Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12100 del 18/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 18/05/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 18/05/2010), n.12100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.G., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO

ANTONELLI 4, presso lo studio dell’avvocato COSTANZO ANDREA,

rappresentata e difesa dall’avvocato GARILLI ALESSANDRO, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1612/2 0 05 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 26/01/2006 R.G.N. 563/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2010 dal Consigliere Dott. STILE Paolo;

udito l’Avvocato DE MARINIS NICOLA per delega FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 18 luglio 2002, A.G., gia’ dipendente di Poste Italiane S.p.A., chiedeva, previo annullamento della transazione sottoscritta il 30/11/2001, dichiararsi illegittimo, nullo, inefficace e/o annullarsi il licenziamento per riduzione di personale, intimatole il 19/11/2001, e condannarsi la convenuta societa’ alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del recesso, oltre al versamento dei contributi previdenziali.

A sostegno della domanda deduceva la violazione, sotto diversi profili, della procedura di cui alla L. n. 223 del 1991.

Aggiungeva di avere impugnato tempestivamente, ai sensi dell’art. 2113 c.c., il negozio transattivo sopra indicato.

Costituitasi in giudizio, Poste Italiane S.p.A., contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto, rilevando, in via preliminare, l’intervenuta risoluzione consensuale del rapporto in virtu’ del negozio indicato dalla stessa ricorrente, non piu’ contestabile neanche ai sensi dell’art. 2113 c.c., e, comunque, la piena legittimita’ della procedura di messa in mobilita’.

In subordine, chiedeva la compensazione tra quanto ricevuto dalla ricorrente a titolo di trattamento di incentivazione all’esodo e quanto alla stessa eventualmente spettante a titolo di risarcimento.

Il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 2803/2003, resa il 13/11/2003, ritenuta la intervenuta risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in virtu’ del negozio del 30/11/2001 e la non impugnabilita’ dello stesso ai sensi dell’art. 2113 c.c., respingeva il ricorso.

Avverso detta decisione proponeva appello, con ricorso depositato il 31/3/2005, l’ A., chiedendo l’accoglimento delle domande spiegate nel primo grado del giudizio.

Poste Italiane S.p.a., costituitasi, chiedeva il rigetto del gravame.

Con sentenza dell’1 dicembre 2005 – 26 gennaio 2006, l’adita Corte di Appello di Palermo, ritenuto che la contestata transazione aveva ad esclusivo oggetto la risoluzione del rapporto lavorativo “per mutuo consenso”, oltre ad una somma attribuita “quale incentivo all’esodo”, e che, pertanto, essa era del tutto valida riguardando un diritto disponibile, rigettava il gravame.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre A.G. con cinque motivi. Resiste Poste Italiane S.p.A. con controricorso e memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, la Corte dichiara l’inammissibilita’ dei motivi secondo, terzo, quarto e quinto del ricorso perche’ tutti attinenti alla fondatezza nel merito dell’impugnazione del licenziamento, questioni tutte, ovviamente, estranee al decisum della sentenza impugnata, che ha ritenuto precluso l’esame dal contratto di transazione. Si tratta, pertanto, di temi che, anche in caso di Cassazione del provvedimento impugnato in accoglimento del primo motivo di ricorso, non potrebbero trovare ingresso nel giudizio di legittimita’.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2113 e 1362 c.c., nonche’ erronea e contraddittoria motivazione. Si sostiene che il testo del negozio transattivo esprimeva l’intento degli stipulanti di definire unitariamente la controversia sulla risoluzione del rapporto e sugli altri diritti della dipendente, cosicche’ la previsione relativa all’estinzione del rapporto non si presentava come distinta ed autonoma ricevendo la lavoratrice la complessiva somma di danaro anche a definizione delle altre pretese. Si deduce, in particolare, che, tra gli altri, venivano indicati specificamente i diritti derivanti dal mancato godimento delle ferie (tra l’altro rivendicati in sede di tentativo di conciliazione e che effettivamente spettavano). Si sostiene che, in ogni caso, la pretesa indeterminatezza degli altri diritti avrebbe cagionato la nullita’, non l’annullabilita’ della transazione.

Il motivo va giudicato infondato e, di conseguenza, il ricorso rigettato. Con riguardo a questione analoga, e’ gia’ stata, di recente, sottoposta allo scrutinio di legittimita’ piu’ di una decisione della Corte di Palermo recante la stessa motivazione (Cass. 8 gennaio 2009, n. 1719; Cass. 13 agosto 2009 n. 18285). Da detti precedenti non vi e’ ragione di discostarsi, considerato che anche il motivo di ricorso risulta formulato in termini identici. La giurisprudenza della Corte ha piu’ volte ribadito che il diritto del lavoratore di impugnare le proprie dimissioni ha carattere disponibile e si sottrae pertanto all’ambito di applicazione dell’art. 2113 c.c., a meno che lo scioglimento del rapporto ad iniziativa del lavoratore non si inscriva in un piu’ ampio contesto negoziale, avente quale contenuto anche altri diritti del prestatore derivanti da disposizioni inderogabili di legge o dell’autonomia collettiva (Cass. 12 marzo 1998 n. 2716, cui adde tra le altre Cass. 21 agosto 2003 n. 12301; Cass. 28 marzo 2003 n. 4780; Cass. 20 novembre 1997 n. 11581).

E nella stessa ottica e’ stato piu’ specificamente affermato che nell’ipotesi in cui la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, o le dimissioni, (riferibili ad un diritto disponibile del lavoratore e quindi sottratte alla disciplina dell’art. 2113 c.c.) siano poste in essere nell’ambito di un contesto negoziale complesso, il cui contenuto investa anche altri diritti del prestatore derivanti da disposizioni inderogabili di legge o dall’autonomia collettiva, il precetto posto dall’art. 2113 c.c. cit., trova applicazione in relazione all’intero contenuto dell’atto (che e’ quindi soggetto a impugnazione), sempre che la clausola relativa alle dimissioni non sia autonoma ma strettamente interdipendente con le altre e che i diritti inderogabili transatti siano noti e specificati, non potendosi desumere da una formula generica contenuta in una clausola di stile (Cass. 21 agosto 2003 n. 12301 cit.). Orbene, la sentenza impugnata ha escluso che nel caso in esame si fosse in presenza di un atto complesso di questo genere, rimarcando al riguardo come l’oggetto della transazione fosse solo la risoluzione del rapporto lavorativo che trovava fondamento per l’attuale ricorrente – come per altri numerosi dipendenti della societa’ Poste – in un corrispettivo incentivante la cessazione del rapporto lavorativo nell’ambito di una ampia ristrutturazione produttiva della stessa societa’, datrice di lavoro.

Il giudice d’appello nel pervenire a tale conclusione ha percorso un iter argomentativo, che per essere congruo, privo di salti logici e rispettoso dei principi ermeneutici codicistici si sottrae ad ogni censura in questa sede di legittimita’.

Ed invero l’interpretazione operata dalla sentenza impugnata si e’ basata su di una attenta lettura del contenuto dell’accordo transattivo, che ha portato – in ragione del contesto generale che l’ha originato – a concludere che la rinunzia a diritti – valutabili come indisponibili – era nel caso di specie una mera clausola di stile e che, di contro, l’unico effettivo oggetto dell’atto conciliativo fosse un diritto rinunziabile e disponibile, quale quello di recedere dal rapporto lavorativo. In ragione della sua soccombenza la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate unitamente agli onorari difensivi come in dispositivo.

PQM

LA CORTE Rigetta il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibili gli altri motivi. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 44,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

 

 

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