Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12100 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. III, 22/06/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 22/06/2020), n.12100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13044/2016 proposto da:

A.R., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato MARCO

TORTORELLA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO ISTRUZIONE

UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS), MINISTERO ECONOMIA FINANZE

80415740580, MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

nonchè da

M.V., B.M.V., in qualità di eredi di

B.M., BA.GI., BO.PA., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio

dell’avvocato MARCO TORTORELLA, che li rappresenta e difende;

– ricorso –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO ISTRUZIONE

UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS), MINISTERO ECONOMIA FINANZE

80415740580, MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– controricorso –

avverso la sentenza n. 2558/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/10/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In riforma della decisione del Tribunale di Roma n. 13386/2009 che, ritenuta fondata la eccezione di prescrizione del diritto, aveva rigettato (con esclusione della sola attrice G.P.) le domande di condanna al risarcimento danni proposte da numerosi medici – che avevano frequentato i corsi di specializzazione universitaria – nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca Scientifica, indicati come responsabili della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno – realizzata parzialmente soltanto con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, con le quali era stata riconosciuta la corresponsione di un compenso in favore dei medici ammessi a corsi di specializzazione riconosciuti dagli Stati membri, la Corte d’appello di Roma, con sentenza in data 23.4.2015 n. 3812, accertata la valida interruzione della prescrizione ha ritenuto fondate le pretese formulate dagli appellanti principali nei confronti della sola Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed ha provveduto quindi a liquidare i relativi danni, in relazione alla diversa durata dei corsi di specializzazione, osservando: a) che i soggetti danneggiati dalla incompleta trasposizione delle direttive comunitarie erano da individuarsi nei medici che avevano frequentato i corsi e maturati i necessari requisiti dal 1 gennaio 1983 (essendo scaduto al 31.12.1982 il termine concesso agli Stati membri per dare corso alla normativa di attuazione) fino al completamento dell’anno accademico 1990-1991; b) che soltanto con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, lo Stato aveva provveduto a riconoscere il diritto a percepire la borsa di studio, ma limitatamente ai soli medici cui tale diritto fosse stato già riconosciuto da un giudicato; c) che, pertanto, soltanto dalla data 27 ottobre 1999 di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999, era iniziata a decorrere la ordinaria prescrizione decennale, in quanto solo a tale data i medici avevano avuto la ragionevole certezza che lo Stato avesse inteso dare ultimativa sebbene inesatta – attuazione alle direttive comunitarie, con conseguente insorgenza del diritto al risarcimento del danno, validamente interrotto dalla azione giudiziaria intrapresa dai medici specializzandi; d) che dovevano ritenersi applicabili, in via analogica, anche ai medici che non avessero conseguito un precedente giudicato favorevole, gli stessi criteri previsti dalla L. n. 370 del 1999, per la determinazione dell’importo della borsa di studio, utilizzabili, quindi, come parametro della liquidazione in via equitativa del danno patrimoniale risarcibile.

Il Giudice del gravame ha, inoltre, rigettato l’appello incidentale proposto dalle Amministrazioni pubbliche e compensato integralmente le spese del grado.

La sentenza d’appello è stata ritualmente impugnata per cassazione da Ab.An.Ma. ed altri 168 medici con ricorso, notificato in data 16.5.2016, affidato a tre motivi ed illustrato da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. Successivamente analogo ricorso per cassazione, per gli stessi identici motivi, è stato notificato in data 23.5.2016 a cura di M.V. e M.V., n.q. di eredi di B.M.; Ba.Gi.; Bo.Pa..

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca Scientifica, hanno resistito ad entrambi i ricorsi con due distinti controricorsi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Avverso la medesima sentenza di appello sono stati proposti separati ricorsi per cassazione, entrambi notificati soltanto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alle altre Amministrazioni statali: il primo ( Ab.An.Ma. + 168) in data 16.5.2016, che assume carattere principale; il secondo ( M.V. + 3) in data 23.5.2016, che, in quanto proposto successivamente al primo, assume carattere oggettivamente incidentale.

I due distinti ricorsi per cassazione, principale ed incidentale, con i quali vengono dedotte identiche censure relative ai medesimi di vizi di legittimità, debbono pertanto essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

L’esame dei singoli identici tre motivi dedotti in ciascun ricorso, può essere condotto congiuntamente.

Primo motivo: violazione artt. 1223,1226,1227,2056 e 2909 c.c.; L. n. 370 del 1999, art. 11 e D.Lgs. n. 257 del 1991, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno; violazione del principio tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

Il motivo si articola in relazione alle seguenti censure.

Eccezione di giudicato interno in punto di individuazione ed applicazione dei criteri di liquidazione del danno: i ricorrenti sostengono che il Tribunale aveva accertato l’obbligo di corrispondere una adeguata remunerazione ai medici specializzandi, come prescritto dalla direttiva n. 82/76, attuata con il D.Lgs. n. 257 del 1991, che aveva fissato l’importo della remunerazione in Euro 11.598,33 annui (ma soltanto “de futuro” in relazione ai nuovi corsi accademici decorrenti dall’anno 1991 disciplinati in conformità ai requisiti prescritti), ed aveva poi riconosciuto tale diritto “per l’ultimo anno di specializzazione” alla sola attrice G.P., liquidandole l’importo annuale previsto dal predetto D.Lgs., avendo ritenuto, invece, estinti per prescrizione i diritti di credito al ristoro del danno azionati dagli altri specializzandi. Non avendo le Amministrazioni pubbliche impugnato in appello tale statuizione, la Corte d’appello, riformando la sentenza di prime cure, non avrebbe potuto utilizzare un diverso criterio liquidativo – meno favorevole – del danno, essendo la questione ormai coperta da giudicato

La scelta, da parte della Corte territoriale, di utilizzare i criteri di determinazione dell’importo della borsa di studio, previsti dalla L. n. 370 del 1999, era sfornita di adeguata motivazione: la scelta del diverso criterio liquidatorio operata dal Tribunale andava preferita in quanto idonea a rispondere alla esigenza di onnicomprensività del ristoro del danno, da intendersi quale “perdita di chance di ottenere i benefici resi possibili da una tempestiva attuazione delle direttive…..e di vedere riconosciuto a livello comunitario il loro titolo, nonchè di godere del maggior punteggio nei concorsi di accesso al modo del lavoro”.

Vizio di nullità processuale per violazione del “principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato” ex art. 112 c.p.c., in quanto, applicando i criteri della L. n. 370 del 1999, la Corte territoriale avrebbe riconosciuto il diritto al corrispettivo (borsa di studio) in relazione allo svolgimento delle attività connesse al corso di specializzazione, mentre, nella specie, la domanda era stata originariamente qualificata, in primo grado, come domanda risarcitoria, e dunque il Giudice del gravame avrebbe dovuto applicare i criteri propri della liquidazione previsti per il risarcimento del danno.

Il motivo è inammissibile, quanto alla eccezione di giudicato interno, ed è inammissibile anche in ordine alle altre censure.

La censura è inammissibile per difetto di indicazione dei documenti indispensabili a consentire la verifica richiesta a questa Corte, come prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

Ed infatti, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 28547 del 02/12/2008; id. Sez. 3, Ordinanza n. 20535 del 23/09/2009; id. Sez. U, Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010; id. Sez. 6-3, Ordinanza n. 124 del 04/01/2013; id. Sez. 6-3, Ordinanza n. 27475 del 20/11/2017) ed ove sia materialmente rinvenibile nel fascicolo di parte: tale puntuale indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, ed inoltre, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, che esso sia prodotto in sede di legittimità, con la conseguenza che, in caso di omissione di tale adempimento, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, trattandosi di adempimento indispensabile per consentire a questa Corte il riscontro documentale dell’errore denunciato (cfr. Corte Cass. Sez. U., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010; id. Sez. U., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011; id. Sez. 5, Sentenza n. 23575 del 18/11/2015; id. Sez. L, Sentenza n. 195 del 11/01/2016; id. Sez. 6-3, Ordinanza n. 27475 del 20/11/2017; id. Sez. 1, Sentenza n. 5478 del 07/03/2018).

Nella specie nè i ricorrenti principali, nè i ricorrenti incidentali, hanno trascritto la parte essenziale della motivazione della sentenza di primo grado, dalla quale emergerebbe il diverso criterio di liquidazione del danno asseritamente applicato a favore della G. (essendo del tutto insufficiente la “proposizione” estrapolata dalla motivazione della sentenza del Tribunale, riportata alla pag. 17 del ricorso principale ed alla pag. 7 del ricorso incidentale), e comunque hanno omesso di indicare il luogo del fascicolo processuale nel quale rinvenire la sentenza di primo grado. Neppure risulta compiutamente trascritto l’atto di appello incidentale delle PP.AA. (anche in questo caso risultando del tutto insufficiente la riproduzione – a pag. 20 del ricorso principale ed a pag. 10 del ricorso incidentale – di una parziale affermazione estratta dall’appello incidentale delle Amministrazioni statali), nè indicato il luogo del fascicolo processuale di parte nel quale può essere rinvenuto. In tal modo rimanendo precluso a questa Corte ogni accertamento in ordine alla dedotta preclusione di giudicato in punto di liquidazione del danno.

A tanto deve aggiungersi anche che, avendo i ricorrenti proposto pure domanda risarcitoria, nemmeno ci si dice se essi l’avessero riprospettata o non con l’appello. Ciò agli effetti dell’art. 346 c.p.c., il quale impone anche all’appellante di riproporre una domanda rimasta assorbita quando appella. E’ palese che, se tale domanda fosse stata riproposta, le implicazione della decisione sulla posizione della G. – che, peraltro infondatamente, come di seguito di dirà, assumono i ricorrenti – sarebbero state comunque escluse dalla stessa riproposizione di quella domanda. Invero, la domanda della G. è stata accolta, per quello che si assume, direttamente postulando l’applicazione ad essa della disciplina del D.Lgs. n. 257 del 1991.

Il motivo, se fosse stato esaminabile, sarebbe stato, comunque, anche infondato.

La formulazione in un unico ricorso od atto di citazione di molteplici domande proposte, ciascuna, da un diverso soggetto, non configura un atto complesso, nel quale cioè per la affermazione della pretesa, contenuta nell’atto introduttivo, è richiesta la convergenza delle manifestazioni di autonomia privata della pluralità di soggetti cui è unitariamente riferibile l’interesse sostanziale ed il rapporto controverso, oggetto di accertamento, ma configura invece un mero atto cd. plurimo, ossia solo formalmente unitario – nella sua manifestazione formale esteriore – ma che deve intendersi composto da un fascio di rapporti giuridici, del tutto autonomi e distinti, in quanto riferibili in via esclusiva a ciascun singolo soggetto che agisce – sia pure contemporaneamente e contestualmente insieme a tutti gli altri – in giudizio. La ipotesi in questione è espressamente prevista dal codice di rito (artt. 103 c.p.c., comma 1, seconda parte, art. 104 c.p.c., comma 1) laddove, per ragioni di opportunità, determinate dalla comunanza delle questioni in diritto da risolvere, ovvero dalla analogia delle situazioni concrete, od ancora dalla plurioffensività della condotta attribuita alla controparte, si consente a più persone di agire nei confronti di una stessa persona, determinando una connessione meramente soggettiva ed un “cumulo oggettivo” di domande (non altrimenti connesse per il titolo o per l’oggetto) che avrebbero potuto anche essere proposte da singoli, separatamente, in distinti giudizi.

Ne segue che la riunione originaria dei singoli rapporti controversi, dedotti nel medesimo giudizio, non determina alcuna confusione tra essi, il cui accertamento giudiziale procede separatamente, in modo autonomo e distinto tra le parti, rispettivamente, di ogni singolo rapporto, sicchè le vicende sostanziali e processuali afferenti che concernono ciascuno di essi, non si comunicano agli altri (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 23343 del 09/09/2008). La inconfigurabilità “ab origine” di una “inscindibilità” tra le cause, non si realizza neppure nel grado di impugnazione, in quanto la sentenza che conclude il processo, pur formalmente unica si risolve in tante pronunce distinte, quanto sono le singole cause decise, suscettibili quindi di autonome impugnazioni e di autonomo passaggio in giudicato rispetto a ciascuna parte processuale (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 13334 del 19/07/2004. La disciplina dell’art. 332 c.p.c., è inequivoca al riguardo, posto che la esigenza di evocare in giudizio anche le parti relative alle altre cause scindibili – fondata esclusivamente da ragioni di economia processuale: evitare la proliferazione di giudizi in grado di appello – permane soltanto qualora, rispetto alle altre parti, “l’impugnazione non è preclusa od esclusa” ossia qualora la sentenza non sia passata in giudicato, per decorso dei termini di decadenza o per intervenuta acquiescenza: Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 20891 del 31/07/2008; id. Sez. 2, Sentenza n. 19985 del 30/08/2013).

Pertanto la pronuncia emessa dal Tribunale nei confronti della parte G.P., esaurisce gli effetti delle statuizioni adottate esclusivamente nell’ambito di quel singolo rapporto obbligatorio, e non produce alcun vincolo di giudicato nei confronti di tutte le altre parti, rimaste soccombenti in primo grado; nè potrebbe essere altrimenti, soltanto che si consideri che il Giudice di prime cure, rigettando le domande in base alla eccezione preliminare di merito di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, si è arrestato “in limine litis”, senza esaminare le – successive – questioni prospettate da quelle domande in ordine al “quantum”, e dunque sarebbe assolutamente illogico anticipare a favore dei soccombenti totali, in base alla scelta del criterio di liquidazione adottato dal Tribunale nel distinto rapporto che ha visto vittoriosa la G., un ipotetico capo di sentenza ad essi favorevole condizionatamente all’eventuale accoglimento della impugnazione in appello.

La censura è, inoltre, inammissibile, quanto al dedotto vizio di illegittimità per “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”: in disparte che della denuncia di tale vizio, che concerne la quaestio facti esaminata dal giudice di merito, nemmeno si rintraccia la sostanza nell’illustrazione del motivo, comunque la censura risulterebbe formulata in difformità al paradigma normativo del vizio di omessa considerazione di un fatto decisivo, contemplato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo novellato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012, applicabile “ratione temporis”. La norma, infatti, nella interpretazione che della stessa è stata fornita da questa Corte, consente di sindacare in sede di legittimità l'”errore di fatto” esclusivamente in relazione all'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”: l’ambito in cui opera il vizio motivazionale deve individuarsi, pertanto, nella omessa rilevazione e considerazione da parte del Giudice di merito di un “fatto storico”, principale o secondario, ritualmente verificato in giudizio e di carattere “decisivo” in quanto idoneo ad immutare l’esito della decisione (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016), rimanendo sottratta alla verifica di legittimità la critica alla inadeguatezza del percorso logico posto a fondamento della decisione, condotta alla stregua di elementi istruttori extratestuali, residuando pertanto al sindacato di questa Corte, oltre alla ipotesi omissiva indicata, soltanto la verifica della esistenza del requisito essenziale di validità della sentenza ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), inteso nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6.

Tanto premesso, la censura in esame non individua alcun “fatto storico decisivo” del quale la Corte territoriale non abbia tenuto conto, andando in conseguenza incontro alla pronuncia di inammissibilità.

Anche la ulteriore censura, relativa alla violazione dell’art. 112 c.p.c., è da ritenere inammissibile, in quanto non coglie la “ratio decidendi”.

La Corte territoriale non ha affatto proceduto a modificare la qualificazione giuridica della domanda (attività peraltro, che non le sarebbe stata affatto preclusa dalla pronuncia di rigetto del Tribunale, atteso che la impugnazione incidentale delle PP.AA. non si limitava soltanto ad una questione di fatto concernente il computo del termine prescrizionale ma involgeva implicitamente, attraverso la differente individuazione del termine legale, la questione della stessa “natura” del diritto e dunque la qualificazione giuridica della pretesa fatta valere in giudizio), ma ferma in ogni caso la “natura indennitaria” della pretesa in quanto fondata sull’inadempimento dello Stato membro all’obbligo di tempestiva e corretta trasposizione della direttiva comunitaria (in tal senso debbono essere intesi i riferimenti al ristoro del danno contenuti nella sentenza appello: in motivazione pag. 17 e 18 – ove è inequivoco, anche attraverso il richiamo a precedenti di legittimità, il riferimento al risarcimento del danno -; pag. 20 “ai medici appellanti…va riconosciuto….a titolo di risarcimento….”; nel dispositivo della sentenza: la Presidenza del Consiglio dei Ministri viene condannata “al risarcimento…dei danni”) ha ritenuto indispensabile, “in mancanza di parametri specifici”, fare ricorso al metodo di liquidazione del danno con criterio equitativo, ritenendo a tal fine utilizzabile – con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità, in quanto non incoerente nè arbitraria – come mero parametro di calcolo l’ammontare del compenso annuo che era stato riconosciuto con la L. n. 370 del 1999, ai soggetti che avevano frequentato corsi di specializzazione nei medesimi anni (ed avevano ottenuto un giudicato loro favorevole).

Tale scelta è conforme, peraltro, alle indicazioni fornite da questa Corte (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 2538 del 10/02/2015; id. Sez. 6-3, Ordinanza n. 14376 del 09/07/2015; Corte cass. Sez. U., Sentenza n. 30649 del 27/11/2018), trattandosi di criterio ritenuto idoneo a coprire tutta l’area dei pregiudizi causalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatore italiano all’obbligo di trasposizione della normativa comunitaria, fatta salva la rigorosa prova, da parte del danneggiato di circostanze pregiudizievoli assolutamente particolari non riconducibili a quelle normalmente prevedibili neppure allegate o dimostrate nel caso di specie -, che debbono essere tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio, prima della maturazione delle preclusioni assertive di merito e di quelle istruttorie (cfr. Corte cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 14376 del 09/07/2015).

Ne segue che in alcuna violazione della norma processuale sarebbe, in ogni caso, incorsa la Corte di merito nella applicazione del criterio equitativo ex artt. 1226 c.c., avendo esercitato, ricorrendone i presupposti di legge, il potere discrezionale espressamente riservato al Giudice di merito ai fini della determinazione del “quantum”, commisurato mediante un importo onnicompresivo di tutte le voci di danno patrimoniale dedotte dagli appellanti come conseguenza diretta della violazione del diritto comunitario.

Quanto poi alla ipotizzata illegittimità costituzionale, prospettata per la prima volta nella memoria illustrativa, della scelta del criterio di liquidazione, riferito all’importo della L. n. 370 del 1999, per disparità di trattamento rispetto ad analoghe situazione disciplinate invece dal D.Lgs. n. 297 del 1991, la stessa è manifestamente infondata laddove il diverso trattamento economico riservato agli specializzandi che iscritti ai corsi anteriormente o posteriormente l’attivazione dei corsi accademici disciplinati dalle direttive comunitarie, è appunto pienamente giustificato dalle diverse modalità di svolgimento di tali corsi per i quali sono richiesti in termini di presenza e di attività demandate agli specializzandi livelli di impegno maggiori.

Secondo motivo: violazione artt. 1223,1226,1227,2056 e 2909 c.c.; L. n. 370 del 1999, art. 11 e D.Lgs. n. 257 del 1991, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno; violazione del principio tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

I ricorrenti principali ed incidentali censurano la statuizione della Corte d’appello che ha qualificato il debito riparatorio dello Stato come debito di valuta, applicando gli interessi legali con decorrenza – in mancanza di precedenti atti di costituzione in mora ex art. 1219 c.c., comma 1 – dalla data della notifica della domanda al soddisfo.

Il motivo, espunte le altre censure (“error facti”; violazione dell’art. 112 c.p.c.; violazione del giudicato) da dichiarare tutte inammissibili in quanto inconferenti, si incentra sulla violazione dei criteri di integrale ristoro del danno, fissati dalle norme di diritto sostanziale indicate in rubrica, per omessa rivalutazione monetaria degli importi ed omessa liquidazione dell’ulteriore danno da ritardo.

Il motivo è inammissibile, ex art. 360 bis c.p.c., n. 1), alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui la L. n. 370 del 1999, che costituisce parametro di liquidazione del pregiudizio subito a causa della ritardata ed inesatta attuazione delle direttive, ha monetizzato la entità del danno risarcibile trasformando in tal modo il debito di valore in debito di valuta (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012; id. Sez. 6-3, Sentenza n. 1157 del 17/01/2013; id. 3, Ordinanza n. 23635 del 06/11/2014. Vedi: Corte Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 14376 del 09/07/2015). Conseguentemente, venendo in questione una obbligazione pecuniaria non adempiuta dallo Stato, deve ritenersi corretta la statuizione della Corte di merito che, in difetto di prova del maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2, ed in difetto di prova di una anteriore costituzione in mora ex art. 1219 c.c., comma 1, ha ritenuto spettanti agli specializzandi, sulla sorte capitale dovuta, gli interessi moratori al tasso legale, dalla data della notifica della domanda giudiziale. Detta giurisprudenza consolidata ha avuto l’avallo di Cass., Sez. Un., n. 30649 del 2018.

Terzo motivo: violazione artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, nonchè contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Sostengono i ricorrenti che la Corte d’appello ha male applicato la norma sul riparto delle spese di lite, disponendone la integrale in considerazione della particolare complessità dell’accertamento, in quanto la sostanziale soccombenza della Amministrazione statali avrebbe dovuto indurre a far gravare interamente su queste le spese di lite.

Il motivo è palesemente inammissibile ex art. 360 bis n. 1 c.p.c..

Diversamente da quanto ipotizzato dai ricorrenti trova applicazione alla fattispecie l’art. 92 c.p.c., nel testo anteriore alla modifica introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art., comma 11 (secondo cui la compensazione delle spese può essere statuita solo “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione “): la norma transitoria della medesima L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, ha, infatti, previsto che la modifica si applica ai giudizi instaurati – in primo grado – dopo la data del 4.7.2009 di entrata in vigore della legge.

Nella specie è dunque irrilevante la data di proposizione dell’atto di appello (13.7.2009), occorrendo avere riguardo, invece, alla data 23.5.2008 di notifica dell’atto di citazione in primo grado (vedi ricorsi pag. 6 e pag. 2).

Pertanto essendo richiesta, nella formulazione previgente dell’art. 92 c.p.c., soltanto la esplicita indicazione, in motivazione, dei “giusti motivi” che legittimavano la scelta del Giudice di merito (con il solo limite che gli stessi non possono essere desunti dal complesso della sentenza, pena la sua cassazione sul punto: Corte cass. Sez. 6 – 5, Sentenza n. 22793 del 09/11/2015), la decisione impugnata che ha espressamente enunciato in motivazione tali ragioni, individuandole nella “difficoltà di ricostruzione della vicenda” (sentenza appello, in motiv. pag. 26), va esente da censura, dovendo ribadirsi il consolidato arresto per cui, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui da esso esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8889 del 03/07/2000; id. Sez. L, Sentenza n. 5386 del 05/04/2003; id. Sez. 3, Sentenza n. 406 del 11/01/2008; id. Sez. 5, Sentenza n. 15317 del 19/06/2013; id. Sez. 6-3, Ordinanza n. 24502 del 17/10/2017).

In conclusione il ricorso principale ed il ricorso incidentale debbono essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti principali ed incidentali vanno condannati alla rifusione delle spese di lite in favore delle Amministrazioni pubbliche resistenti, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Dispone ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi separatamente proposti avverso la medesima sentenza di appello.

Dichiara inammissibile il ricorso principale e il ricorso incidentale.

Condanna i ricorrenti principali al pagamento in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 18.000,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito. Condanna i ricorrenti incidentafral pagamento in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il versamento, se e nella misura dovuto, da parte dei ricorrenti principali e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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