi caratterizzato da dolo o colpa (v. Cass. n. 6744/96; Cass. n. 941/99; Cass. n. 1138/99; Cass. n. 3702/99; Cass. n. 7487/2000; Cass. n. 15879/02; Cass. n. 8432/04; Cass. n. 13731/04; Cass. n. 23565/07).

E non vi è dolo o colpa da parte d’una pubblica amministrazione che, ai sensi degli artt. 97 e 136 Cost., era comunque tenuta a conformarsi alla norma di legge fino alla pronuncia di sua incostituzionalità. Si tratta di indirizzo condivisibile ed applicabile anche al caso di specie, in cui certamente non è ravvisabile un’ipotesi (pur sempre eccezionale) di responsabilità che prescinda dalla colpa.

Infine, debbono tenersi distinti l’ente pubblico quale organo politico (a cui competono pubbliche potestà, compresa la funzione legislativa) dall’ente pubblico quale datore di lavoro che gestisce i rapporti di lavoro dei propri dipendenti nera sfera del diritto privato (e opera con i poteri del datore di lavoro privato), che ha l’obbligo di conformarsi all’ordinamento, e non possono, pertanto, ravvisarsi – nemmeno sotto tale prospettazione – profili di colpa dell’ente-datore di lavoro, che era comunque tenuto a conformarsi alla norma di legge fino alla pronuncia di incostituzionalità.

Pertanto, in caso di illegittima risoluzione anticipata d’un incarico dirigenziale in base a norma poi dichiarata costituzionalmente illegittima, al dirigente spetta il risarcimento del danno derivato dall’anticipata risoluzione del rapporto, ma tale danno, considerato che la colpa dell’agente è elemento essenziale dell’illecito, è risarcibile solo dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale – e non dalla data di cessazione del rapporto – ove l’amministrazione non si conformi alla sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale.

Ma nel caso in esame, come ammesso dallo stesso ricorrente, la dichiarazione di illegittimità costituzionale della L.R. n. 12 del 2005 è intervenuta (nel 2010) quando ormai era decorso anche il termine finale dell’incarico originariamente previsto (di durata triennale con decorrenza dal 30.3.2005), incarico che – dunque – non poteva rivivere.

In breve, se il termine finale dell’incarico era ormai decorso alla data di dichiarazione di illegittimità costituzionale, in nessun caso l’amministrazione avrebbe potuto incorrere in colpa nel non ripristinarlo perchè – appunto – oramai già scaduto ed essendo il posto già da altri coperto. E l’assenza di colpa o comunque di causa imputabile all’amministrazione preclude, ex art. 1218 c.c., la configurabilità di quel danno risarcibile su cui erroneamente insiste anche in memoria l’odierno ricorrente in via incidentale.

8. Infine, con riguardo al terzo ed al quarto motivo del ricorso incidentale, in assenza di profili di colpa a carico dell’ente, obbligato a conformarsi alle disposizioni legislative vigenti (sino alla pronuncia di illegittimità costituzionale, che, peraltro, è sopravvenuta quando anche la durata triennale del contratto era ampiamente scaduta), nessun profilo di danno all’immagine va riconosciuto al M. per il solo evento dell’interruzione del rapporto di lavoro, non essendo state dedotte particolari e lesive modalità con le quali si è interrotto il rapporto di lavoro. I motivi non sono, pertanto, fondati.

9. In ordine, infine, al quinto motivo del ricorso incidentale, la Corte distrettuale si è correttamente conformata alla consolidata giurisprudenza di questa Corte che ha da tempo affermato come il risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale da demansionamento e dequalificazione del lavoratore – non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale – necessita di una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio subito, anche se può essere dimostrato mediante presunzioni, alla luce di una valutazione complessiva degli elementi dedotti che consenta, attraverso un prudente apprezzamento, di risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno, facendo ricorso a nozioni generali derivanti dall’esperienza. La Corte ha, invero, rilevato che nessun elemento concreto è stato dedotto dal M. al fine di consentire la valutazione, anche mediante il ricorso a presunzioni, della sussistenza di un danno professionale, rimasta “mera affermazione tautologica”. Il motivo è, dunque, infondato.

10. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso principale, assorbito il secondo motivo e respinto il ricorso incidentale. La sentenza impugnata deve essere cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito, con il rigetto della domanda introduttiva del giudizio.

11. Le spese del giudizio di legittimità si compensano per intero fra le parti, considerata la natura della vicenda che ha portato il ricorrente a subire una pur sempre ingiusta (da un punto di vista della legalità costituzionale) revoca dell’incarico.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo; respinge il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva del giudizio. Compensa le spese dell’intero procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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