Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12100 del 31/05/2011
Cassazione civile sez. trib., 31/05/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 31/05/2011), n.12100
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro in carica, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li
rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
GRIFFE MODA 93 SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 267/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI dell’1/10/07, depositata il 12/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;
è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO
IANNELLI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
l. Il Ministero dell’Economia delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate propongono ricorso per cassazione nei confronti della Griffe Moda 93 s.r.l. in persona dell’ex legale rappresentante R.V. (che non ha resistito) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento Iva relativo al 1997, la C.T.R. Campania, confermando la sentenza di primo grado, dichiarava illegittimo l’avviso opposto.
2. Deve preliminarmente essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero, non avendo quest’ultimo partecipato al giudizio d’appello, introdotto nell’agosto 2006, e nessuna decisione va assunta in relazione alle relative spese in assenza di attività difensiva.
L’unico motivo del ricorso proposto dall’Agenzia (col quale, deducendo violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c., i ricorrenti si dolgono che la C.T.R. non abbia dichiarato il difetto di legittimazione ad agire dell’ex legale rappresentante della società, ormai da tempo privo dei relativi poteri) è manifestamente fondato.
Come risulta dalla stessa sentenza impugnata (“Il contribuente in epigrafe indicato società Griffe Moda 93 s.r.l. proponeva ricorso …”), chi agisce in giudizio è la società, che ricorre avverso un avviso di accertamento che la riguarda; detta società agisce in persona di R.V., che pacificamente la sentenza in epigrafe individua come ex legale rappresentante della società, la quale, sempre secondo la sentenza impugnata, sarebbe poi stata liquidata (con nomina di relativo liquidatore) e dichiarata fallita.
Peraltro, da detta sentenza, non risulta in alcun modo che nell’avviso opposto siano state accertate responsabilità a carico del R. o che a quest’ultimo a titolo personale siano state richieste somme di danaro (per imposte o sanzioni) in ragione della sua qualità di ex amministratore della società, sì da legittimare eventualmente il R. ad agire a titolo personale.
Ne consegue che il R. non era legittimato ad agire per sè (non essendo l’atto rivolto nei suoi confronti) e neppure per la società, impugnando un atto ad essa destinato, non essendone più legale rappresentante.
Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito col rigetto del ricorso introduttivo proposto dal R.. Attesi i rilievi sostanziali e lo sviluppo processuale della vicenda nel merito, si dispone la compensazione delle spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso dell’Agenzia, dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese del giudizio di merito e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011